Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2010, n. 31390
CASS
Sentenza 21 aprile 2010

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Massime1

La partecipazione all'accordo per commettere un furto in concorso, tra gli altri, con soggetti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, comporta la responsabilità, a titolo di concorso anomalo, anche per la corruzione dei predetti soggetti commessa da alcuni complici, poiché la circostanza dell'erogazione di somme di denaro ai militi infedeli era conoscibile attraverso l'impiego di ordinaria diligenza, in quanto l'evento-corruzione era prevedibile, costituendo logico sviluppo di quello, diverso, concordato.

Commentario1

  • 1Concussione: la costrizione del pubblico agente può attuarsi anche con una minaccia implicita
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023

    La massima In tema di concussione, l'abuso costrittivo del pubblico agente non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite, potendo attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come concussione, e non come induzione indebita, la condotta di appartenenti alle forze dell'ordine, i quali, richiamando falsi esposti a carico di un collega, gli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2010, n. 31390
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31390
Data del deposito : 21 aprile 2010

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