Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11432
CASS
Sentenza 1 agosto 2002

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Il concedente di fondo rustico, che abbia intimato disdetta del contratto almeno un anno prima della scadenza - ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203 - può agire immediatamente in giudizio per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato generale dell'agricoltura per l'esperimento, dinanzi a questo, del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della stessa legge, senza dover previamente attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11432
    Data del deposito : 1 agosto 2002

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