Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2013, n. 27713
CASS
Sentenza 6 giugno 2013

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La revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali non consegue alla pura e semplice violazione di legge o di prescrizioni inerenti la misura alternativa, ma è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza, il quale è tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la revoca del beneficio motivata sulla sola circostanza dell'emissione di misura cautelare per il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso anni prima ma contestato con condotta perdurante, non avendo il Tribunale di sorveglianza operato alcuna valutazione dell'incidenza del reato commesso sul periodo di esecuzione del beneficio nè accertato se la condotta delittuosa si era protratta in costanza di misura alternativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2013, n. 27713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27713
    Data del deposito : 6 giugno 2013

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