Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2025, n. 37721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37721 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
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37721-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
-Presidente -
In caso di diffusione del presenta prevedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Sent. n. sez. 981/2025 UP - 18/09/2025 R.G.N. 19794/2025
EN OR
CE GN
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE CE nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 18/12/2024 del TRIBUNALE di MODENA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CE GN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Modena ha integralmente riformato la sentenza del 9 dicembre 2021 del giudice di pace di Modena che aveva prosciolto EL NC dall'imputazione di cui all'art. 582 cod. pen. In particolare, il giudice onorario aveva osservato che le immagini riprese dal servizio di videosorveglianza non evidenziavano segni di sofferenza della persona offesa, del resto dalla stessa certificazione sanitaria non emergeva un accertamento obiettivo del trauma, ed inoltre le dichiarazioni della persona offesa erano riscontrate solo da quelle di altro teste apertamente ostile all'imputato. Il Tribunale, accogliendo l'impugnazione del PM e della parte civile, ha invece affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il Tribunale ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, ampiamente riscontrate sia da prove dichiarative sia da prove di natura documentale (immagini video e certificazione sanitaria).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso EL NC, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 568 cod. proc. pen. Invero, l'appello del PM era inammissibile, giacché l'art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000, ha sottratto alla parte pubblica la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento per i reati puniti con pena alternativa.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio motivazionale della sentenza perché il giudice di secondo grado non ha adeguatamente evidenziato con rigorosa analisi critica l'incompletezza, contraddittorietà e l'incoerenza della sentenza di primo grado.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Francesca Loy, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria di replica e conclusioni del 28 agosto 2025, il difensore del ricorrente insisteva per l'inammissibilità dell'appello, e riportandosi al contenuto del ricorso quanto al secondo motivo.
5. Con conclusioni scritte il difensore della parte civile si associava alle richieste della Procura Generale, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Infondato è il primo motivo di ricorso.
Va in primo luogo premesso che l'unico mezzo di impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di pace è il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 48928 del 11/07/2019, [...], Rv. 277462; Sez. 5, n. 19331 del 30/04/2012, [...], Rv. 252902; Sez. 4, n. 47995 del 18/09/2009, [...], Rv. 245741), disciplina, questa, ritenuta costituzionalmente legittima dal Giudice delle leggi, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. della 1. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 9, comma 2 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui - modificando l'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 - non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace (Corte cost., sentenza n. 298 del 2008). L'esclusione dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, costituisce un residuo delle disposizioni introdotte con la legge c.d. Pecorella (legge n. 46 del 2006) che aveva eliminato generalmente l'appello contro tali pronunce, con varie disposizioni poi dichiarate incostituzionali ad eccezione, per come prima ricordato, proprio della previsione del divieto di appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace. Sicché, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000, il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (primo comma) mentre, può proporre ricorso per cassazione contro tutte le altre sentenze del giudice di pace (secondo comma). Ne deriva che dalla lettura combinata del suddetto articolo, emerge come solo le sentenze di condanna che applicano una pena diversa dalla pecuniaria possono essere appellate dal pubblico ministero, mentre, per tutte le altre, siano esse di condanna o di proscioglimento, l'unico rimedio è costituito dal ricorso per cassazione.
3. É ben vero come ricorda il ricorrente che la norma speciale in tema di procedimento avanti il Giudice di Pace consente al P.M. esclusivamente il mezzo impugnatorio del ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione, ma nella specie, a sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 274 del 2000, trova applicazione l'art. 580 cod. proc. pen., posto che, nella disciplina speciale, non risulta regolamentata l'ipotesi di più mezzi d'impugnazione proposti da parti diverse nel medesimo procedimento.
Invero, va osservato che la stessa sentenza impugnata precisa che la parte civile, unitamente al PM, ha presentato atto di appello avverso il provvedimento del giudice di pace. Al riguardo, il Collegio non ignora che, proprio con riferimento alla fattispecie di concorso di rimedi eterogenei avverso una sentenza di proscioglimento del Giudice di Pace, questa Corte ha precisato che l'art. 36, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede l'appello del pubblico ministero per le sole sentenze di condanna del giudice di pace, riservando alla pubblica accusa, per la generalità della sentenze pronunciate da detto giudice, il rimedio del ricorso per cassazione, con la conseguente inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace (Sez. 4, n. 47995 del 18/09/2009, [...], Rv. 245741), escludendo la convertibilità del ricorso del pubblico ministero (Sez. 5, n. 41430 del 11/07/2016, [...], Rv. 267867). Tale orientamento ritiene, per un verso, ostativo in tal senso proprio il dettato dell'art. 36 del d.lgs. n. 274 del 2000, mentre per altro verso esclude ricorrano le condizioni per applicabilità dell'art. 580 cod. proc. pen., poiché le due impugnazioni avrebbero ad oggetto capi autonomi della sentenza, riferendosi quella della parte civile inevitabilmente alle sole statuizioni civili. La prima argomentazione non appare convincente. Innanzi tutto va rilevato che, a differenza dell'art. 569 cod. proc. pen., il successivo art. 580 cod. proc. pen. non presuppone l'appellabilità della sentenza impugnata. Non di meno deve osservarsi che, l'astratta possibilità di proporre appello da parte di chi ha presentato il ricorso destinato a subire la conversione, non potrebbe in ogni caso costituire presupposto di operatività dell'art. 580 cod. proc. pen., poiché, altrimenti, l'intero ambito di applicazione di tale disposizione rimarrebbe assorbito proprio da quello dell'art. 569 cod. proc. pen. Se ne conclude necessariamente che la conversione di cui al citato art. 580 codice di rito opera anche nei confronti dei rimedi esperiti dalle parti che non avrebbero potuto proporre appello avverso la sentenza impugnata, come peraltro costantemente affermato da questa Corte, seppure con riguardo alla diversa ipotesi di conversione del ricorso del pubblico ministero avverso sentenza di condanna pronunziata a seguito di giudizio abbreviato e appellata dall'imputato (ex multis Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, [...], Rv. 269041). Non appare condivisibile nemmeno il secondo argomento dispiegato. Lo stesso tenore delle modifiche apportate dalla I. n. 46 del 2006 all'art. 580 cod. proc. pen. suggerisce infatti come il legislatore, nel limitare l'operatività dell'istituto in caso di sentenza cumulativa alle ipotesi di formale connessione, abbia riconosciuto che le impugnazioni eterogenee possano avere oggetto diverso e privilegiato, nei limiti ricordati, l'esigenza di evitare potenziali contrasti tra giudicati.
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Pertanto, se è ben vero che le due impugnazioni attingono la decisione in relazione all'esercizio di due azioni diverse ai fini del ristoro civile e dell'accertamento della penale responsabilità - è indubbio che l'accertamento della concorrenza della penale responsabilità è elemento essenziale per la condanna a fini civili, risultando l'accertamento della condotta illecita il presupposto essenziale per la condanna al ristoro dei danni conseguenti. In altri termini, non può ritenersi che effettivamente l'impugnazione del pubblico ministero e quella della parte civile riguardino capi diversi, essendo evidente il nesso tra regiudicanda penale e regiudicanda civile laddove oggetto di contestazione - com'è nel caso di specie sia comunque il presupposto indefettibile per l'accoglimento della pretesa risarcitoria e cioè l'accertamento della responsabilità dell'imputato per il fatto costituente reato contestatogli agli effetti penali. In tale ipotesi deve invece concludersi che i rimedi eterogenei riguardino il medesimo capo della stessa sentenza, fattispecie per cui pacificamente per la giurisprudenza di legittimità, anche dopo la citata riforma dell'art. 580 cod. proc. pen., la conversione continua ad operare (ex multis Sez. 4, n. 17153 del 12/03/2015, [...], Rv. 263442; Sez. 1, n. 2446 del 12/12/2007, [...], Rv. 238813). Pertanto, la previsione dell'art. 580 cod. proc. pen. opera anche con riguardo al ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero con riguardo ad una sentenza assolutoria del giudice di pace avverso la quale sia stato presentato appello dalla parte civile (Sez. 5, n. 30224 del 31/05/2017, [...], Rv. 270878; da ultimo Sez. 5, n. 36932 del 04/10/2024, [...], Rv. 287021). Come osservato nella citata sentenza Balli, deve tenersi conto in primo luogo che il requisito dell'ammissibilità dell'appello nel quale il ricorso per cassazione dovrebbe essere convertito, del quale l'opposto orientamento presuppone l'esistenza quale condizione per la conversione, non compare nella formulazione testuale dell'art. 580 cod. proc. pen. Determinante è tuttavia l'ulteriore considerazione per la quale la ratio dell'istituto della conversione, come individuata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, [...], Rv. 231807), si colloca nella finalità di evitare che la celebrazione di diversi giudizi sulla stessa imputazione, in conseguenza della proposizione di differenti mezzi di impugnazione, dia luogo ad esiti processuali incompatibili;
eventualità, questa, che ricorre senza dubbio anche nel caso in cui mezzi di impugnazione diversi siano proposti avverso una sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di pace. L'esigenza di evitare "la frammentazione dei controlli sulla sentenza di primo grado trova riscontro nel dato letterale dell'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., dal quale si desume che "nei confronti di un provvedimento può essere esperito un solo strumento di controllo" (Sez. 4, n. 17153 del 12/03/2015, [...], Rv. 263442).
P
Il disposto del citato art. 580 cod. proc. pen., in quanto attuativo del principio generale appena indicato, prevale dunque, nel caso in esame, sulla previsione di inappellabilità della sentenza assolutoria del giudice di pace da parte del pubblico ministero. Dunque più rispondente all'esigenza di evitare contrasto di giudicati nella medesimo procedimento, perseguita dal legislatore in art. 580 cod. proc. pen., appare l'insegnamento desumibile dalla sentenza n. 30224/2017, cui si intender dar continuità. Deve altresi osservarsi che secondo Sez. 5, n. 57716 del 13/10/2017, [...], Rv. 271895, nell'ipotesi in cui venga proposto appello dal pubblico ministero e dalla parte civile nei confronti di sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace, è abnorme il provvedimento del tribunale, quale giudice di secondo grado, che riqualifichi come ricorso per cassazione l'appello proposto dal pubblico ministero.
4. Ciò premesso, gli arresti di legittimità richiamati del difensore appaiono anodini rispetto alla questione in effetto risolta, ossia il concorso dell'appello, proposto dalla parte civile - di cognizione del Tribunale e l'appello del P.M. non previsto dall'art. 36, d.lgs. n. 74 del 2000. Difatti, nella specie, sia la parte civile che il P.M. hanno contestato l'apprezzamento delle prove, siccome illustrato dal primo Giudice, che non ha ritenuto pienamente affidabile la parte offesa - unica prova del fatto reato contestato - e così assolto l'imputato. Quindi l'oggetto immediato d'ambedue le impugnazioni era la medesima statuizione, sicché ricorreva la situazione che il legislatore, con il cenno all'ipotesi regolata dall'art. 12 cod. proc. pen., ha voluto evitare, ossia il contrasto tra giudicati nel medesimo procedimento. Sussiste pertanto la condizione della proposizione, avverso la stessa sentenza, di mezzi di impugnazione diversi, che l'art. 580 cod. proc. pen. indica quale presupposto per la conversione del ricorso per cassazione in appello.
5. Infondata è anche l'ulteriore doglianza difensiva diretta ad evidenziare come dalla lettura dell'appello del PM sono stati vizi estranei al giudizio di legittimità, sicché pur prescindendo dal nomen juris, era evidente la volontà del PM impugnare la sentenza di proscioglimento con l'appello, in luogo del ricorso in cassazione. Le Sezioni Unite "Bonaventura", nel comporre un contrasto creatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità, sulla scia di una prima pronuncia (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, [...], Rv. 209336), hanno chiarito che, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di
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una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, ord. n. 45371 del 31/10/2001, dep. 2001, Bonaventura, Rv. 220221; conf. Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [...]), stante la ratio dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., intesa a valorizzare il favor impugnationis (Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, [...], Rv. 243888); non si richiede, invece, che il giudice che ha ricevuto l'impugnazione, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, esamini l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, [...], Rv. 276934). Sicché l'impugnazione è ammissibile, indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, ed il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento (cfr. ancora cfr. Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, [...], Rv. 282825, che si richiama a Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, dep. 2004, [...], Rv. 227092).
6. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La motivazione c.d. "rafforzata", richiesta in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado, comporta che il giudice non debba limitarsi ad indicare in modo puntuale le ragioni per cui ha ritenuto che le prove acquisite posseggano una valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, ma esprima un apparato giustificativo in grado di conferire alla decisione una forza persuasiva maggiore rispetto a quella adottata dal primo giudice. Ciò in quanto l'affermazione di penale responsabilità richiede che la colpevolezza sia accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio", mentre l'assoluzione postula la mera non certezza della colpevolezza (in argomento si veda quanto condivisibilmente sostenuto da Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, [...], Rv. 281016-02: nel giudizio di appello, in caso di diversa valutazione dei materiale probatorio in primo grado ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, per la riforma della sentenza non occorre che la motivazione esprima una forza persuasiva superiore, ma è sufficiente che la diversa valutazione sia dotata di pari o addirittura minore plausibilità di quella operata dal primo giudice, perché l'assoluzione a differenza della condanna non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza). Orbene, il mero raffronto del percorso motivazionale seguito nelle due sentenze di merito rende evidente come il Tribunale abbia fondato la propria differente valutazione su tutto il compendio probatorio analizzato dal giudice onorario.
Con valutazione diversa da quella espressa dal giudice di primo grado, il Tribunale muove dal positivo giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ampiamente riscontrate da elementi esterni quali referti medici, riprese delle videocamere, dichiarazioni di altri soggetti. Il giudice di appello, infatti, si è ampiamente confrontato con la motivazione resa, confutando in modo persuasivo gli argomenti posti a fondamento della prima sentenza (v. pp. 9-11), evidenziando come quest'ultima abbia immotivatamente pretermesso ovvero totalmente sottovalutato elementi di prova oggettivi, valorizzando elementi di contesto o comunque marginali per giungere alla valutazione di inattendibilità della persona offesa e del teste che aveva assistito alla aggressione. Invero, il giudice di appello ha fondato il ribaltamento dell'esito decisorio anche sull'apprezzamento della documentazione sanitaria agli atti, - spiegando, in modo ampio e compiuto, come tale documentazione fosse stata irragionevolmente trascurata dal giudice di pace. Come si vede, il giudice di appello ha dato conto in maniera puntuale degli elementi in forza dei quali ha ritenuto, diversamente dal giudice di pace, univoco il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, traendo in maniera logica le conseguenze in punto di responsabilità del ricorrente, ciò nell'osservanza dei requisiti caratterizzanti la motivazione rafforzata che, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (v. fra le altre, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, [...], Rv. 278056). In conclusione, il Tribunale, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è pervenuto ad un ribaltamento della decisione assolutoria sulla base di un percorso argomentativo puntuale, immune da vizi logici o giuridici e, soprattutto, pienamente adeguato a illustrare le ragioni della difforme conclusione adottata.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen,, al pagamento delle spese processuali. Inoltre, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che devono essere liquidate in complessivi 2500,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art.
2, D.M. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile.
52.
8. Va ordinata l'esecuzione degli adempimenti di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, art.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2500,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 18 settembre 2025
Il consigliere estensore Francesco Agnino
Raufe
Il Presidente Maria Vessichelli Manvaller
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
19 NOV 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise