Sentenza 18 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua che l'affidato deve espiare in caso di revoca del beneficio, va considerato come non equipollente a pena eseguita anche il periodo trascorso nel formale e apparente rispetto delle prescrizioni, qualora il comportamento tenuto complessivamente dal soggetto nel corso della prova riveli un sostanziale fallimento "in toto", e fin dall'inizio, della prova stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2011, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/10/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3263
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - rel. Consigliere - N. 31482/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZANGARA BRIGIDA, N. IL 11/02/1978;
avverso l'ordinanza n. 3095/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 27/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANA CARTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Baglione Tindari, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
RILEVA IN FATTO
1.- Con ordinanza 27 maggio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava, con effetto ex tunc, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a ZA DA con la propria precedente ordinanza del 19.1.2010. Riteneva il tribunale che il comportamento dell'affidata, caratterizzato sin dall'inizio dalla sottovalutazione della natura della misura alternativa e delle regola ad essa connesse, con comportamenti di reiterata trasgressione non giustificati dalle asserite condizioni di salute o da altre difficoltà, peraltro mai oggetto di richieste di supporto e/o di modifica delle prescrizioni imposte, fosse tale da non consentire la prosecuzione dell'affidamento in prova.
2.- Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di ZA DA, avvocato Salvatore Arcadipane, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene il difensore ricorrente che la revoca della misura alternativa, fondata sulla costante non osservanza delle regole e delle prescrizioni, con specifico richiamo alle assenze dal domicilio in orario non consentito in occasione dei controlli da parte dei carabinieri e le assenze dal posto di lavoro, non giustifica il giudizio di non positiva avvenuta esecuzione della pena in esecuzione a far data dal giorno della concessione della misura alternativa. Afferma che la revoca con efficacia ex tunc stabilita dal tribunale di sorveglianza è illegittima perché contraria al principio di diritto secondo cui tale tipo di revoca può essere disposto solo quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza "ab initio" di un'adesione al processo rieducativo. L'ordinanza è, poi, non è congruamente e compiutamente motivata in quanto non tiene conto del periodo di tempo intercorso dall'inizio dell'affidamento sino all'incirca al mese di aprile del 2011, nel corso del quale la condannata non ha dato adito a rilevi;
ne' valuta che solo successivamente a detto lasso di tempo l'affidata ha evidenziato condotte di violazione delle prescrizioni, peraltro determinate dalla sua condizione di salute, come da documentazione medica prodotta e volta a dimostrare, precipuamente, che la non osservanza di regole e imposizioni era stata limitata ad uno specifico lasso temporale. 4.- Il Procuratore Generale presso la Corte Dott. Tindari Baglione, con atto depositato il 29 settembre 2010, chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso e condanni la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
OSSERVA IN DIRITTO
1.- Il ricorso è manifestamente infondato.
2.- Invero secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità che il Collegio condivide: "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua che l'affidato deve espiare in caso di revoca del beneficio, va considerato come non equipollente a pena eseguita anche il periodo trascorso nel formale e apparente rispetto delle prescrizioni, qualora il comportamento tenuto complessivamente dal soggetto nel corso della prova riveli un sostanziale fallimento "in toto", e fin dall'inizio, della prova stessa" (Cass. Sez. 1., sent. 13.6.2001, n. 29343, Rv. 21947). Il tribunale di sorveglianza nel valutare il comportamento del condannato nel periodo di affidamento in prova al servizio sociale antecedente alla condotta - o come nel caso in esame alle condotte - che hanno determinato la revoca del beneficio deve verificare, alla stregua delle informazioni fornite dal servizio sociale con le relazioni periodiche previste dall'art. 47 O.P. e relative a quel periodo, nonché sulla base di ogni altro elemento o circostanza specificamente indicativa, l'utile ed efficace e, comunque, effettivo svolgimento della prova nel corso dell'arco temporale trascorso in misura alternativa. In sostanza la magistratura di sorveglianza è chiamata a effettuare un giudizio che non è limitato alla sola esistenza di formali e conclamate violazioni alle prescrizioni imposte nel corso dello svolgimento della prova sino alla data della specifico comportamento che ha dato causa alla decisione di revoca, ma è volto a stabilire se il mancato recepimento delle prescrizioni imposte sia stato tale, per gravità ovvero per modalità e reiterazione, da rendere evidente l'inesistenza, ab initio, di un effettivo processo di recupero educativo tale da giustificare la revoca ex tunc.
3.- Nello specifico caso il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato atto che sin dalla prima relazione del servizio sociale (datata aprile 2010 ma riferita ai tre mesi precedenti) era emerso che l'affidata non riusciva a uniformarsi alle regole, che la discontinuità nell'ambito lavorativo si era manifestata da subito sino a determinare il licenziamento;
ha poi evidenziato che le assenze dal domicilio in orario notturno rilevate dai carabinieri risalivano al mese di febbraio e che, nonostante le ulteriori prescrizioni imposte dal magistrato di sorveglianza, volte a fornire supporto al disagio psicologico riferito dall'affidata attraverso il ricorso alle competenti strutture territoriali, quest'ultima aveva proseguito con le sue condotte di inosservanza sino a determinare la sospensione cautelativa della misura.
4.- Le censure svolte dal difensore ricorrente - che tendono ad accreditare una diversa dinamica fattuale dello svolgimento della misura alternativa, che si sarebbe caratterizzata per regolarità e osservanza delle prescrizioni in una prima fase e che, solo dopo l'insorgere di problematiche di salute, avrebbe virato verso condotte di inosservanza incompatibili con il regolare e proficuo svolgimento - in quanto volte a sollecitare un nuovo, e non consentito in sede di legittimità, esame nel merito del concreto andamento della misura nel periodo considerato sono da dichiarare inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) a favore della Cassa Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012