Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/07/2001, n. 9023
CASS
Sentenza 3 luglio 2001

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In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli, i lavoratori che erano ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990 non hanno diritto alla perequazione del trattamento pensionistico derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio a decorrere dal 1 gennaio 1993 (essendo da quella data fino al 31 dicembre 1993 vigente il blocco totale delle perequazioni dei trattamenti di pensione in base alla legge n. 438 del 1992) ovvero dal 1 gennaio 1994 (essendo da quella data operante, ai sensi degli art. 9 e 11 D.Lgs. n. 503 del 1992, il meccanismo perequativo dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i dipendenti degli enti creditizi); ai lavoratori già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, escluso il diritto alla perequazione con aggancio alla retribuzione del pari grado per tutto il 1993 ai sensi della legge n. 438 del 1992, tale diritto compete dal 1 gennaio 1994 al 26 luglio 1996, data a decorrere dalla quale è stata disposta la sospensione dei meccanismi perequativi relativamente alle pensioni integrative e sostitutive e alle quote di pensione poste a carico del Banco di Napoli, meccanismi definitivamente soppressi dal 1 gennaio 1998 ai sensi della legge n. 449 del 1997; tale normativa non pone dubbi di legittimità costituzionale, avendo il legislatore ordinario il potere di ridurre l'ammontare dei trattamenti pensionistici, nei limiti della compatibilità finanziaria, del bilanciamento degli opposti interessi e della ragionevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/07/2001, n. 9023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9023
    Data del deposito : 3 luglio 2001

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