Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
Il concedente di fondo rustico, che abbia intimato disdetta del contratto almeno un anno prima della scadenza - ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203 - può agire immediatamente in giudizio per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato generale dell'agricoltura per l'esperimento, dinanzi a questo, del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della stessa legge, senza dover previamente attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11432 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL IA ET, AL IA DE, D'OR ME, elettivamente domiciliato in Roma, via, presso l'avv., che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ND AR,
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 1946/00 del 5 - 18 luglio 2000 (R.G. 1587/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. AR Finocchiaro;
Udito l'avv. Pasquale Lambiase per i ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 10 dicembre 1996 AL RI ET, AL RI DE e D'OR ME, premesso di essere proprietari di un fondo rustico in Pozzuoli detenuto da ND AR, convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, detto ND AR chiedendo che l'adita sezione, in via principale, dichiarasse l'inesistenza tra le parti di un rapporto agrario, con condanna del convenuto al rilascio del fondo perché detenuto senza titolo, in via subordinata - nell'ipotesi fosse qualificato il rapporto in questione, sorto con il dante causa di essi concludenti quale comodato, come agrario - perché fosse dichiarata la cessazione dello stesso alla data del 10 novembre 1997, come da disdetta intimata con lettera 22 marzo 1996.
Costituitosi in giudizio ND AR resisteva alle avverse pretese eccependo di essere affittuario del fondo oggetto di lite sin dal 1963 e che era mancata una rituale disdetta dal contratto da parte dei concedenti per cui chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, la declaratoria dell'esistenza, tra le parti, di un contratto agrario avente scadenza al 5 maggio 2012.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 22 - 31 marzo 1999, preso atto che gli attori avevano rinunziato alla domanda spiegata in via principale, accoglievano quella svolta in via subordinata e, per l'effetto, dichiaravano cessato il rapporto di affitto inter partes alla data del 10 novembre 1997, con condanna del ND al rilascio del fondo per il 10 novembre 1999. Gravata tale pronunzia dal soccombente ND AR la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 5 - 18 luglio 2000, in totale riforma della decisione dei primi giudici dichiarava improponibile la domanda proposta da AL RI ET, AL RI DE e D'OR ME
contro
ND AR perché i concedenti avevano chiesto all'IPA la convocazione delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione con raccomandata 26 marzo 1996 e, pertanto, prima ancora che si fosse manifestato, da parte del conduttore alcuna contestazione alla disdetta, intimata solo il 22 marzo 1996 per il 10 novembre 1997. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, AL RI ET, AL RI DE e D'OR ME.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede ND AR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato la improponibilità della domanda attrice (di declaratoria di cessazione del rapporto del contratto di affitto inter partes alla data del 10 novembre 1997 e di condanna del ND al rilascio del fondo oggetto di controversia) perché il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203 era stato sollecitato, dai concedenti, in epoca anteriore alla scadenza del rapporto stesso.
2. Con l'unico motivo i ricorrenti denunziano la sentenza gravata lamentando, sotto il profilo di cui all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli articoli 2, 4 e 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203.
Si osserva, infatti, tra l'altro, che cessato il contratto di affitto per data legale o per disdetta il diritto di chiedere la pronunzia di accertamento (della cessazione del contratto) e già nel patrimonio del locatore, specie tenuto presente che le affermazioni fatte proprie dalla sentenza gravata non trovano alcun riscontro nell'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203. 3. Il ricorso è fondato, e meritevole di integrale accoglimento, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che nella specie deve trovare ulteriore conferma.
Contrariamente a quanto immotivatamente e apoditticamente supposto dai giudici a quibus nel vigente ordinamento, sono ammesse, in omaggio al criterio della economicità dei giudizi, le cosiddette sentenze condizionate, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione. Ne deriva, in tema di contratti agrari, che nulla esclude che il concedente di un fondo rustico, intimata disdetta ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 3 maggio 1982 n. 203, promuova immediatamente giudizio per conseguire una sentenza che, oltre ad accertare giudizialmente la legittimità della disdetta stessa (o, per i contratti in corso alla data della entrata in vigore della stessa legge n. 203, la data di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 2 della stessa legge), condanni il conduttore medesimo al rilascio per una data futura (in termini: Cass. 13 ottobre 2000, n. 13665. Sempre per l'affermazione che è consentito al proprietario di un fondo rustico agire in giudizio, ex art. 46 legge n. 203 del 1982, per l'accertamento della data di cessazione dell'affitto, a nulla rilevando che l'affittuario non abbia fino a quel momento sollevato eccezioni in merito, tra le tantissime, Cass. 4 aprile 2001, nn. 4972, 4987 e 4988). Non essendosi i giudici del merito attenuti ai pacifici - e non controversi, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice - principi diritto sopra riferiti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, alla stessa la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, perché, in diversa composizione, si uniformi al seguente principio di diritto:
"intimata, dal concedente di fondo rustico, disdetta dal contratto almeno un anno prima della scadenza - ai sensi dell'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203 - il concedente medesimo può immediatamente agire in giudizio, per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento, innanzi a questo, del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, della stessa legge 3 maggio 1982, n. 203, senza dovere, previamente, attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto".
Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa sezione specializzata agraria presso la Corte di appello Napoli, anche per le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 9 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002