Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 1
La revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali non consegue alla pura e semplice violazione di legge o di prescrizioni inerenti la misura alternativa, ma è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza, il quale è tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la revoca del beneficio motivata sulla sola circostanza dell'emissione di misura cautelare per il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso anni prima ma contestato con condotta perdurante, non avendo il Tribunale di sorveglianza operato alcuna valutazione dell'incidenza del reato commesso sul periodo di esecuzione del beneficio nè accertato se la condotta delittuosa si era protratta in costanza di misura alternativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2013, n. 27713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27713 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/06/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 2095
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 41087/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR IR n. il 29 settembre 1983;
avverso l'ordinanza 1 agosto 2012 - Tribunale di Sorveglianza di Potenza;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Potenza per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 1 agosto 2012, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Sorveglianza di Potenza revocava a RR IR la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47) con efficacia ex tunc essendo stato il prefato arrestato in data 19 luglio 2012 in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 6 luglio 2012 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestato con permanenza sino all'attualità.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione RR IR chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che, a prescindere dalla contestazione aperta, in realtà i reati scopo addebitati al prefato risalivano all'ottobre 2006 e dunque a ben sei anni prima della concessione della misura in corso, sicché era da ritenersi che l'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 fosse coeva a tale data. Il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto argomentare in relazione all'assunto accusatorio, contrastato dalla difesa, del protrarsi della partecipazione del prefato al sodalizio criminoso anche dopo la concessione della misura non omettendo di argomentare sul punto.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.
3.1 - Va rammentata la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità che ha ritenuto doversi rimettere il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, ordinario o terapeutico, alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, il quale è tenuto a giustificare l'uso del potere affidatogli spiegando le ragioni per le quali taluni comportamenti del condannato (violazioni di legge e/o delle prescrizioni dettate a disciplina della misura stessa) siano stati da lui valutati come indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell'Istituto in questione (Cass., Sez. 1, 10 dicembre 2002, Gabriele). Con specifico riferimento alla revoca della misura concessa, la giurisprudenza di questa Corte, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, ha affermato che "il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento dei condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo" (Cass., Sez. 1, 13 giugno 2001, Modaffari). 3.2 - Nel caso in esame, il giudice è venuto meno a quest'onere motivazionale non avendo dato conto delle ragioni di incidenza di dette violazioni sul periodo di concessione della misura alternativa, vale a dire se le stesse siano state effettivamente influenti a prescindere dalla contestazione ipotetica dal parte del Pubblico Ministero, posto che la revoca e per di più con efficacia ex tunc, si impone, per gravità delle sue conseguenze, come conseguenza di un comportamento reale e non ipotetico. È da ravvisarsi pertanto l'obbligo carico del giudice di non limitarsi a constatare l'esistenza di una contestazione provvisoria in pregiudizio del RR (trattasi peraltro di una contestazione aperta del reato associativo, vale a dire di una condotta perdurante che si consumerà con la pronuncia della futura sentenza di primo grado e dunque teoricamente ancora in atto), ma avrebbe dovuto specificatamente scrutinare se il reato contestato era da ritenersi, in via altamente probabile, come protratto anche durante la vigenza della misura alternativa in questione ponendosi con la medesima in una situazione di incompatibilità di esecuzione.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013