Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/02/2002, n. 10530
CASS
Sentenza 27 febbraio 2002

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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sè inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata. A tal fine il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento e dell'eventuale collegamento di esso con le modalità di espletamento dell'esperimento; e, qualora tale fatto integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, deve delibarlo autonomamente per accertare sia la sua reale ascrivibilità al condannato, sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice al pregresso espletamento della prova e, conseguentemente, la sua concreta incidenza sul giudizio di recupero sociale.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell'esito della prova il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare il "quantum" di pena - eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento. (In motivazione, la Corte ha affermato che tale conclusione appare costituzionalmente obbligata, nel silenzio persistente del legislatore sul punto e alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 47, undicesimo comma, della legge n. 354 del 1975, resa con sentenza n. 343 del 1987 della Corte costituzionale, le cui argomentazioni sono state ritenute riferibili anche all'ipotesi di giudizio finale negativo sull'esito della prova).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/02/2002, n. 10530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10530
Data del deposito : 27 febbraio 2002

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