CASS
Sentenza 29 settembre 2023
Sentenza 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2023, n. 39680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39680 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GU FR NA FA, nato CA (MS) il 20/12/1959 avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39680 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con ordinanza del 14/9/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato - con efficacia dall'inizio dell'esecuzione della misura alternativa - l'affidamento in prova al servizio sociale, già sospeso dal Magistrato di sorve- glianza di Massa, al quale era stato ammesso FR AT AF AN, per grave violazione del percorso rieducativo: in particolare, è stata valorizzata la circostanza che, nel corso dell'esecuzione della predetta misura, la polizia giudiziaria avesse comunicato ulteriore notizia di reato per condotte analoghe (truffa continuata e peculato) a quelle costituenti il 1:itolo in esecuzione, con ciò evidenziandosi il fallimento della misura alternativa e l'interruzione del percorso rieducativo. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difen- sori del condannato, avv.ti Alessandro Rappelli e Daniele Caprara, deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 47, comma 11, 0.P., nonché mancanza di motivazione del provvedimento di revoca della misura alternativa. Si censura che il Tribunale di sorveglianza abbia del tutto trascurato di valutare la corposa documentazione prodotta dalla difesa, specificamente allegata al ricorso di legittimità, che conteneva elementi favorevoli al AN atti a ridimensionare la gravità indiziaria dell'informativa dei Carabinieri di Treviso del 24/11/2021, e tali da escludere l'incompatibilità delle attività da costui svolte con la prosecuzione della prova, o almeno da consentire il computo del periodo già svolto ai fini della determinazione della pena residua. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. La doglianza del ricorrente afferisce alla tematica della decorrenza della revoca della misura alternativa, e lamenta che nella specie essa sia stata fissata ex tunc, senza considerazione della documentazione prodotta dalla difesa per contrastare la comunicazione di notizia di reato del 24/11/2021. 1.1. Vanno considerate sul punto le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987. In tale pronuncia additiva è stato riconosciuto al Tribunale di Sorveglianza un ampio potere discrezionale, essendosi stabilito che, dopo la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 0.P., per determinare il periodo della residua pena detentiva da espiare, il giudice deve tenere conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento soggettivo e oggettivo, durante il corso dell'esperimento. 2 L'intervento del Giudice delle leggi è seguito agli opposti orientamenti giurisprudenziali dell'epoca: quello prevalente riteneva che la revoca operasse retroattivamente, col ripristino dell'originario rapporto punitivo dal suo inizio;
quello minoritario sosteneva doversi scomputare il periodo trascorso in affida- mento prima del provvedimento di revoca, ovvero (almeno) quello precedente al fatto causativo. Orbene, la Corte Costituzionale non ha preso posizione in favore di un automatismo di espansione di un periodo minimo da calcolarsi espiato, ma ha rilevato l'esistenza di una "ampia zona grigia" di situazioni discrezionalmente rimesse alla valutazione del giudice di sorveglianza, che può spaziare senza limiti purché la decisione sia sorretta da congrua e coerente argomentazione. 1.2. L'esegesi di questa Corte in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha poi specificato che ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo ad essa, ma anche la condotta complessiva- mente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; in senso conforme, Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859). Va peraltro sottolineato che, come è stato ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insinda- cabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. E con specifico riferimento alla decorrenza della revoca, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844; Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220878; Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477). 3 Il Consigliere estensore 1.3. Ritiene questa Corte che la determinazione del Tribunale di sorve- glianza sul punto sia stata corretta e congruamente motivata. L'impugnata ordinanza ha compiuto una sufficiente valutazione delibativa degli elementi emersi dalla CNR dei CC di Treviso, dovendosi escludere che tutta la documentazione prodotta, attinente alla difesa del AN nell'instaurando procedimento penale, debba essere esaminata nello specifico ai fini delle valutazioni in ordine alla prosecuzione dell'affidamento in prova. Nel caso in esame, tali valutazioni sono state effettuate nella corretta prospettiva dell'utilità della misura alternativa - che qui è la più ampia possibile - in ordine al pieno recupero del condannato, e il Tribunale di Sorveglianza ha specificato che la misura non appare idonea a prevenire il pericolo di recidiva: si noti che AN - in esecuzione di un "patteggiamento'' a quattro anni di reclusione - era stato ammesso al lavoro di consulente radiologo delle strutture sanitarie di Veneto, Toscana ed Emilia Romagna ed utilizzava le apparecchiature ecografiche pubbliche per la sua attività di libera professione. Quanto all'efficacia ex tunc, il Tribunale di Sorveglianza, nel suo discrezio- nale e giustificato apprezzamento, ha ritenuto che le notizie di cui all'informativa del 24/11/2021 diano conto della grave violazione dei principi del percorso rieducativo dall'inizio dell'esecuzione - 20/8/2021 - il che deve ritenersi un'affermazione logica anche in termini cronollogici. 2. Ne consegue il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 27 aprile 2023
lette le conclusioni del Procuratore generale, LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39680 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con ordinanza del 14/9/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato - con efficacia dall'inizio dell'esecuzione della misura alternativa - l'affidamento in prova al servizio sociale, già sospeso dal Magistrato di sorve- glianza di Massa, al quale era stato ammesso FR AT AF AN, per grave violazione del percorso rieducativo: in particolare, è stata valorizzata la circostanza che, nel corso dell'esecuzione della predetta misura, la polizia giudiziaria avesse comunicato ulteriore notizia di reato per condotte analoghe (truffa continuata e peculato) a quelle costituenti il 1:itolo in esecuzione, con ciò evidenziandosi il fallimento della misura alternativa e l'interruzione del percorso rieducativo. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difen- sori del condannato, avv.ti Alessandro Rappelli e Daniele Caprara, deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 47, comma 11, 0.P., nonché mancanza di motivazione del provvedimento di revoca della misura alternativa. Si censura che il Tribunale di sorveglianza abbia del tutto trascurato di valutare la corposa documentazione prodotta dalla difesa, specificamente allegata al ricorso di legittimità, che conteneva elementi favorevoli al AN atti a ridimensionare la gravità indiziaria dell'informativa dei Carabinieri di Treviso del 24/11/2021, e tali da escludere l'incompatibilità delle attività da costui svolte con la prosecuzione della prova, o almeno da consentire il computo del periodo già svolto ai fini della determinazione della pena residua. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. La doglianza del ricorrente afferisce alla tematica della decorrenza della revoca della misura alternativa, e lamenta che nella specie essa sia stata fissata ex tunc, senza considerazione della documentazione prodotta dalla difesa per contrastare la comunicazione di notizia di reato del 24/11/2021. 1.1. Vanno considerate sul punto le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987. In tale pronuncia additiva è stato riconosciuto al Tribunale di Sorveglianza un ampio potere discrezionale, essendosi stabilito che, dopo la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 0.P., per determinare il periodo della residua pena detentiva da espiare, il giudice deve tenere conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento soggettivo e oggettivo, durante il corso dell'esperimento. 2 L'intervento del Giudice delle leggi è seguito agli opposti orientamenti giurisprudenziali dell'epoca: quello prevalente riteneva che la revoca operasse retroattivamente, col ripristino dell'originario rapporto punitivo dal suo inizio;
quello minoritario sosteneva doversi scomputare il periodo trascorso in affida- mento prima del provvedimento di revoca, ovvero (almeno) quello precedente al fatto causativo. Orbene, la Corte Costituzionale non ha preso posizione in favore di un automatismo di espansione di un periodo minimo da calcolarsi espiato, ma ha rilevato l'esistenza di una "ampia zona grigia" di situazioni discrezionalmente rimesse alla valutazione del giudice di sorveglianza, che può spaziare senza limiti purché la decisione sia sorretta da congrua e coerente argomentazione. 1.2. L'esegesi di questa Corte in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha poi specificato che ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo ad essa, ma anche la condotta complessiva- mente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; in senso conforme, Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859). Va peraltro sottolineato che, come è stato ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insinda- cabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. E con specifico riferimento alla decorrenza della revoca, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844; Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220878; Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477). 3 Il Consigliere estensore 1.3. Ritiene questa Corte che la determinazione del Tribunale di sorve- glianza sul punto sia stata corretta e congruamente motivata. L'impugnata ordinanza ha compiuto una sufficiente valutazione delibativa degli elementi emersi dalla CNR dei CC di Treviso, dovendosi escludere che tutta la documentazione prodotta, attinente alla difesa del AN nell'instaurando procedimento penale, debba essere esaminata nello specifico ai fini delle valutazioni in ordine alla prosecuzione dell'affidamento in prova. Nel caso in esame, tali valutazioni sono state effettuate nella corretta prospettiva dell'utilità della misura alternativa - che qui è la più ampia possibile - in ordine al pieno recupero del condannato, e il Tribunale di Sorveglianza ha specificato che la misura non appare idonea a prevenire il pericolo di recidiva: si noti che AN - in esecuzione di un "patteggiamento'' a quattro anni di reclusione - era stato ammesso al lavoro di consulente radiologo delle strutture sanitarie di Veneto, Toscana ed Emilia Romagna ed utilizzava le apparecchiature ecografiche pubbliche per la sua attività di libera professione. Quanto all'efficacia ex tunc, il Tribunale di Sorveglianza, nel suo discrezio- nale e giustificato apprezzamento, ha ritenuto che le notizie di cui all'informativa del 24/11/2021 diano conto della grave violazione dei principi del percorso rieducativo dall'inizio dell'esecuzione - 20/8/2021 - il che deve ritenersi un'affermazione logica anche in termini cronollogici. 2. Ne consegue il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 27 aprile 2023