Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 2
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sè inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata. A tal fine il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento e dell'eventuale collegamento di esso con le modalità di espletamento dell'esperimento; e, qualora tale fatto integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, deve delibarlo autonomamente per accertare sia la sua reale ascrivibilità al condannato, sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice al pregresso espletamento della prova e, conseguentemente, la sua concreta incidenza sul giudizio di recupero sociale.
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell'esito della prova il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare il "quantum" di pena - eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento. (In motivazione, la Corte ha affermato che tale conclusione appare costituzionalmente obbligata, nel silenzio persistente del legislatore sul punto e alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 47, undicesimo comma, della legge n. 354 del 1975, resa con sentenza n. 343 del 1987 della Corte costituzionale, le cui argomentazioni sono state ritenute riferibili anche all'ipotesi di giudizio finale negativo sull'esito della prova).
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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale di sorveglianza di Messina con due ordinanze del 5 marzo 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 78 e 79 del registro ordinanze 2021 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/02/2002, n. 10530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10530 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
composta dai magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
1. Dott. Guido IETTI - Consigliere -
2. Dott. Amedeo POSTIGLIONE "
3. Dott. Giorgio LATTANZI "
4. Dott. Aldo GRASSI "
5. Dott. Giovanni DE ROBERTO "
6. Dott. Pietro Antonio SIRENA "
7. Dott. Nicola MILO "
8. Dott. Giovanni CANZIO (Rel.) "
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR SE nato il [...];
avverso l'ordinanza in data 26.01.2001 del Tribunale di sorveglianza di Milano. Letti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Canzio;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Gianfranco Iadecola, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 26.1.2001 il Tribunale di sorveglianza di Milano, valutato negativamente l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato AR SE, iniziato il 22.11.1999 e concluso il 2.9.2000, "revoca(va) con effetto ex tunc" la misura alternativa e, di conseguenza, "non dichiara(va) estinta la pena" inflitta allo stesso con sentenza 16.3./16.11.1998 del g.i.p. del Tribunale di Milano.
Rilevava il Tribunale che il AR in data 5.9.2000, a pochi giorni dalla cessazione della misura, aveva posto in essere gravi reati (rapina ed estorsione aggravate) in danno del suo ex datore di lavoro Milano Gianpaolo: in particolare, incontratolo e rammostratagli la ferita subita nello scontro avvenuto il 24.7.2000 con tale AM FR, persona incaricata dal Milano di comunicargli la cessazione del rapporto di lavoro, aveva percosso e costretto quest'ultimo a seguirlo, a prelevare la somma di lire 500.000 mediante bancomat ed a promettergli il versamento quindicinale della somma di lire 750.000 fino all'importo complessivo di lire 10.000.000.
Il Tribunale considerava non determinante la collocazione del fatto in un momento successivo e di pochissimi giorni alla conclusione della misura, trattandosi di episodio estremamente grave che "trovava le proprie radici in epoca precedente e concomitante con la misura" e quindi sorretto da motivi a delinquere che la misura stessa non aveva in alcun modo permesso di superare.
Dunque, il AR aveva dimostrato di non avere in alcun modo partecipato all'opera di rieducazione, avendo posto in essere un comportamento delittuoso di estrema gravità, del tutto incompatibile con l'accertamento del buon esito dell'esperimento, sì che non poteva essere dichiarata l'estinzione della pena quale effetto della positiva conclusione della misura alternativa, che andava revocata ex tunc.
2. - Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AR, il quale ha dedotto la violazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 47 ord. pen., laddove è stata dichiarata la non estinzione della pena e la non computabilità ex tunc del periodo di affidamento in prova, sotto un duplice profilo:
da un lato, é stata presa in considerazione ed apprezzata, peraltro con illogica motivazione, una condotta "addirittura posteriore cronologicamente rispetto al periodo di prova" e solo "presuntivamente" illecita, essendo ancora in corso la fase delle relative indagini;
dall'altro, non è stato rispettato il principio per cui "l'assenza di un provvedimento di revoca durante il periodo di prova deve essere interpretato quale esito sicuramente positivo della stessa", risolvendosi per contro la decisione in una "sostanziale duplicazione della pena", pure effettivamente scontata, "di fronte ad una possibile non rieducazione del reo", cui la pena deve semplicemente tendere senza imporla come risultato da conseguire "sempre e comunque".
3. - La prima Sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 6.12.2001, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite sul rilievo dell'esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla "estensione temporale da attribuire al parametro di valutazione della condotta del condannato all'esito della prova":
all'orientamento secondo il quale possono valutarsi anche i comportamenti successivi all'espletamento della misura, ove essi abbiano caratteristiche tali da saldarsi a quelli pregressi, si contrappone infatti l'altro, per il quale l'esame della condotta deve essere rigorosamente limitato ai fatti occorsi durante il periodo di affidamento, anche se i comportamenti successivi possano essere soggettivamente sintomatici ai fini della richiesta valutazione.
Considerato in diritto
1. - Nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che la distinzione tra revoca dell'affidamento in prova e valutazione negativa del periodo di prova poggia sulle peculiari caratteristiche strutturali e funzionali dei due istituti, regolati da diverse disposizioni della legge penitenziaria.
Poiché il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della incompatibilità dello stesso con la condotta tenuta dal condannato (art. 47, penultimo comma, ord. pen.), la revoca non può non intervenire nel corso della prova, di cui determina la cessazione, mentre la valutazione dell'esito negativo dell'affidamento (art. 47, ultimo comma, ord. pen.) attiene necessariamente all'intero periodo di prova, già concluso.
E la differenza tra i due istituti si riflette sul diverso contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza, il quale, nella revoca, è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi, attesa la mancanza di una risposta positiva al trattamento, siano espressione di un comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, mentre, al termine della stessa, deve stabilirne l'esito, procedendo ad una valutazione globale dell'atteggiarsi del condannato durante lo svolgimento dell'intero periodo di prova, per decidere se sia avvenuto o meno il recupero sociale del condannato.
Secondo la linea interpretativa più seguita in sede di legittimità (ex plurimis: Sez. I, 21.2.1984, Didona, rv. 163357; 25.10.1984, Fracassini, rv.167038; 6.5.1985, Falcetelli, rv. 169562; 18.9.1997, Renda, rv. 208766; 17.2.2000, Cornero, rv. 215706; 16.1.2001, Ruggero, rv. 218457), l'effetto estintivo della pena non consegue dunque, automaticamente, al mero decorso del periodo di prova che sia rimasto immune da provvedimenti di revoca dell'affidamento stesso. Occorre, per contro, il globale accertamento di elementi di comportamento positivo, tali da poter escludere, ancorché non sussistano singoli episodi che abbiano dato luogo a revoca, che vi sia stata da parte del condannato solo un'apparente e sterile adesione alle prescrizioni e ai canoni formali della buona condotta, e da far ritenere viceversa che sia avvenuta la sua rieducazione ai fini del reinserimento nella società. A differenza di quanto accade per la diversa misura alternativa della liberazione condizionale, per la quale, in considerazione del presupposto di un ravvedimento "sicuro", ossia certamente avvenuto, non di una mera prognosi di emenda del condannato, l'art. 177, comma 2, cod. pen. lascia ab extrinseco e ope legis presumere come raggiunta la finalità rieducativa e concluso positivamente l'esperimento, con il conseguente effetto estintivo della pena, sulla base del dato formale costituito dal decorso del tempo senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca (Cass., sez. I, 26.6.1995, Anastasio, rv. 212413).
Ciò posto, deve innanzi tutto rilevarsi che, benché il Tribunale di sorveglianza abbia impropriamente qualificato nel dispositivo il proprio provvedimento come "revoca con effetto ex tunc" dell'affidamento in prova, dai precedenti rilievi circa le caratteristiche strutturali e funzionali dei due istituti emerge inequivocamente che la reale natura dell'atto, al di là delle astratte qualificazioni, corrisponde a quello di una valutazione negativa dell'esito della prova, dato che il giudizio è stato formulato con riferimento all'intero periodo e dopo la scadenza dello stesso, tanto che nella motivazione è stato esplicitamente ritenuto il fallimento della prova per essersi ravvisato nella commissione di altri reati l'indice sicuro della mancata risocializzazione del condannato.
2. - Occorre, a questo punto, stabilire se siffatta valutazione negativa possa, o non, trovare base giustificativa in condotte compiute dal condannato non durante il periodo di esperimento, ma successivamente alla scadenza dello stesso.
È stata infatti sottoposta all'esame delle Sezioni Unite la specifica, controversa, questione se, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito del periodo di prova - che, se positivo, "estingue la pena e ogni altro effetto penale" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 ord. pen. -, si possano prendere in considerazione fatti o comportamenti successivi all'espletamento della misura alternativa. Sul tema si contrappongono due indirizzi interpretativi della Suprema Corte.
Da un lato, si sostiene che l'esame della condotta del condannato, affidato in prova al servizio sociale, ai fini non solo della revoca della misura ma anche dell'estinzione della pena conseguente all'esito positivo della prova, debba essere limitato esclusivamente al periodo di affidamento, non potendo la condotta del soggetto successiva alla scadenza della misura avere alcuna influenza sul giudizio da esprimere in ordine all'esito di essa (Sez. I, 14.11.1996, Motta, rv. 206514; 15.5.1998, Milan, rv. 210782;
15.5.1998, Allegrucci, rv. 211404; 22.5.2000, Bertini, rv. 216281). Si afferma in senso contrario che, poiché l'integrale emenda del condannato costituisce il parametro di valutazione e al tempo stesso la causa che legittima l'estinzione del rapporto punitivo, vanno valutati in concreto - ai fini dell'esito positivo del periodo di prova -, non la mera condotta tenuta nel corso della prova ma, essenzialmente, i risultati che sul piano dell'emenda sono scaturiti dall'applicazione della misura. Di talché, possono formare oggetto di apprezzamento anche i comportamenti successivi alla scadenza del periodo di prova i quali però, proprio perché non ricadenti nell'ambito della medesima, devono essere ancor più rigorosamente vagliati e posti in relazione con la complessiva condotta serbata e con l'esperienza maturata nel corso della prova (Sez. I, 19.6.1998, Quaranta, rv. 211421; 22.6.1999, Berlingeri, rv. 213924; 3.10.2000, La Perna, rv. 217606; 31.10.2000, Li Mandri, rv. 217928). 3. - Le Sezioni Unite, rilevato che la prima tesi interpretativa collide sia con il dato testuale della norma di riferimento che con la ratio della disciplina positiva, condividono il secondo dei richiamati indirizzi giurisprudenziali per le seguenti considerazioni di ordine formale e logico-sistematico, recepite anche dal Procuratore generale requirente.
Alla stregua delle argomentazioni contenute nelle citate sentenze Berlingeri e Li Mandri, comportamenti posti in essere dal condannato in epoca successiva all'esaurimento del periodo di affidamento, sebbene non siano mai idonei a giustificare la revoca della misura alternativa ormai conclusa, possono tuttavia essere apprezzati quali indici sintomatici dell'esito dell'esperimento, a condizione che intervengano prima che il tribunale abbia formulato il giudizio relativo a detto esito, dichiarando estinta la pena e ogni altro effetto penale, "... sempre che, con esclusione di ogni automatismo, essi siano reputati realmente significativi, per la loro gravità, del mancato recupero sociale del condannato ...". In altri termini, la valutazione deve essere compiuta "... caso per caso, con un apprezzamento globale, all'interno del quale deve tenersi conto, da un lato, della condotta del condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, della effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento e dell'eventuale collegamento di esso con le modalità di espletamento dell'esperimento ..." (sent. Li Mandri, cit.). Scaturendo l'effetto estintivo della pena dall'esito positivo della prova, vale a dire dai risultati che, sul piano dell'emenda, il percorso trattamentale e l'esperienza della misura hanno consentito al condannato di conseguire, in tale prospettiva anche i comportamenti successivi possono formare oggetto di valutazione sempre che "...tali comportamenti presentino caratteristiche tali da saldarsi alla condotta serbata ed all'esperienza maturata nel corso della prova, in un unico alveo finalisticamente orientato all'integrale recupero del condannato, reale obiettivo della misura e, più in generale, dell'intero percorso esecutivo ..." (sent. Berlingeri, cit.). Le considerazioni fin qui svolte avvalorano dunque la linearità logica e sistematica della soluzione ermeneutica secondo la quale, giusta l'ordinamento positivo, il Tribunale di sorveglianza, al termine dell'esperimento, non dovendosi limitare a riscontrare il formale ossequio del condannato alle prescrizioni impartitegli, ben può tenere conto di qualsiasi elemento fattuale seriamente sintomatico del mancato raggiungimento delle finalità cui è destinata la misura: fatti e comportamenti cioè che, pur non riconducibili storicamente nel perimetro temporale della prova, si palesino tuttavia, avuto riguardo alla loro qualità e gravità, significativi e in grado di illuminare retrospettivamente il processo rieducativo del condannato ai fini del reinserimento sociale e della auspicata prognosi di non recidivanza. Inoltre (anche in riferimento ad una specifica doglianza del ricorrente), è opportuno sottolineare che, nell'ipotesi in cui dopo il periodo di prova sia commesso un reato per il quale non sia stata ancora pronunciata condanna con sentenza irrevocabile, il Tribunale di sorveglianza deve delibare autonomamente il fatto per accertarne sia la reale attribuibilità al condannato che la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice al pregresso espletamento della prova, e perciò la concreta incidenza sul giudizio di recupero sociale.
4. - Ciò posto, per giustificare nel caso in esame la valutazione negativa dell'esito della prova, il Tribunale di sorveglianza ha sottolineato che la condotta criminosa contestata al ricorrente seguiva di pochissimi giorni la conclusione della prova e che si trattava di "... un fatto estremamente grave che trovava le radici [di sicuro sotto l'aspetto psicologico] in epoca precedente e concomitante con la misura e quindi sorretta da motivi a delinquere che la misura stessa non aveva in alcun modo permesso di superare ...". Ed ha quindi concluso nel senso che l'accertata violazione, a nulla rilevando la formale osservanza delle prescrizioni nel corso dell'esperimento, costituiva inequivoco e sintomatico indice dell'assoluta mancanza di partecipazione all'opera rieducativa e trattamentale, connessa all'affidamento e finalizzata alla risocializzazione del condannato.
Pertanto, poiché l'ordinanza impugnata - sul punto - risulta rispondente alle linee interpretative indicate e trova adeguata base giustificativa in una motivazione, in fatto, immune da vizi logici, il giudizio critico e valutativo circa l'esito negativo della prova e il mancato recupero sociale del ricorrente resta incensurabile nel giudizio di legittimità.
5. - Alla luce del principio di diritto sopra affermato la Corte, dovendo prendere in esame l'ulteriore censura difensiva circa l'erronea, integrale, non computabilità del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, è chiamata a risolvere l'altra questione controversa "se, in caso di valutazione negativa della prova, il Tribunale di sorveglianza debba determinare (come nell'ipotesi di revoca della misura) la durata della residua pena da scontare, tenuto conto delle limitazioni patite dal condannato e del suo complessivo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento, oppure il relativo giudizio debba avere, sempre, efficacia ex tunc".
Secondo il tradizionale e prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. I, 21.2.1984, Didona, cit.; 6.5.1985, Falcetelli, cit.; 18.11.1996, Galante, rv. 206244; 18.9.1997, Renda, rv. 208765; 17.2.2000, Cornero, cit.; 31.10.2000, Li Mandri, cit.;
16.1.2001, Ruggero, cit.) la distinzione tra i due istituti ha effetti sostanziali di rilevante importanza per la ragione che, trattandosi non di revoca ma di valutazione negativa dell'esito della prova, non è applicabile la disciplina risultante della sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, penultimo comma, ord. pen. laddove, in caso di revoca, non consentiva al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena da espiare, tenuto conto della durata della limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante il periodo trascorso in regime di affidamento. Poiché il giudizio negativo comporta la risoluzione ex tunc dell'efficacia dell'esperimento ne consegue, come corollario, che il tempo trascorso in affidamento non si considera come pena espiata e l'espiazione della pena riprende a decorrere dal giorno dell'affidamento.
Ad avviso del Collegio, siffatta restrittiva interpretazione non sembra coerente con le soluzioni indicate dalla Corte costituzionale mediante i progressivi ed incisivi interventi in tema di cessazione, annullamento e revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale (sentenze di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 47 ord. pen.: n. 185/85, n. 312/85 e n. 343/87) e di revoca della liberazione condizionale - istituto ormai attratto nella logica rieducativa della pena e nell'orbita delle vere e proprie misure alternative alla detenzione - (sentenza di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 177, comma 1, cod. pen: n. 282/89). Tali interventi sono diretti ad affermare, in ossequio ai principi stabiliti dagli artt. 3 e 13 Cost., la inidoneità di ogni provvedimento negativo sull'esito della misura a sterilizzare ex se, secondo moduli applicativi viziati da "automatismo" e "rigidità regressiva", le restrizioni della libertà personale già subite dal condannato nel corso dell'esperimento.
Ed invero, il giudice delle leggi, nell'affermare il principio della potenziale computabilità dell'esperimento nel periodo di pena espiata e dell'obbligo del Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva residua da scontare, ha rilevato che: da un lato, la dubbia affidabilità del giudizio prognostico di rieducabilità e l'esiguità dei concreti strumenti di reinserimento rendono evidente che non sempre l'epilogo negativo possa ascriversi esclusivamente al condannato, sul quale le relative conseguenze debbano ricadere automaticamente;
d'altra parte, l'innegabile incidenza afflittiva del carico coercitivo, costituito dalle prescrizioni imposte al condannato, comporta che ulteriori restrizioni della libertà personale non possano aggiungersi in sede esecutiva a quelle originariamente ritenute dal giudice della cognizione proporzionate al grado di responsabilità del soggetto, in assenza di specifiche garanzie alla stregua dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.
Da qui l'equilibrata scelta del giudice delle leggi di contestare la validità di entrambe le opposte tesi ispirate ad astratti e rigidi automatismi (quella dell'effetto retroattivo e quella dell'integrale scomputo dalla pena detentiva del periodo trascorso in affidamento, o in libertà vigilata, prima della revoca) e di demandare al Tribunale di sorveglianza il compito, difficile ma ineludibile, di determinare il quantum della residua pena detentiva ancora da espiare, individuando l'eventuale periodo di prova utilmente eseguito con relativa detrazione di pena: giudizio, questo, sicuramente caratterizzato da un ampio grado di discrezionalità, attesa la particolarità dei singoli casi, e però vincolato da taluni, fondamentali, parametri di riferimento. Il Tribunale deve infatti congruamente giustificare la scelta applicativa, tenendo conto "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste [in relazione ai tipi, alla concreta afflittività e ad ogni altro elemento strutturale e contenutistico che ne designi il reale peso limitativo della libertà], sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca", e delle modalità del "sostegno" offerto al condannato durante l'esperimento e della prognosi di rieducabilità e pericolosità dello stesso. E ai dicta della Corte costituzionale sembra essersi, infine, ispirata la nuova disciplina del Regolamento ord. pen., approvato con d.p.r. 30.6.2000 n. 230, il cui art. 98, settimo comma, nel dettare i criteri di valutazione della pena detentiva residua da espiare in caso di revoca, indica i medesimi parametri "della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento", mentre il successivo comma prescrive, in caso di annullamento dell'ordinanza di concessione del beneficio, l'integrale deduzione del periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento, "che resta utilmente espiato".
6. - Ritiene il Collegio che, nonostante il perdurante silenzio del legislatore sulle conseguenze dell'esito negativo della prova e sebbene la Corte costituzionale abbia esplicitamente considerato, nella sentenza additiva n. 343/87, soltanto l'ipotesi della revoca dell'affidamento, analoga valutazione in merito alla durata della pena detentiva da espiare debba essere effettuata dal Tribunale di sorveglianza anche in caso di giudizio negativo sull'esito della prova: giudizio finale, questo, al quale, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve comunque far luogo, anche quando il soggetto abbia portato a termine il periodo di affidamento senza offrire ragioni per la revoca della misura. Non essendo consentito delineare un trattamento diverso per analoghe situazioni fattuali (scil.: il fallimento della prova, sia nel caso di rottura traumatica ed eclatante dell'esperimento che ne determina la revoca, sia nel caso in cui l'affidamento sia stato portato a conclusione ma con esito negativo) e prospettandosi quindi il dubbio di costituzionalità della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 47 ord. pen., costituisce compito primario per il giudice (come la Corte costituzionale ha numerose volte affermato: ex plurimis, ord. n. 174/99), tanto più ineludibile per il silenzio della formulazione normativa e per l'assenza di un "diritto vivente" consolidato secondo un uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, quello di ricercare e privilegiare le possibili interpretazioni alternative a quella lettura che lo indurrebbe a sollevare la questione di costituzionalità. Soluzione che in tal modo consenta, mediante la ricostruzione di un coerente sistema normativo, di adeguare la disposizione di legge agli stessi parametri che dovrebbero invocarsi a sostegno del dubbio di costituzionalità, poiché, in via di principio, "le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché é possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché é impossibile darne interpretazioni costituzionali" (sent. n. 356/96). Occorre a questo punto ribadire, da un lato, che la misura dell'affidamento in prova costituisce "una pena essa stessa, alternativa alla detenzione o se si vuole una modalità di esecuzione della pena" (C. Cost., sent. n. 185/85 cit.), ovvero "una misura restrittiva di esecuzione penale" (C. Cost., ord. n. 146 del 2001) e, dall'altro, che le prescrizioni inerenti all'affidamento, investendo con incisive norme di condotta l'intera attività del condannato e comportando significative limitazioni all'esercizio di una serie di diritti costituzionalmente garantiti, hanno "carattere sanzionatorio-afflittivo", al pari di ogni conseguenza restrittiva discendente da una condanna penale, "sì che non é dubbio che esse rientrino a pieno titolo tra quelle restrizioni della libertà personale la cui imposizione l'art. 13 Cost. circonda di particolari cautele" (C. Cost., sent. n. 343/87 cit.). E che si tratti di "una forma di espiazione" della pena inflitta con la sentenza di condanna, sia pure in qualche misura "minore o attenuata", risulta altresì confermato dal recente disegno di legge n. 568/S, approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura il 7.2.2002, secondo cui, superandosi definitivamente i postulati delle teorie contrattualistiche dell'istituto, è concessa la riduzione di pena prevista dall'art. 54 ord. pen. per la liberazione anticipata anche a favore del condannato a pena detentiva sottoposto al regime dell'affidamento, il quale durante l'esperimento abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
Posta questa premessa, non può non riconoscersi la validità del risultato ermeneutico cui è pervenuta una, sia pure isolata, decisione della Corte di legittimità (Sez. I, 21.11.2000, Bavagnoli, rv. 218223), secondo la quale, per lineari esigenze di coerenza logico-sistematica, il principio dell'effetto estintivo - eventualmente - parziale secondo i canoni di individualizzazione e proporzionalità della pena, affermati in merito alla revoca dell'affidamento con la citata sentenza n. 343/87, non possono non valere anche per l'istituto della valutazione negativa dell'esito della prova, di cui all'ultimo comma dell'art. 47 ord. pen., attesa la similarità degli effetti afflittivi sulla libertà personale del condannato, in aggiunta e di entità superiore a quelli della pena irrogata dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna. Ne consegue che, nel caso di esito negativo della prova, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a dichiarare non estinta la pena, ma deve altresì determinare la durata della residua pena detentiva da espiare, prendendo in considerazione, in maniera puntuale, l'entità delle specifiche circostanze poste a fondamento del giudizio di negatività della prova, in quanto l'irrogazione di sanzioni che si aggiungono a quelle ritenute originariamente proporzionate al grado di responsabilità del soggetto non può avvenire senza una valutazione della qualità, gravità, estensione temporale e relazione di proporzionalità con l'aggravamento sanzionatorio delle condotte violatrici poste a giustificazione dell'accertamento di detto risultato negativo.
L'azzeramento con efficacia ex tunc del già patito assoggettamento del condannato alle restrizioni della libertà personale nel periodo di affidamento costituirebbe, con l'automatica e integrale replica della pena, un risultato viziato da "rigidità regressiva", contrastante con le garanzie costituzionali in tema di libertà personale e di legalità delle pene. Così come sarebbe inaccettabile l'opposto risultato cui si perverrebbe con l'integrale e, del pari, automatico scomputo del periodo di affidamento interamente espletato. In tal modo la condotta violatrice delle prescrizioni resterebbe priva di qualsiasi sanzione e sarebbe depotenziato l'impegno del condannato verso la positiva conclusione dell'esperimento e menomata la funzione rieducativa della misura. Ma soprattutto "se la meccanica e rigida parificazione in termini di durata (un giorno di pena detentiva = un giorno di affidamento) tra sanzioni ben diversamente afflittive - non a caso, sconosciuta a molti ordinamenti ove vigono analoghi istituti di prova controllata- può ancora giustificarsi in caso di esito positivo della prova, che la norma qui in esame presume coincidente con un risultato di compiuta rieducazione, essa non può, viceversa, ritenersi razionalmente fondata quando si constati che tale risultato non é stato raggiunto" (C. Cost., sent. n. 343/87 cit.): e quindi, sembra lecito inferire, anche quando tale verifica venga compiuta in sede di giudizio finale ex art. 47, ultimo comma, ordinamento penitenziario.
Il Tribunale di sorveglianza potrà tanto far decorrere la pena fin dal momento di ammissione al beneficio in caso di riscontrata negatività complessiva, se il comportamento globale del condannato sia stato tale da palesare la sua assoluta inidoneità alla rieducazione e alla risocializzazione;
quanto, viceversa, ridurre la pena originariamente inflitta in proporzione al periodo di prova positivamente trascorso, inglobando un segmento di carico sanzionatorio già eseguito in regime alternativo.
Ed invero, la personalizzazione dell'effetto estintivo - eventualmente - parziale della valutazione finale negativa circa l'esito della prova, nel rispondere allo scopo di prospettare una risposta flessibile, che meglio s'iscriva nell'ottica rieducativa e risocializzatrice propria delle misure alternative, giustifica l'ampia discrezionalità demandata al Tribunale di sorveglianza, essendo necessario che i parametri commisurativi astrattamente indicati siano contemperati e messi a fuoco, caso per caso, in relazione alla personalità del condannato, al grado di insuccesso della prova e di avvenuta sua risocializzazione, alla stregua di un ragionamento sorretto da esauriente, logico e persuasivo apparato argomentativo, suscettibile di stringente scrutinio da parte del giudice di legittimità.
7. - Quanto alla fattispecie concreta in esame, rileva la Corte che il Tribunale di sorveglianza di Milano si è limitato, con l'ordinanza impugnata, a dare atto dell'esito negativo della prova e a dichiarare non estinta la pena, senza affatto motivare, peraltro, in merito alla concreta entità della pena detentiva residua da espiare da parte del condannato, secondo le linee del modello sopra disegnato: così aderendo implicitamente alla tesi dell'integrale, automatica e perciò irrazionale duplicazione del già subito carico sanzionatorio.
Sussiste, di conseguenza, la denunciata violazione di legge e va pronunciato l'annullamento parziale dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano che, nella nuova deliberazione sulla determinazione della residua pena detentiva da espiare all'esito negativo della prova, dovrà attenersi ai principi dianzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della residua pena da espiare e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deliberato in camera di consiglio il 27 febbraio 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 MARZO 2002