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Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22112 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 22112 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Reggio Calabria con ordinanza del 9 - 16 giugno 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di CC NO, che è stato ristretto in custodia cautelare in carcere dal 3 maggio 2011 al 18 luglio 2014 in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico e di violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accuse da cui è stato assolto, limitatamente alla violazione degli artt. 416- bis cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 18 luglio 2014, mentre, quanto alla residua imputazione, vi è stata declaratoria di prescrizione (con conseguente annullamento senza rinvio) da parte della Corte di cassazione. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza CC NO, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 e 125 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe assente, generica, illogica, frutto di mere congetture. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'essere il diniego della equa riparazione basato su motivazione che appare mancante ovvero carente e, comunque, generica ed illogica quanto ai reati associativi, non essendosi spiegato in cosa sarebbe consistita la colpa grave ostativa al riconoscimento. Invece, per quanto riguarda la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, si sottolinea che la S.C., nell'annullare senza rinvio la condanna ha osservato che la Corte di appello aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine alla invocata riqualificazione dei fatti in violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sicchè «se la Suprema Corte non avesse dichiarato la prescrizione, ormai abbondantemente maturata, avrebbe sicuramente annullato la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio sulla prospettazione difensiva del fatto di lieve entità. Conseguentemente, la motivazione impugnata è quantomeno illogica e contraddittoria» (così alla p. 3 del ricorso), trascurando la possibilità di una riqualificazione migliorativa, cui sarebbe conseguita una condanna a pena mite e sicuramente inferiore a tre anni di reclusione in concreto patiti, segnalandosi che la condanna inflitta per il capo in questione era stata pari a due anni di reclusione. 2.2. Con il secondo motivo censura mancanza di motivazione con riferimento alla omessa valutazione della gradazione della colpa e alle concause che hanno determinato il perdurare della misura cautelare: in particolare, risultando documentalmentesin da giovanissima età gPsk l'imputato soffriva di 2 gravissime crisi epilettiche ed avendo la Difesa a più riprese invocato la scarcerazione o l'attenuazione del regime cautelareenonostante che il consulente di ufficio dr. Strati abbia in due occasioni, entrambe nell'anno 2012, ritenuto necessario il ricovero in un ospedale pubblico, onde evitare il peggiorarsi delle condizioni di salute di CC NO, la restrizione in carcere è stata mantenuta sino alla sentenza assolutoria: al riguardo si sottolinea la mancanza di qualsiasi motivazione sulla necessità di protrazione e di mantenimento della misura. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 23 febbraio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso. 4. L'Avvocatura erariale con memoria del 23 febbraio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;
in ogni caso, con vittoria di spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Quanto al primo motivo, la invocata riqualificazione in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a ben vedere, era meramente auspicata, ma non vi è stata pronunzia giudiziale in tal senso. Inoltre, oltre al rilievo circa la valenza ostativa della pronunzia di prescrizione (pp.
5-6 della sentenza impugnata), conformemente a costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dal P.G. nella requisitoria scritta, la Corte di appello di Reggio Calabria ha osservato, alla p. 6, che la condanna inflitta (due anni di reclusione) è - sì - inferiore al pre-sofferto in concreto patito (tre anni) ma che ciò deriva dal mutamento di disciplina, in quanto al momento dell'emissione della misura, nell'anno 2011, la pena minima edittale per la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 era pari ad otto anni (ridotti a sei anni per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014), sicchè la sanzione da infliggersi, muovendo da un minimo di otto, anziché di sei, avrebbe ben potuto "coprire" il periodo di detenzione in effetti patito. Con riferimento a tutti i capi di accusa (quindi anche alle contestate violazioni degli artt. 416-bis cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), comunque, si rinviene - stringata ma logica e congrua - motivazione alla p. 5 dell'ordinanza, ove si fa riferimento ,~ alla contiguità dell'agire di NO 3 CC sia alla ‘ndrangheta calabrese sia ad ambienti criminali dediti alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti, come emerge dal contenuto di una intercettazione ambientale del 19 luglio 2008 e come si legge anche alla p. 334 della sentenza assolutoria. E si tratta di argomenti non adeguatamente "aggrediti" nel ricorso. 3. Quanto al protrarsi della custodia (secondo motivo di ricorso), la presunzione di pericolosità e di correlativa adeguatezza della misura di massimo rigore certamente sarebbero state da valutare congiuntamente alle documentate condizioni di salute: nondimeno, l'istituto invocato (artt. 314 e 315 cod. proc. pen.) non offre la possibilità di indennizzo per la - possibile - violazione della disciplina di cui all'art. 299 cod. proc. pen., sotto il profilo della lamentata inerzia nell'accertamento circa la eventuale incompatibilità delle condizioni dell'imputato, per ragioni di salute, con il regime carcerario. Peraltro, il tema della eventuale colpa nel mantenimento della misura richiederebbe l'approfondimento circa il concreto ricorso alle, pur esistenti, facoltà difensive (artt. 299, 310 e 311 cod. proc. pen.). Donde il rigetto del ricorso. 4.Alla reiezione dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. Nulla è dovuto al Ministero resistente, che nella sua memoria non ha fornito alcun contributo apprezzabile per la decisione del ricorso, essendosi limitato a considerazioni di ordine generale ipoteticamente valevoli per qualsiasi impugnazione in materia di equa riparazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 14/03/2023.
sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 22112 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Reggio Calabria con ordinanza del 9 - 16 giugno 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di CC NO, che è stato ristretto in custodia cautelare in carcere dal 3 maggio 2011 al 18 luglio 2014 in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico e di violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accuse da cui è stato assolto, limitatamente alla violazione degli artt. 416- bis cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 18 luglio 2014, mentre, quanto alla residua imputazione, vi è stata declaratoria di prescrizione (con conseguente annullamento senza rinvio) da parte della Corte di cassazione. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza CC NO, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 e 125 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe assente, generica, illogica, frutto di mere congetture. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'essere il diniego della equa riparazione basato su motivazione che appare mancante ovvero carente e, comunque, generica ed illogica quanto ai reati associativi, non essendosi spiegato in cosa sarebbe consistita la colpa grave ostativa al riconoscimento. Invece, per quanto riguarda la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, si sottolinea che la S.C., nell'annullare senza rinvio la condanna ha osservato che la Corte di appello aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine alla invocata riqualificazione dei fatti in violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sicchè «se la Suprema Corte non avesse dichiarato la prescrizione, ormai abbondantemente maturata, avrebbe sicuramente annullato la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio sulla prospettazione difensiva del fatto di lieve entità. Conseguentemente, la motivazione impugnata è quantomeno illogica e contraddittoria» (così alla p. 3 del ricorso), trascurando la possibilità di una riqualificazione migliorativa, cui sarebbe conseguita una condanna a pena mite e sicuramente inferiore a tre anni di reclusione in concreto patiti, segnalandosi che la condanna inflitta per il capo in questione era stata pari a due anni di reclusione. 2.2. Con il secondo motivo censura mancanza di motivazione con riferimento alla omessa valutazione della gradazione della colpa e alle concause che hanno determinato il perdurare della misura cautelare: in particolare, risultando documentalmentesin da giovanissima età gPsk l'imputato soffriva di 2 gravissime crisi epilettiche ed avendo la Difesa a più riprese invocato la scarcerazione o l'attenuazione del regime cautelareenonostante che il consulente di ufficio dr. Strati abbia in due occasioni, entrambe nell'anno 2012, ritenuto necessario il ricovero in un ospedale pubblico, onde evitare il peggiorarsi delle condizioni di salute di CC NO, la restrizione in carcere è stata mantenuta sino alla sentenza assolutoria: al riguardo si sottolinea la mancanza di qualsiasi motivazione sulla necessità di protrazione e di mantenimento della misura. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 23 febbraio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso. 4. L'Avvocatura erariale con memoria del 23 febbraio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;
in ogni caso, con vittoria di spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Quanto al primo motivo, la invocata riqualificazione in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a ben vedere, era meramente auspicata, ma non vi è stata pronunzia giudiziale in tal senso. Inoltre, oltre al rilievo circa la valenza ostativa della pronunzia di prescrizione (pp.
5-6 della sentenza impugnata), conformemente a costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dal P.G. nella requisitoria scritta, la Corte di appello di Reggio Calabria ha osservato, alla p. 6, che la condanna inflitta (due anni di reclusione) è - sì - inferiore al pre-sofferto in concreto patito (tre anni) ma che ciò deriva dal mutamento di disciplina, in quanto al momento dell'emissione della misura, nell'anno 2011, la pena minima edittale per la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 era pari ad otto anni (ridotti a sei anni per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014), sicchè la sanzione da infliggersi, muovendo da un minimo di otto, anziché di sei, avrebbe ben potuto "coprire" il periodo di detenzione in effetti patito. Con riferimento a tutti i capi di accusa (quindi anche alle contestate violazioni degli artt. 416-bis cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), comunque, si rinviene - stringata ma logica e congrua - motivazione alla p. 5 dell'ordinanza, ove si fa riferimento ,~ alla contiguità dell'agire di NO 3 CC sia alla ‘ndrangheta calabrese sia ad ambienti criminali dediti alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti, come emerge dal contenuto di una intercettazione ambientale del 19 luglio 2008 e come si legge anche alla p. 334 della sentenza assolutoria. E si tratta di argomenti non adeguatamente "aggrediti" nel ricorso. 3. Quanto al protrarsi della custodia (secondo motivo di ricorso), la presunzione di pericolosità e di correlativa adeguatezza della misura di massimo rigore certamente sarebbero state da valutare congiuntamente alle documentate condizioni di salute: nondimeno, l'istituto invocato (artt. 314 e 315 cod. proc. pen.) non offre la possibilità di indennizzo per la - possibile - violazione della disciplina di cui all'art. 299 cod. proc. pen., sotto il profilo della lamentata inerzia nell'accertamento circa la eventuale incompatibilità delle condizioni dell'imputato, per ragioni di salute, con il regime carcerario. Peraltro, il tema della eventuale colpa nel mantenimento della misura richiederebbe l'approfondimento circa il concreto ricorso alle, pur esistenti, facoltà difensive (artt. 299, 310 e 311 cod. proc. pen.). Donde il rigetto del ricorso. 4.Alla reiezione dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. Nulla è dovuto al Ministero resistente, che nella sua memoria non ha fornito alcun contributo apprezzabile per la decisione del ricorso, essendosi limitato a considerazioni di ordine generale ipoteticamente valevoli per qualsiasi impugnazione in materia di equa riparazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 14/03/2023.