Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di furto, il reato può dirsi consumato anche se oggetto della sottrazione è un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli (la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo in considerazione del fatto che il sistema satellitare non assicura una costante vigilanza durante l'intera fase dell'azione illecita, ma la possibilità di rilevare e seguire gli spostamenti dell'autovettura è collegata ad una richiesta dell'interessato al centro operativo, cosicché il successivo rilevamento ha soltanto una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera di controllo del possessore).
Commentario • 1
- 1. Auto con antifurto satellitare: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2002, n. 4824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4824 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni Silvio COCO Presidente
dott. Francesco MARZANO Componente
dott. Carlo Giuseppe BRUSCO "
dott. Alfonso CHILIBERTI "
dott. Luisa BIANCHI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TREVISO;
nei confronti di:
1) TA LÌ N. IL 10/01/1970;
avverso SENTENZA del 01/10/2001 TRIBUNALE di TREVISO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CHILIBERTI ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Mario Iannelli che ha concluso per la conversione del ricorso in appello. FATTO E DIRITTO
Con atto del 19.10.2001 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ha proposto ricorso avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Treviso 1.10.2001 che aveva condannato AL AL all'esito del giudizio abbreviato alla pena di mesi otto di reclusione e lire 200.000 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 61 n.7, 624, 625 n.2 c.p., derubricando l'ipotesi da reato consumato a reato tentato.
Lamenta il ricorrente l'erronea applicazione della legge penale, siccome il giudice ha ritenuto di ravvisare l'ipotesi tentata nella circostanza che, essendo l'autoveicolo - oggetto materiale del furto - munito del cd. antifurto satellitare, esso non poteva essere sottratto al detentore, il quale in ogni momento era in grado di sapere dove l'auto si trovasse, laddove invece il furto doveva ritenersi consumato.
Detto apparato in effetti non costituisce un antifurto, dato che può essere - dopo la sottrazione dell'auto - rimosso o disattivato, e comunque, anche se continua a funzionare, una volta sottratta l'auto non si versa più in tema di tentativo. Il delitto di furto non è da ritenersi consumato quante volte l'avente diritto sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sempreché possa interromperla in ogni momento, dato che la cosa non è ancora uscita dalla sua sfera di vigilanza, ma altro è sapere ove la cosa si trovi, altro è essere in grado di interrompere l'azione delittuosa in continenti: nel caso di specie l'apparato, ove non disattivato, consente di seguire i movimenti dell'auto, che è ormai uscita dalla sfera del detentore, ma non anche di interrompere l'azione. In ordine al mezzo d'impugnazione deve ritenersi che correttamente il ricorrente abbia officiato per saltum questa corte, essendo consentito tale tipo di ricorso per motivi di mero diritto, sì che non v'è ragione per doverlo convertire in appello.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Decisivo è il rilievo che nel momento della sottrazione e del conseguente allontanamento con la res furtiva il soggetto attivo del reato instaura una relazione diretta con il bene al di fuori della sfera di controllo dell'offeso, a prescindere dalla possibilità di recupero, che costituirà un reimpossessamento. Né il cd. antifurto satellitare consente un costante ed ininterrotto controllo del bene, che potrebbe far ipotizzare la permanenza del rapporto reale. Ed infatti il sistema satellitare è congegnato in modo tale che il segnale venga recepito presso la sede centrale del sistema Viasat, sita a Roma, che non segue permanentemente gli spostamenti di tutte le auto dotate del congegno, ma viene attivata in relazione ad una determinata auto solo su richiesta, e solo conseguentemente ne opera il rilevamento via satellite. Ne consegue che, dal momento in cui il soggetto attivo del reato si allontana dalla sfera di controllo materiale del detentore fino all'attivazione della rilevazione su richiesta conseguente al fatto, il bene sottratto non può dirsi neanche rientrante nella sfera di un controllo giuridico, che ben potrebbe esser esercitato a mezzo di soggetto diverso dal detentore:
è dunque evidente che il rapporto tra detentore e bene s'interrompe, che non ha luogo una costante vigilanza durante le fasi dell'azione illecita, si che il successivo rilevamento satellitare ha una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera del titolare. È indubitabile che il venir a conoscenza il soggetto passivo del reato dell'attuale allocazione della cosa non faccia venir meno l'ormai realizzata consumazione. Quindi, quale che sia la concezione cui si voglia aderire in ordine al momento consumativo del furto, è indubitabile che il reato sia realizzato allorché la cosa esce dalla sfera materiale e giuridica del soggetto passivo, pur se, a seguito di successiva azione, del tutto equiparabile a quella delle forze dell'ordine, sia pur con avanzatissima tecnologia, si possa essere in grado di recuperare la cosa.
L'impugnato provvedimento va impugnato con rinvio al Tribunale di, Treviso.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Treviso. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 FEBBRAIO 2003.