Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Ammessa alla pronotazione a debito per la sola registrazione della sentenza Aula B ее m D.P.R. 26-4-1986 n. 131 - art. 59 lett. dj Co p . ITALIANA REPUBBLICA com M . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .A l t e C Oggetto e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE p responsabi- o 0 2 2 30/ 0 3 civile circolazione Composta dagli st 20bole R.G.N.14816/01 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo Consigliere VITTORIA 5435 Cron. Consigliere SABATINI Dott. Francesco 660 Consigliere Rep. Dott. IG Francesco DI NANNI C.C. 03/12/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: S E NT EN ZA sul ricorso proposto da: CA ST, LO NK, elettivamente domiciliati in Roma, via Pacuvio n. 34, presso l'avv. unitamente all'avv. Guido Romanelli, che li difende Guido Liva, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rap- presentante Cantarale Ivano, elettivamente domiciliato 5 0 in Roma, via Lungo Tevere dei Mellini n. 27, presso 3 3 8 l'avv. Tommaso Giordano Spinelli, che lo difende unita- mente all'avv. Marcello Trasatti, giusta delega in at- ti;
1 2411 controricorrente nonché
contro
SAI Società Assicuratrice Industriale s.p.a., in - persona del legale rappresentanza Carlo Ciani, elettivamente domiciliato in Roma, via Zanardelli n. 23, presso l'avv. Italo Turrio Baldassarri, che lo difende unitamente e disgiuntamente allavv. Beno Reverdini;
controricorrente e
contro
TI RS;
TI IC;
HE IG;
RI ZI;
- intimati avversO la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 41/01 del 6 dicembre 2000 12 gennaio 2001 (R.G. 3136/99). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 26 ottobre 1995 HE IG e PELLEGRI- NO ZI, in proprio e quali esercenti la potestà sul giglio minore AL, convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Milano TI RS, TI Miche- le nonché la Previdente Assicurazioni s.p.a., chieden- done la condanna dei convenuti, in solido, al risarci- mento dei danni subiti dal figlio in occasione dell'in- cidente avvenuto in Bareggio il 29 agosto 1994, allor- ché mentre era trasportato sulla bicicletta condotta da CA IZ, era stato investito dalla vettura Fiat targata MI 3M9767, condotta da TI RS, di proprietà di TI HE, assicurata per la re- sponsabilità civile presso la Previdente Assicurazioni. Costituitisi in giudizio i convenuti chiedevano (e ottenevano dal giudice) l'autorizzazione a chiamare in causa CA ST e LO NK, genitori del defunto CA IZ, chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via subordinata, svolgendo domanda di manleva nei confronti dei terzi chiamati, stante la riferibilità dell'incidente alla condotta del loro figlio. I terzi chiamati, costituitisi in giudizio chiede- e ottenevano, a loro volta, di essere autorizzati vano, a chiamare in causa la SAI, Società Assicuratrice Indu- striale s.p.a., per essere dalla stessa manlevati, ri- gettata - comunque la domanda atteso 3 che la responsabilità del sinistro era da ascriversi in via esclusiva alla condotta della TI. Costituitasi in giudizio, la SAI deduceva l'assenza di responsabilità del proprio assistito e, comunque, il limite del massimale, quanto alla misura del risarci- mento. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 22 ottobre 1998 dichiarava l'esclusiva responsabilità della TI nella causazione dell'in- cidente e condannava per l'effetto i convenuti al ri- sarcimento dei danni patiti da HE AL, liqui- dati in lire 62.730.132 oltre interessi. Gravata tale pronunzia in via principale dai CO ΤΙ nonché dalla Milano Assicurazioni s.p.a. e in via incidentale da CA ST e LO NK anche nei confronti della SAI, la corte di appello di Milano, in contumacia dei HE IG e RI ZI, con sentenza 6 dicembre 2000 12 gennaio 2001, in parziale riforma della pronunzia dei primi giudici, accertava la cooperazione colposa, nella causazione dell'incidente stradale del 29 agosto 1994 a carico di CA IZ nella misura del 40% e a carico di CO RS nella misura del 60% e dichiarava CA- GR ST e LO NK tenuti a manleva- re, nella misura percentuale sopra indicata del 40% gli appellanti TI RS, TI HE e Milano Assicurazioni s.p.a. per quanto gli stessi abbiano a versare a titolo risarcitoro, in favore degli appellati HE IG e RI ZI, nonché la SAI s.p.a. tenuta a manlevare, nel limite del massimale as- sicurativo CA ST e LO NK per quanto questi avessero a versare agli appellanti. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 4 maggio 2001 hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, e illustrato da memoria CA Fau- stino e LO NK. Resistono con distinti controricorsi, sia la Milano Assicurazioni s.p.a., sia la SAI Assicurazioni s.p.a. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede Co- TT RS, TI HE, HE IG e PEL- GR ZI. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno ritenuto che l'incidente stradale ve- rificatosi il 29 agosto 1994, tra la vettura Fiat tar- gata MI 3M9767 condotta da TI RS e la bici- cletta condotta da CA IZ, sulla quale era trasportato HE AL, che aveva riportato le- sioni, si è verificato per colpa concorrente dei due 5 conducenti e, in particolare, quanto al 40% per fatto del CA, quanto al 60% per fatto della TI. Quei giudici, dopo avere accertato che la TI procedeva a una velocità eccessiva, sicuramente impru- dente rispetto alla situazione viaria, caratterizzata da un incrocio all'interno di un centro abitato con scarsa visibilità, hanno evidenziato - quanto alla condotta del CA - che questi ha mal valutato le condizioni del traffico, immettendosi in via Monte- grappa da una strada gravata di stop, confidando, erro- neamente, di riuscite a termine l'attraversamento prima 서 del sopraggiungere della vettura guidata dalla TI. Tale erronea valutazione hanno sottolineato i giudici del merito assume una sua rilevanza causale nella determinazione dell'incidente, giacché una più avveduta condotta avrebbe dovuto indurre a procrastina- re la manovra di immissione sulla strada con diritto di precedenza. Ritiene la corte hanno concluso quei giudici che tale incidenza possa essere determinata nella misu- ra del 40% dovendosi comunque ritenere prevalente la colpa attribuibile alla TI per i plurimi profili di negligenza e imperizia ravvisati, caratterizzanti una condotta cui è ascrivibile, anche se non in via esclusiva, la determinazione dell'impatto». 6 Parte ricorrente denunzia tali conclusioni la- 2. con l'unico motivo di ricorso - insuffi- mentando ciente illogica e contraddittoria motivazione>>, ai sen- si dell'art. 260 n. 5 c.p.c. per avere la corte dissen- tito, con poche righe, da quanto affermato dal giudice di prime cure senza che si rinvenga alcuna ragione in base alla quale la corte di appello abbia ritenuto di non condividere le diverse conclusioni fatte proprie dai primi giudici.
3. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce delle considerazioni che seguono. 3. 1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valu- tazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza о la esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia carat- correttezza e coerenza al terizzato da completezza, punto di vista logico giuridico (Specie in motivazio- - ne, tra le tantissime, cfr. Ca ss. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820). In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei con- ducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accerta- mento e della graduazione delle rispettive colpe e del- la conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legit- timità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto. (In questo senso, ad esempio, cfr. Cass. 21 febbraio 1980, n. 1257, nonché Cass. 19 gennaio 1980, n. 453). La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti, l'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle ri- sultanze e la determinazione della velocità di un vei- colo in altri termini sono rimesse al giudice di merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sot- tratte, pertanto, se sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1979, n. 6232). 3. 2. Pacifico quanto precede, si osserva, ancora, in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la di- fesa della ricorrente e alla luce di quanto assoluta- mente pacifico presso una giurisprudenza più che con- 8 solidata di questa Corte regolatrice, che in questa se- -de non può che ulteriormente ribadirsi che il vizio insufficiente o contraddittoria motivazione di omessa, con ricorso per cassazione ai sensi denunciabile dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomen- tazioni adottate, tale da non consentire la identifica- a base zione del procedimento logico giuridico posto della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso perché spetta solo a quel giudice indivi-dalla parte, duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno ° all'altro mezzo di prova. (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in mo- tivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti contrariamente a quan- to suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi (In que- dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. n. 10414, sto senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, specie in motivazione). Certo quanto sopra si osserva che la ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rile- vanti sotto i ricordati profili, si limita a sollecita- re una diversa lettura, delle risultanze di causa. 3. 3. Assolutamente non pertinenti, inoltre, al fi- ne del decidere, si palesano le diverse, considerazio- ni, espresse al riguardo (quanto all'accertamento della 10 responsabilità delle parti in ordine al verificarsi del sinistro per cui è controversia) dai giudici di primo grado. Giusta i principi generali del vigente ordinamento processuale, accolto, totalmente o parzialmente, l'ap- pello proposto avverso la pronunzia del primo giudice, la sentenza del secondo giudice si sostituisce alla de- cisione impugnata e solo questa - pertanto è soggetta al sindacato della Corte di cassazione (cfr., art. 360 c.p.c.). Contemporaneamente, come osservato sopra, può per- venirsi , in sede di legittimità, alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, allorché tale vi- zio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giu- dice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi in- completo, incoerente e illogico, a prescindere dalle diverse conclusioni fatte proprie dalla sentenza da questa riformata.
4. Risultato manifestamente infondato il proposto ricorso in conclusione deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giu- dizio di legittimità in favore della Milano Assicura- zioni s.p.a. liquidate come in dispositivo. Quanto ai rapporti tra i ricorrenti e la SAI s.p.a. sussistono giusti motivi onde disporre la loro totale 11 compensazione, giuste le stesse richieste formulate dalla controri corrente. Nulla sulle spese nei rapporti con gli altri intimati non costituiti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della MILANO liquidate in € 100,00, oltreAssicurazioni s.p.a. 1.000,00 per onorari;
compensa le spese di questo giudizio di legittimità nei rapporti tra i ricorrenti e la SAI s.p.a. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza aczione civile della Corte di Cassazione, il giorno 3 dicembre 2002 il Consigliere relatore ed estensore il Presidente IL CANCELLIERE C DEPOSITAT E 2003 Innocenza Oggi IL CANCELLIERE C Innoc a attis CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 20.3.2003 al n. 1877il Mod. 9 Art. 187 Camp. (€/6019) apposta in calce alla copia autèntica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) VOLLABOFSTORE OF CANCELLERA Proposto plicer 12