Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
Non è viziato da nullità il decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal P.M. senza indicare la data di comparizione, quando lo stesso contenga l'avvertenza che la data sarà fissata dal Presidente del Tribunale e il suo deposito sia accompagnato da quello del relativo provvedimento di fissazione dell'udienza, a norma degli artt. 160 e 132 disp. att. cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 41387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41387 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
41 3 8 7 / 09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/10/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. GIOVANNI DE ROBERTO Dott. 7629 Dott. NICOLA MILO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 18682/2007 FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott.
Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) IG IA N. IL 23/03/1973
avverso la sentenza n. 4199/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/12/2006
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Anzelio Galass che ha concluso per il ri rigatiodel viloy
Udito, per la parte civile, l'Avv -
Udivi difensor Avv. Domenico Margariti, che ha chisto in subowling for l'accogliment del ricors declaratoria dell'intervenits prescócione
Euchare
Con sentenza in data 29-11-2005 il Tribunale di Varese ha dichiarato NO MA colpevole del reato di cui all'art. 336 c.p e lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in euro 5.000,00.
Con sentenza in data 20-12-2006 la Corte di Appello di
Milano, in parziale riforma di tale decisione, qualificato il fatto come resistenza a pubblico ufficiale, concesse all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha ridotto la pena a mesi sei di reclusione e la somma liquidata in favore della parte civile ad euro 2.000,00.
Ricorre personalmente lo NO, deducendo con un primo motivo la nullità, ai sensi dell'art. 552 comma 2 c.p.p., del decreto di citazione notificato al difensore in data 3-12-2004, in quanto privo della indicazione della data fissata per la comparizione davanti al giudice, che è stata specificata dal P.M. con successivo atto del 18-11-2004, a seguito del provvedimento di fissazione dell'udienza emesso il 17-11-2004 dal Presidente del Tribunale.
Sostiene che la procedura seguita non è rituale, in quanto il decreto di citazione deve consistere in un unico atto emesso dal Pubblico
Ministero, il quale, ai sensi dell'art. 160 c.p.p., deve preventivamente richiedere al Presidente del Tribunale la data utile per l'udienza di comparizione ed indicarla in tale atto. Evidenzia che l'indicata nullità, di ordine generale ed assoluta, è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, e che, comunque, la difesa ha eccepito il vizio alla prima udienza del 23-3-2005.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, basata esclusivamente sulle
Line hote
1 dichiarazioni del teste AN, persona offesa dal reato e parte civile costituita. Deduce che la Corte di Appello ha ritenuto in modo apodittico e illogico l'attendibilità di tale deposizione in ragione della professione svolta dalla persona offesa, e non ha tenuto conto del contrasto emerso tra la dichiarazioni rese dallo
AN, il quale ha escluso di avere alzato la voce o tenuto un comportamento inurbano, e quelle del teste EL, il quale ha riferito che sia l'imputato che la parte lesa erano agitati ed alzavano la voce.
Con un terzo motivo lo NO si duole, ai sensi dell'art. 606 lett. d) ed e) c.p.p., della mancata acquisizione della sentenza
(non passata in giudicato) del giudice di pace -ritualmente richiesta ai sensi dell'art. 495 comma 2 c.p.p.- che aveva giudicato in merito allo stesso episodio, relativamente a fatti rientranti nella sua competenza, mandando assolto l'imputato.
Con gli ultimi due motivi il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla recidiva e la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come è stato evidenziato dalla Corte di Appello, il decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Varese risulta integrato dalla fissazione della data di udienza ad opera del
Presidente del Tribunale, in ossequio al disposto di cui agli artt.
160 e 132 disp. att. c.p.p.; ed è stato ritualmente notificato, completo di tale integrazione, all'imputato, che ha quindi ricevuto adeguata comunicazione della data di udienza dibattimentale (23-3-
2005), alla quale è comparso.
Il decreto in parola, pertanto, grazie alla funzione integrativa assunta dal provvedimento del Presidente del Tribunale che ha
Linchotine Linchotive
2 fissato la data dell'udienza, risulta completo delle indicazioni richieste dall'art. 552 comma 1 lett. d); sicchè esso non può ritenersi viziato da nullità ai sensi dell'art. 552 comma 2 c.p.p.
Come è stato precisato da questa Corte, infatti, qualora il pubblico ministero, in luogo di chiedere preventivamente al presidente del tribunale l'indicazione di una data per la citazione a giudizio dell'imputato, emetta direttamente il decreto di citazione senza indicare la data di comparizione, con avvertenza che questa sarà fissata dal presidente del tribunale, tale decreto è idoneo a produrre i suoi effetti, allorchè il suo deposito sia accompagnato da quello del provvedimento integrativo di fissazione dell'udienza da parte del presidente del tribunale (Cass. Sez. 2, 21-2-2002 n.
10404).
2) Il secondo motivo di ricorso si risolve in inammissibili censure di merito in ordine alla valutazione espressa dalla Corte di
Appello circa l'attendibilità della persona offesa AN;
valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto sorretta da una motivazione priva di manifeste incongruenze logiche. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, il giudice del gravame, nel ritenere credibili -pur non essendo stato il teste EL in grado di confermare la circostanza- le dichiarazioni rese dallo AN circa la pronuncia della frase minacciosa da parte del prevenuto, non si è affatto limitato a fare un generico riferimento alla professione di agente municipale svolta dalla persona offesa. Esso, al contrario, ha dato atto che quest'ultima ha reso una deposizione credibile, chiara, precisa e non discordante, e che la sua costituzione di parte civile non ha comportato un maggiore coinvolgimento processuale ed una minore serenità della deposizione, evidenziando che lo AN ha evitato di colorire più negativamente la figura dell'imputato. find lates
3 3) Le doglianze mosse col terzo motivo in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento ai fini dell'acquisizione della sentenza, non passata in giudicato, emessa dal Giudice di Pace di Gavirate in data 28-4-2003, sono manifestamente infondate.
Deve rilevarsi, al riguardo, che, a mente dell'art. 603 comma
1 c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il Giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità,
"di non poter decidere allo stato degli atti"; ed una tale impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. L'error in procedendo", in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), ricomprende tra i motivi di ricorso per Cassazione, pertanto, rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti
"decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa (Cass. Sez. 3, 22-1-2008 n. 8382; Sez. 3, 23-
5-2007 n. 35372; Sez. 3, 29-1-2004 n. 3348). 31
Nel caso di specie, il giudizio espresso dalla Corte di Appello circa la non decisività dell'acquisizione documentale invocata dalla difesa appare del tutto corretto sul piano logico e giuridico, ove si consideri che la sentenza in questione, oltre a riferirsi ad una diversa ipotesi criminosa (art. 594 c.p.), sia pure inerente al
Linc otine
4 medesimo fatto storico, non essendo passata in giudicato, non potrebbe giammai assumere una rilevanza diretta ai fini della definizione del presente giudizio.
4) Il quarto motivo è inammissibile, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di un mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione dell'equivalenza l'avere ritenuto, come nel caso in esame, tale soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez.
4, 23-5-2007 n. 25532; Sez. 1, 16-2-2001 n. 15542).
5) Si rivelano manifestamente infondate, infine, le censure mosse con l'ultimo motivo in ordine alla mancata concessione della non menzione della condanna, trattandosi di beneficio non richiesto in appello e sul quale, pertanto, il giudice del gravame non era tenuto a pronunciare.
6) L'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare l'eventuale prescrizione del reato, dedotta in udienza dal difensore.
In ogni caso, la relativa eccezione risulta manifestamente infondata, non essendo ancora maturato il termine di prescrizione del reato de quo, fissato dal combinato disposto degli artt. 157, 158, 2
160 e 161 c.p. (nel testo, applicabile alla fattispecie, anteriore alla novella apportata dalla legge n. 251 del 2005) in quindici anni dalla data di consumazione del reato (25-1-2002).
Inver
5 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1'8-10-2009
таец Il Consigliere estensore И Presidente
Linstrative
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 28 OTT 2009
GIL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Seare
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