Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2011, n. 2667
CASS
Sentenza 18 ottobre 2011

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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua che l'affidato deve espiare in caso di revoca del beneficio, va considerato come non equipollente a pena eseguita anche il periodo trascorso nel formale e apparente rispetto delle prescrizioni, qualora il comportamento tenuto complessivamente dal soggetto nel corso della prova riveli un sostanziale fallimento "in toto", e fin dall'inizio, della prova stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2011, n. 2667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2667
    Data del deposito : 18 ottobre 2011

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