Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 1
In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli, i lavoratori che erano ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990 non hanno diritto alla perequazione del trattamento pensionistico derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio a decorrere dal 1 gennaio 1993 (essendo da quella data fino al 31 dicembre 1993 vigente il blocco totale delle perequazioni dei trattamenti di pensione in base alla legge n. 438 del 1992) ovvero dal 1 gennaio 1994 (essendo da quella data operante, ai sensi degli art. 9 e 11 D.Lgs. n. 503 del 1992, il meccanismo perequativo dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i dipendenti degli enti creditizi); ai lavoratori già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, escluso il diritto alla perequazione con aggancio alla retribuzione del pari grado per tutto il 1993 ai sensi della legge n. 438 del 1992, tale diritto compete dal 1 gennaio 1994 al 26 luglio 1996, data a decorrere dalla quale è stata disposta la sospensione dei meccanismi perequativi relativamente alle pensioni integrative e sostitutive e alle quote di pensione poste a carico del Banco di Napoli, meccanismi definitivamente soppressi dal 1 gennaio 1998 ai sensi della legge n. 449 del 1997; tale normativa non pone dubbi di legittimità costituzionale, avendo il legislatore ordinario il potere di ridurre l'ammontare dei trattamenti pensionistici, nei limiti della compatibilità finanziaria, del bilanciamento degli opposti interessi e della ragionevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/07/2001, n. 9023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9023 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sez.-
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
De FE UG, RR NA, NI IO, AN MA AN, TI RN, PI NN, NI AM, IN GI, TR GI, ON GI, LI UA, elett.te dom.ti in Roma, Via Flaminia n. 195, presso lo studio dell'Avv. IO Vacirca, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. GI Ferraro per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
- ricorrenti -
contro
BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO BARBAGALLO, PAOLO TOSI, per i primi giusta delega a margine del controricorso, per l'ultimo giusta procura speciale, del Notaio dott. Mario MAZZOCCA, depositata in data 2 marzo 2001, in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 52/99 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 21/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. NN PRESTIPINO;
uditi gli avvocati GI FERRARO, IO VACIRCA, Mattia PERSIANI, Paolo TOSI;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi del 30 maggio 1994 e del 13 gennaio 1995, poi riuniti, UG De FE e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe convenivano davanti al Pretore del lavoro di Reggio Emilia il AN di AP s.p.a. ed esponevano che, essendo stati in passato alle dipendenze del convenuto ed essendo stati posti in stato di quiescenza - alcuni in epoca anteriore al 31 dicembre 1990 e altri in periodo successivo, ma prima del 31 dicembre 1992 - avevano ricevuto dal AN, che erogava loro il trattamento di pensione in regime esclusivo (per legge divenuto poi integrativo), emolumenti di ammontare inferiore a quello dovuto, non essendo stato attuato, in violazione della legge delega 30 luglio 1990 n. 218 e dell'art. 4 del relativo decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, il sistema di perequazione automatica che prevedeva l'aggancio del trattamento pensionistico alla retribuzione dei dipendenti di pari grado in servizio. I ricorrenti deducevano l'illegittimità del comportamento del convenuto, il quale, a torto, aveva applicato nei loro confronti la disposizione contenuta nell'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 - emanato in attuazione della delega di cui alla l. 23 ottobre 1992 n. 421 e prevedente un sistema di perequazione automatica delle pensioni collegato esclusivamente all'adeguamento del costo della vita secondo il sistema vigente nell'assicurazione generale obbligatoria - e chiedevano che, dichiarato il loro diritto a conservare il previgente sistema di perequazione automatica, il AN fosse condannato a corrispondere loro, a decorrere dal 1^ gennaio 1993 o dal 1^ gennaio 1994, la differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente dovuto.
Costituitosi in giudizio, il AN di AP contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, deducendo, in via principale, che i ricorrenti non potevano vantare il trattamento pensionistico rivendicato a causa della disciplina dettata dall'art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e, in subordine, che l'art. 3, diciannovesimo comma, della l. 8 agosto 1995 n. 335 aveva esteso a tutti i pensionati il sistema di perequazione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.
Con sentenza del 16 ottobre 1996 il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto dei ricorrenti a conservare il trattamento di pensione con il precedente sistema perequativo di favore dal 1^ gennaio 1994 fino al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della l. 8 agosto 1995 n. 335, e condannava il convenuto a corrispondere ai medesimi ricorrenti le maggiori somme pretese con gli accessori di legge.
Questa decisione, impugnata da entrambe le parti, veniva interamente riformata dal Tribunale di Reggio Emilia, il quale, in accoglimento dell'appello proposto dal AN di AP, con sentenza del 21 gennaio 1999 rigettava la domanda proposta dai pensionati. Il Tribunale, nel richiamare la sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 6767 del 10 luglio 1998, osservava che a tutti i pensionati era applicabile la disposizione di cui all'art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, la quale, previa implicita abrogazione dell'art. 4 d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357, aveva sottoposto anche le pensioni erogate dal AN di AP al sistema di perequazione automatica collegata all'andamento del costo della vita, escludendo, quindi, tutte le clausole di favore, dal momento che il precedente art. 9, che aveva definito l'ambito della nuova disciplina, aveva fatto riferimento non già ad un criterio soggettivo, ma ad un criterio oggettivo, comprendente anche i regimi già esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria poi convertiti in integrativi. Con la medesima sentenza i pensionati venivano condannati al pagamento delle spese processuali. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il De FE e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, i quali hanno dedotto quattro distinti motivi.
Ha resistito con controricorso il AN di AP. Il ricorso è stato rimesso dal Primo Presidente alle Sezioni Unite della Corte per la composizione di un contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria e i ricorrenti, a conclusione della discussione svoltasi davanti alla Corte, anche brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale.
Motivi della decisione
Con i motivi primo, secondo e terzo, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, i ricorrenti sostengono che il Tribunale, nel rigettare la loro domanda, si sarebbe limitato a recepire gli argomenti esposti nella sentenza della Corte di Cassazione n. 6767 del 1998, con una adesione meramente ideologica che non tiene conto dell'evoluzione normativa disciplinante la materia, e denunciano, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e con riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 38, 39, 41 e 76 della Costituzione, i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12, 15 delle disposizioni sulla legge in generale e dei seguenti provvedimenti legislativi: l. 30 luglio 1990 n. 218, d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357, l. 23 ottobre 1992 n. 421 (in particolare art. 3, lett. p, q),
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 (in particolare gli artt. 9 e 11), d.l. 19 settembre 1992 n, 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438, l. 8 agosto 1995 n. 335(art. 3, comma 19), d.l. 24 settembre 1996 n. 497, convertito in l. 19 novembre 1996 n. 588 (art. 3, comma 3), l. 27 dicembre 1997 n. 449 (art. 59, comma 4).
In particolare, i ricorrenti, dopo avere illustrato la disciplina che ha regolato nel tempo il trattamento pensionistico loro dovuto (di miglior favore, per quanto concerne la perequazione automatica, rispetto al trattamento erogato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) e dopo avere ricordato che tale trattamento - che ha natura di retribuzione differita, assimilabile al trattamento di fine rapporto - fino alle recenti leggi di riforma che hanno mutato il regime esclusivo in regime integrativo era in origine erogato dal AN di AP in base ad un sistema regolato dalla legge 8 agosto 1895 n. 486 (all. T) ed avente applicazione nei confronti di tutti i dipendenti posti in stato di quiescenza (tramite l'art. 108 del Regolamento del AN nella versione da ultimo approvata con delibera del Consiglio di amministrazione del 17 gennaio 1983, ricettiva dell'accordo sindacale del 20 dicembre 1982), deducono: a) che la legge delega di riforma del sistema pensionistico n. 421 del 1992, nell'estendere con l'art., 3 lett. p i principi e i criteri direttivi al personale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 357 del 1990, ha fatto riferimento al personale in servizio al 1^ gennaio 1993, data di entrata in vigore della riforma, ed alla gestione speciale istituita presso l'INPS, escludendo qualsiasi coinvolgimento del trattamento erogato dai fondi e dalle casse aziendali;
b) che questa tesi, come è stato rilevato in numerose pronunce di merito, trova conferma nell'art. 9 del d.lgs. n. 503 del 1992, il quale, mentre nel primo comma ha preso in considerazione la gestione speciale istituita presso l'INPS per effetto del d.lgs. n. 357 del 1990, nel secondo comma ha indicato che la nuova disciplina, limitatrice della clausola di favore per i pensionati dei regimi già esclusivi, è applicabile ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1^ gennaio 1993, disponendo che per costoro è possibile un recupero degli effetti negativi, derivanti dal rigoroso regime introdotto dalle nuove disposizioni, attraverso la contrattazione collettiva;
c) che la tesi in questione trova ulteriore conferma sia nelle disposizioni di cui all'art. 3, terzo comma, del d.l. n. 497 del 1996, convertito nella legge n. 588 del 1996 e, in secondo luogo, nell'art. 59, quarto comma, della legge n. 449 del 1997, dato che con tale normativa è
stato eliminato il regime di particolare favore della perequazione automatica delle pensioni derivante da precedenti disposizioni di legge, riguardo, prima, ai pensionati del AN di AP e, poi, con decorrenza dal 1^ gennaio 1998, a tutti i pensionati;
d) che, se si condividesse l'interpretazione data alla complessa normativa dal AN di AP, tale normativa sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli della Costituzione sopra indicati, dato che la precedente legge n. 218 del 1990, che aveva privatizzato le banche di diritto pubblico incidendo sulla posizione del personale dipendente, aveva avuto cura di stabilire che dovevano essere tenuti fermi i trattamenti pensionistici preesistenti, con salvezza dei diritti quesiti, quale condizione per ottenere il consenso delle organizzazioni sindacali;
e) che, inoltre, se si estendesse la disciplina derivante dall'art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992 anche al personale posto in quiescenza prima del 1^ gennaio
1993, si dovrebbe ritenere il vizio di eccesso di delega, dal momento che la lett. p dell'art. 3 della legge n. 421 del 1992, concernente solamente il personale in servizio al momento dell'entrata a regime della riforma, ha fatto esclusivo riferimento al trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita presso l'INPS e non ai trattamenti integrativi aziendali;
f) che, contrariamente alla tesi subordinata esposta dal AN di AP nel giudizio di primo grado e recepita dal primo giudice, sulla materia non ha avuto diretta incidenza la legge n. 335 del 1995, dato che quest'ultima, nell'art. 3, diciannovesimo comma, si è limitata ad affermare che i criteri e i principi derivanti dalla riforma pensionistica trovano applicazione anche per i lavoratori e per i pensionati degli istituti di credito di diritto pubblico poi privatizzati.
Queste censure sono fondate nei termini che saranno indicati.
1. La questione sottoposta all'esame della Corte trae origine dalla particolare disciplina che in passato era stata dettata per regolare il trattamento di pensione elargito ai dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico e fa riferimento a quelle determinate forme di previdenza che venivano denominate esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Erano forme di previdenza esclusive quelle inerenti ai dipendenti del AN di AP e del AN di Sicilia, risalenti alla disposizione di cui all'art. 11, allegato T all'art. 39 l. 8 agosto 1895 n. 486, in forza della quale il trattamento pensionistico veniva erogato agli interessati direttamente dagli enti datori di lavoro, mentre erano esonerativi quei regimì contemplati dalla legge 20 febbraio 1958 n. 55, in base ai quali il trattamento veniva elargito da Casse di previdenza appositamente create dai datori di lavoro. I pensionati degli enti creditizi sopra indicati usufruivano di un meccanismo perequativo più vantaggioso di quello previsto per gli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria, dato che lo stesso era collegato alle c.d. clausole "di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio" (impropriamente denominate "clausole oro"). Come è pacifico in causa, per i pensionati del AN di AP tale regime perequativo particolarmente vantaggioso era stato disposto con l'art. 108 del Regolamento del personale, da ultimo nel testo approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 17 gennaio 1983, a seguito di contrattazione sindacale. Avuto riguardo a questa specifica disciplina, che differiva profondamente da quella dettata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti, in passato era stato ritenuto che i trattamenti di pensione c.d. esclusivi, erogati ai dipendenti del AN di AP, avessero natura di retribuzione differita "con funzione previdenziale" (cfr. Corte cost. 7 luglio 1986 n. 173, in motivazione;
cfr. pure Cass. 22 aprile 1991 n. 4345 e Cass. 4 aprile 1992 n. 4219). E, per questa ragione - ed anche perché il trattamento di miglior favore trovava fondamento in un accordo concluso con le rappresentanze dei lavoratori ed aveva, quindi, origine pattizia - da parte della giurisprudenza di legittimità (v. le sentenze or ora indicate) era stato ritenuto che il beneficio non fosse stato soppresso nonostante l'entrata in vigore dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito in l. 27 gennaio 1978 n. 41, con il quale, come è noto, in un periodo di particolare tensione del fenomeno inflattivo, la disciplina della perequazione del trattamento di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti era stata estesa a tutte le gestioni c.d. speciali che, al pari di quella in esame, prevedevano un diverso regime.
A seguito delle rilevanti riforme che sono state introdotte a decorrere dal 1990 nel sistema pensionistico, sia pubblico che privato, e che hanno radicalmente inciso, come si vedrà fra breve, anche sui trattamenti di cui si discute, deve essere ormai ripudiata la suddetta teoria, non potendosi più dubitare, come giustamente afferma la difesa del AN di AP, della natura esclusivamente previdenziale degli emolumenti elargiti ai pensionati che avevano prestato attività lavorativa alle dipendenze degli enti creditizi sopra indicati (cfr. in tal senso Corte cost. 28 luglio 2000 n. 393, in motivazione).
3. La controversia fra il AN di AP e il personale già dallo stesso dipendente e ormai posto in stato di quiescenza è sorta perché il AN, come è stato esposto in narrativa, ha negato che, a decorrere dal 1^ gennaio 1993 (o meglio, come si dirà, dal 1^ gennaio 1994), tale personale potesse continuare a godere della clausola di favore, la cui applicazione continuava ad essere invocata dai pensionati.
Secondo il AN, la cui tesi ricalca quanto è stato sostenuto da un'autorevole dottrina, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, con decorrenza dalla data sopra indicata il trattamento di pensione elargito al personale in quiescenza era stato assoggettato al meccanismo di perequazione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (aumenti calcolati anno per anno e collegati alla percentuale di variazione determinata mediante applicazione del c.d. valore dell'indice ISTAT rapportato ai prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati).
Viceversa, secondo i pensionati, i quali traggono argomento da studi svolti da un'altra parte, altrettanto autorevole, della dottrina, si deve tenere conto delle norme di cui alla precedente legge delega 30 luglio 1990 n. 218 (comunemente denominata legge Amato) e al relativo decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, le quali, nel dettare disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, avevano espressamente previsto che per i dipendenti di tali enti, in servizio o in quiescenza, dovesse essere tenuto fermo il trattamento di miglior favore in atto.
4. Ai fini della decisione è necessario riportare il contenuto delle disposizioni normative indicate nel (nella parte che qui interessa) e, precedente paragrafo trattandosi di rapporti di durata, anche di quelle che, emanate in epoca successiva, hanno pure regolato la complessa materia e alle quali, del resto, fanno riferimento entrambe le parti nei loro scritti difensivi.
4.1. Con l'art. 3, terzo comma, l. 30 luglio 1990 n. 218 con la quale è stata attuata la c.d. privatizzazione degli enti creditizi di diritto pubblico (v., per quanto concerne le disposizioni in materia previdenziale, il relativo elenco posto in calce al decreto legislativo di cui si parlerà nel punto 4.2) - il Governo è stato delegato "ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione", in base ai seguenti criteri direttivi:
- iscrizione di tutto il personale, sia in servizio che già in quiescenza, nell'assicurazione generale obbligatoria: è stata a tal fine istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale una gestione speciale, peraltro non dotata di autonomia finanziaria, essendo stato previsto che "la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissato mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti" aggiungendosi che l'equilibrio finanziario di tale gestione "dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici";
- previsione di procedure e modalità idonee a permettere la trasformazione dei già esistenti fondi pensioni (esclusivi o esonerativi) in fondi integrativi;
- garanzia per i dipendenti in servizio o in quiescenza del mantenimento delle disposizioni "di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza", con il mantenimento di "un trattamento complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge" (e con salvezza dei diritti quesiti: v. il secondo comma del medesimo articolo).
4.2. La delega è stata attuata per mezzo del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357, il quale nell'art. 1 ha distinto fra: a) lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1990; b) lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990; c) soggetti già titolari (alla data del 31 dicembre 1990) di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti. Per tutti è stata stabilita, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1^ gennaio 1991, l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Nei successivi articoli sono state dettate le seguenti disposizioni.
Nell'art. 2, relativo al "regime pensionistico degli iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990", è stato previsto che tali soggetti, al momento della messa in quiescenza, "hanno diritto ai trattamenti pensionistici e per invalidità a carico della gestione speciale secondo i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria" (comma quinto), fatto salvo, in ogni caso, "il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore"previsto dalle preesistenti forme esclusive o esonerative" secondo quanto disposto al successivo art. 411 (comma sesto).
Nell'art. 3, inerente al regime pensionistico degli iscritti già pensionati, è stato statuito: a) che "la gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990 n. 218, un quota del trattamento stesso ......" (comma secondo);
b) che le quote dei trattamenti a carico della gestione speciale "sono assoggettate alla disciplina per la perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria" (terzo comma); c) che, peraltro, per gli interessati "è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore" previsto dalle forme esclusive o esonerative "secondo quanto disposto dall'art. 4" (comma quarto).
Nell'art. 4 è stato stabilito che per i soggetti iscritti nella gestione speciale costituita presso l'INPS e indicati negli artt. 2 e 3 "è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore" previsto dalle forme esclusive ed esonerative, le quali, per tali effetti, "continuano ad operare" (primo comma) e che "la differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale ...... incrementate per effetto della disciplina della perequazione automatica, è posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1".
Con l'art. 5 è stata disposta la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi (quelli del AN di AP e del AN di Sicilia) nonché di quelli esonerativi e i fondi o casse sono stati trasformati in "fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di realizzare la garanzia delle prestazioni di cui all'art. 4 ......" (commi primo e secondo).
L'art. 7 ha preso in considerazione "l'equilibrio finanziario della gestione speciale" - alla quale, come occorre precisare, in relazione a coloro che erano già in stato di quiescenza non era affluito alcun contributo - e tale equilibrio è stato garantito mediante l'apporto assicurato dai datori di lavoro "per un periodo pari ad anni 20 a decorrere dal 1^ gennaio 1991".
4.3. Con la l. 23 ottobre 1992 n. 421 - recante disposizioni dirette "alla razionalizzazione e alla revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale": era già in atto, come è appena il caso notare, la grave crisi economica che ha attanagliato il nostro Paese all'inizio del 1990 e negli anni successivi - il Governo è stato - delegato ad emanare, fra l'altro (v. l'art. 30, decreti legislativi per provvedere al riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti, "salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'art. della Costituzione ...... trattamenti pensionistici ...... obbligatori omogenei......".
Nel suddetto art. 3 della legge sono stati fissati i principi e i criteri direttivi che il Governo avrebbe dovuto osservare nell'emanazione delle norme delegate aventi per oggetto la materia previdenziale ed è stato disposto, nel primo comma lettera p, che alcuni di tali criteri, quelli indicati nelle lettere g, h, m, n, q, t, u, v, dovessero trovare applicazione anche nei confronti del "personale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357"; pertanto, come è stato pure previsto nella medesima lettera p del primo comma, vile conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto Legislativo n. 357 del 1990 non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente, all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218, salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione".
Nella lettera q del medesimo primo comma dell'art.
3 - applicabile, come si è visto, anche al personale di cui all'art. 2 del d. lgs. 20 novembre 1990 n. 357 - il legislatore è stato delegato a disciplinare "la perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto". IVA. La delega è stata attuata con il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, il quale ha regolato, nel titolo 1^, il "regime dell'assicurazione generale obbligatoria" (limiti di età, requisiti assicurativi e contributivi, base pensionabile, ecc.), nel titolo 2^ le "forme di previdenza sostitutive ed esclusive" (età per il pensionamento di vecchiaia, requisiti assicurativi e contributivi, base pensionabile, pensionamenti di anzianità, ecc.), nel titolo 3^ le "disposizioni a carattere generale" (cumulo tra redditi di lavoro e pensione, perequazione automatica, aliquote di rendimento, ecc.). L'art. 9, inserito nel titolo 2^, ha riguardato, come reca la rubrica, i "trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357" ed è stato rivolto, quindi, a coloro che in passato avevano usufruito di un regime esclusivo o esonerativo (v. il precedente punto 4.3) Di tale articolo è opportuno riportare per esteso le norme che lo compongono nei suoi tre commi.
Primo comma: "Le disposizioni di cui ai titoli 1 e 3 del presente decreto riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima".
Secondo comma: "Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12, e l3) trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357.
Terzo comma: "Le variazioni derivanti dai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al comma 14 rispetto alla previgente disciplina incidono Sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva".
Con l'art. 11, che fa parte del titolo 3 e che, come si è
notato, è stato espressamente richiamato dall'art. 9, è stato previsto che "gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento del costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno" (primo comma), mentre "ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia ......" (secondo comma).
4.5. Poco prima del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del mese di settembre 1992 il d.l. 19 settembre 1992 n. 384, poi convertito con modificazioni nella l. 14 novembre 1992 n. 438, il quale nell'art. 2, primo comma, ha disposto che "in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa ...... l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato e lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990 n. 218 e al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357 ......". È da notare che l'ultimo periodo, che riguarda la materia in esame, è stato aggiunto dalla legge di conversione.
4.6. Con legge 8 agosto 1995 n. 335 è stata attuata la riforma generale del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. La difesa del AN di AP fa riferimento alla norma contenuta nell'art. 3, comma 19, di tale legge, con la quale è stato disposto che "alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva".
4.7. Con il d.l. 24 settembre 1996 n. 497, convertito in l. 19 novembre 1996 n. 588 ed emanato a reiterazione del d.l. 26 luglio 1996 n. 394 (che non era stato convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla suddetta legge di conversione n. 588 del 1996), sono state dettate le "disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del AN di AP".
Per quanto interessa la presente controversia, va rilevato che nell'art. 3, primo comma lett. c, sono state indicate le condizioni per rendere possibile l'intervento finanziario del Tesoro a salvataggio del AN e, fra tali condizioni, è stata prevista la stipulazione di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, "efficaci per tutti gli interessati", diretti alla diminuzione del costo del lavoro e alla revisione dei regimi pensionistici integrativi". Nel terzo comma del medesimo articolo, inoltre, è stato stabilito che "relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione ed alle pensioni sostitutive, a carico del AN di AP, i meccanismi perequativi, comunque previsti, rimangono temporaneamente sospesi, ricominciando ad operare dall'esercizio in cui l'integrazione delle riserve matematiche, necessaria a coprirne gli oneri, non pregiudicherà la realizzazione degli utili netti e comunque non prima del 31 dicembre 2000".
4.8. Va fatta, infine, menzione della disposizione contenuta nell'art. 59, quarto comma, della l. 27 dicembre 1997 n. 449, collegata alla legge finanziaria 1998. Con tale disposizione è stato stabilito che "a decorrere dal 1^ gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3" (vale a dire dei fondi aziendali integrativi di cui al d.lgs. n. 357 del 1990: v. il precedente punto 4.2) "trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 30 novembre 1992 n. 503, con esclusione di diverse forme,
ove non ancora previste, di adeguamento anche collegate alla evoluzione delle retribuzioni del personale in servizi".
5. La questione, che forma oggetto della presente controversia e che è stata per sommi capi delineata nel precedente punto 2, è stata decisa in modo difforme da due sentenze emanate dalla Sezione Lavoro della Corte.
Nella prima sentenza è stato sostenuto che, in base agli art. 9 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, tutti gli ex dipendenti degli enti di credito pubblici "privatizzati", qualunque sia stata la data della loro messa in quiescenza, non si sottraggono alle nuove regole uniformi stabilite per la perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1^ gennaio 1994 (Cass. 10 luglio 1998 n. 6767). Secondo questa sentenza, la cui tesi è condivisa in questo giudizio dal giudice di appello, i suddetti artt. 9 e 11, con i quali è stata disposta la revisione del meccanismo perequativo delle pensioni, relative ai dipendenti degli istituti di credito privatizzati, hanno causato l'abolizione di qualsiasi forma di favore nei confronti di tutti i pensionati, avendo inteso il legislatore stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo. Nell'altra sentenza, pur essendo stato nella motivazione sostenuto che doveva essere condiviso l'impianto interpretativo risultante dalla precedente pronuncia, è stato peraltro affermato che nei confronti dei dipendenti del AN di AP, già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, il blocco totale della perequazione automatica è divenuto operativo in due periodi diversi: dapprima dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993, per effetto del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438 e,
poi, a decorrere dal 27 luglio 1996, per effetto dei due decreti legge c.d. salvabanco (27 luglio 1996 n. 394 e 24 settembre 1996 n. 497, quest'ultimo convertito nella l. 19 novembre 1996 n. 588), mentre la definitiva cessazione del regime di "miglior favore" è stata determinata dall'entrata in vigore dell'art. 59, quarto comma, della l. 27 dicembre 1997 n. 449 (Cass. 8 febbraio 2000 n. 1388).
Questa sentenza, in sostanza, per l'interpretazione delle suddette norme contenute negli artt. 9 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 ha tratto argomento dalla sopravvenienza dei provvedimenti legislativi successivamente emanati, con i quali è stato stabilito il blocco o la revisione della perequazione automatica delle pensioni, erogate, da un lato, a tutti i lavoratori dipendenti e, dall'altro, al personale dipendente dal AN di AP. Il contrasto interpretativo che è derivato dalle due sentenze ha determinato l'assegnazione della causa a queste Sezioni Unite.
6. Come risulta dalla normativa illustrata nei precedenti punti 4.1 e 4.2, tutto il personale dipendente dal AN di AP, in attività di servizio o in pensione, che in precedenza usufruiva di un regime esclusivo, è stato iscritto, per la prima volta, in una gestione speciale costituita presso l'assicurazione generale obbligatoria, con la conseguenza che l'onere del pagamento di tutte le prestazioni pensionistiche è stato posto su tale gestione speciale secondo le regole proprie di questa. Ne è risultato un complesso sistema che può essere sinteticamente descritto nel modo seguente: 1) è stato previsto, con decorrenza dal 1^ gennaio 1991, l'obbligo di iscrizione nella gestione speciale per tutti i lavoratori, sia già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, sia in attività di servizio a tale data, sia assunti in data successiva;
2) per le prime due delle tre categorie - non essendo necessario in questo giudizio esaminare la posizione degli appartenenti alla terza, cioè di quelli assunti in servizio dopo il 31 dicembre 1990 - è stato stabilito che il trattamento di quiescenza, erogato secondo le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria (e posto a carico di quest'ultima, ma con obbligo per il AN di AP di garantire l'equilibrio finanziario della gestione speciale per un periodo di venti anni a decorrere dal 1^ gennaio 1991) doveva essere integrato tenendo conto della preesistente clausola di miglior favore: e tale integrazione doveva essere direttamente sopportata dal fondo esclusivo (che è stato mutato in integrativo), vale a dire dallo stesso datore di lavoro. In altre parole, come appare opportuno sottolineare, con le disposizioni entrate in vigore nell'anno 1990 (la legge delega n. 218 del 30 luglio 1990 e il decreto legislativo n. 357 del 20 novembre 1990) è stato previsto che tutti i pensionati del AN, già tali o ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990, dovessero percepire dalla gestione speciale istituita presso l'INPS le quote di perequazione automatica relative al trattamento di quiescenza in base alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, avendo essi tuttavia diritto di ottenere dal datore di lavoro, essendo stata tenuta ferma la clausola di miglior favore (avente per oggetto l'aggancio della pensione alla retribuzione del pari grado in servizio), la differenza tra il suddetto complessivo trattamento, "tempo per tempo determinato" (v. l'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo sopra indicato) e il precedente più vantaggioso trattamento.
7. Come è stato accennato nel paragrafo 3, il punto in contestazione fra le parti risiede, in definitiva,
nell'interpretazione delle disposizioni contenute nella legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503. Con questa normativa il legislatore ha voluto "fissare regole uniformi per la perequazione delle pensioni in atto alla data di entrata in vigore del decreto delegato (10 gennaio 1993) senza con ciò esentare da questo riassetto gli ex dipendenti degli enti creditizi ...... ai quali pure l'art. 3 del d.lgs. n. 357 del 1990 riservava un regime pensionistico differenziato" (Cass. n. 6767 del 1998, sopra indicata). Di tal che, essendo stata già stabilita (v. il precedente paragrafo) l'iscrizione di tutti i pensionati del AN di AP nella gestione speciale costituita presso l'assicurazione generale obbligatoria, con modifica del regime esclusivo in integrativo, è stato soppresso il meccanismo di perequazione di particolare favore del trattamento di quiescenza, vigente fino a quel momento, essendo stata disposta l'applicazione del meccanismo perequativo proprio dell'assicurazione generale obbligatoria (v. l'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503).
7.1. La questione che deve essere risolta, allora, consiste nello stabilire se la soppressione abbia riguardato tutti i pensionati del AN o solo gli appartenenti ad una determinata categoria e implica, soprattutto, l'interpretazione dell'art. 3, secondo comma lettera p, della legge n. 421 del 1992, e dell'art. 9 del d.lgs. n. 503 del 1992.
Canone fondamentale per l'interpretazione delle norme giuridiche è quello enunciato nel primo comma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in forza del quale alla norma deve essere attribuito il significato tratto dalle parole che la compongono, secondo la loro connessione, in modo da ricostruire l'intenzione del legislatore. E, per costante giurisprudenza, quando il senso tecnico- giuridico delle espressioni, usate nel testo di legge per manifestare l'intenzione del legislatore, è univoco, non può essere dato alla norma un significato diverso da quello logico-letterale e non corrispondente con questo.
Ora, avuto riguardo al canone ermeneutico or ora indicato, va in primo luogo rilevato che dal tenore letterale della norma di cui al primo comma lett. p dell'art. 3 l. 23 ottobre 1992 n. 421 - che ha esteso (anche) ai pensionati del AN di AP la disciplina propria della delega che è stata conferita al Governo per la revisione della normativa in materia previdenziale (v. il paragrafo 4.3.) - si evincono i seguenti due elementi: a) la norma, come risulta dal primo periodo, fa espresso riferimento "al personale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357", vale a dire a quei dipendenti ancora "in servizio alla data del 31 dicembre 1990" e non può trovare, quindi, applicazione nei confronti del personale già pensionato alla data in questione;
b) come si evince dalla formulazione del secondo periodo, nella previsione della norma sono stati compresi sia il regime a carico della gestione speciale costituita presso l'assicurazione generale obbligatoria, sia il regime relativo ai fondi integrativi. È. stato, infatti precisato, per un verso, che si sarebbero verificate "conseguenti" variazioni nel trattamento previdenziale a carico della suddetta gestione speciale e, per altro verso, che tali variazioni non potevano produrre effetti in termini di oneri aggiuntivi nei confronti "dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro". Va, peraltro, sottolineato come il legislatore si sia preoccupato di mitigare il rigore delle nuove disposizioni che sarebbero state dettate con la legge delegata ed ha, quindi, stabilito che un trattamento di miglior favore ben poteva in ogni caso essere elargito mediante accordi da concludersi in sede di contrattazione collettiva (v., oltre, il punto 14), dai quali, come si deve ritenere, avrebbero potuto trarre beneficio, al momento del pensionamento, quei lavoratori che erano ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990 e che venivano a subire, unitamente a quelli assunti dopo tale data, gli effetti negativi della riforma.
7.2. Ricordato che l'art. 9 del d.lgs. n. 503 del 1992 è stato inserito nel titolo 2 - riguardante le "forme di previdenza sostitutive ed esclusive" - va pure rammentato (v. il paragrafo 4.4) che, mentre il primo comma di tale articolo ha esteso le disposizioni contenute nei titoli 1 e 3, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione speciale costituita presso l'INPS, a tutti i lavoratori iscritti in tale gestione speciale, il secondo comma ha previsto l'applicazione dell'art. 11 del decreto (e di altri articoli che qui non interessa esaminare) anche ai "regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all'articolo 2 del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357".
Dal tenore di quest'ultima disposizione resta confermato quanto è stato detto a proposito della legge di delega: a) poiché la rubrica dell'art. 9 e le espressioni usate nei commi primo e secondo indicano, l'uno, indistintamente tutti i soggetti di cui al d.lgs. n. 357 del 1990 e, l'altro, il regime dei fondi aziendali integrativi,
non possono sussistere dubbi sul riferimento fatto dal legislatore sia alla gestione speciale che ai regimi integrativi;
b) dal chiaro tenore letterale della norma contenuta nel secondo comma si desume che la disposizione di cui all'art. 11 non può che essere limitata a coloro che erano in servizio alla data del 31 dicembre 1990. Esegesi, codesta, che trova preciso riscontro nell'elemento logico, evidente essendo come il legislatore abbia voluto porre lo spartiacque del 31 dicembre 1990 proprio perché, per effetto della c.d. privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico attuata con la precedente legge di delega n. 218 del 1990 e con il d.lgs. n. 357 del 1990, l'iscrizione dei dipendenti dei suddetti enti creditizi nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS è stata disposta con decorrenza "dal periodo di paga in corso al 1^ gennaio 1991" (art. 1, primo comma, del decreto legislativo), vale a dire dal giorno immediatamente successivo al 31 dicembre 1990. Gli effetti della riforma, in sostanza, sono stati fatti gravare su coloro che erano ancora in servizio al momento della privatizzazione e che sarebbero stati posti in quiescenza quando era già operante la nuova disciplina, mentre ne sono rimasti esenti quei soggetti che erano divenuti, al momento della messa in quiescenza, pensionati di istituti di credito di diritto pubblico (e che, come era opinione comune, percepivano, quanto meno con riferimento ai regimi c.d. esclusivi, come quello del AN di AP, una retribuzione differita: v. quanto è stato esposto nel paragrafo 2). Da questi rilievi, che riposano, come giova ribadire, sull'interpretazione logico-letterale delle disposizioni di legge che regolano la fattispecie sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite - e che dimostrano l'inutilità (e l'erroneità) di qualsiasi discorso fatto in ordine al rapporto che intercorre fra lex specialis e lex generalis, dato che, come bene sostiene la difesa del AN di AP, di tale rapporto non è il caso di discutere quando esiste, come nella specie, una specifica disposizione di legge che in modo espresso modifica o abroga una precedente disciplina - debbono essere tratte le seguenti conclusioni: 1) salvo quanto si dirà fra breve, coloro che erano già pensionati alla data del 31 dicembre 1990 hanno mantenuto il diritto a vedersi riconosciute, sul trattamento di quiescenza loro erogato, le condizioni di miglior favore (cioè hanno continuato ad usufruire, quanto alla perequazione del suddetto trattamento, delle variazioni retributive del pari grado in servizio); 2) tali condizioni di miglior favore sono state soppresse, "con decorrenza dal 1994" (art. 11, primo comma, del medesimo d.lgs. n. 503 del 1992: v. quanto si dirà nel successivo paragrafo riguardo alla ragione giustificatrice della fissazione del termine iniziale) per quei lavoratori che, essendo in servizio alla data del 31 dicembre 1990, sono stati posti in quiescenza in epoca successiva.
8. Va a questo punto ricordato che, in epoca di poco precedente l'emanazione del decreto legislativo di cui si è parlato nel precedente paragrafo, era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (lo stesso giorno della sua emanazione) il d.l. 19 settembre 1992 n. 384, poi convertito con modificazionì nella l. 14 novembre 1992 n. 438 (v. il paragrafo 4.5), il quale nell'art. 2, primo comma, aveva disposto, fino al 31 dicembre 1993, il blocco di qualsiasi meccanismo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, sia pubbliche che private (ad eccezione di quelle di cui all'art. 21, secondo comma, l. 27 dicembre 1983 n. 730 e dei trattamenti pensionistici indennitari: deroga, codesta, che non concerne il presente giudizio e che pertanto non occorre esaminare). Nel blocco sono state incluse pure le forme di perequazione automatica collegate alla clausola di aggancio della pensione dei dipendenti del AN di AP alla retribuzione del pari grado in servizio, oggetto del presente giudizio, giacché, in base ad un inciso inserito nel medesimo primo comma dell'art. 2 dalla legge di conversione, la disposizione è stata estesa allo "speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990 n. 218 e al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357". Il che significa che a tutti i pensionati del
AN di AP, ivi compresi quelli che erano stati posti in quiescenza entro il 31 dicembre 1990 (v. il precedente paragrafo), dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993 è stato impedito di usufruire del beneficio della perequazione, sia di miglior favore (in quanto dovuta), sia meno favorevole. Del resto, il fatto che la disposizione relativa al blocco totale della perequazione dei trattamenti di quiescenza abbia riguardato tutti i regimi. inclusi quelli integrativi, trova indiretta conferma nella norma di cui al suddetto art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, emanato subito dopo il decreto legge, con il quale, come è stato già rilevato, il termine iniziale di decorrenza del passaggio dall'una all'altra disciplina è stato fissato nel 1^ gennaio 1994 (proprio perché per tutto l'anno 1993 vigeva il blocco totale) e ciò sebbene l'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo fosse stata indicata nel 1^ gennaio 1993 (v. l'art. 18).
9. Come bene sostiene la difesa dei pensionati, l'art. 3, diciannovesimo comma, l. 8 agosto 1995 n. 335 (v. il precedente punto
4.6) non esplica alcun effetto sulla questione sottoposta all'esame della Corte. Il comma in questione, infatti, lungi dall'integrare una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, si limita ad estendere l'intera disciplina dettata dalla legge ai lavoratori e pensionati che erano stati presi in considerazione dal suddetto decreto legislativo, vale a dire a coloro che erano stati iscritti nella gestione speciale e che usufruivano dei fondi integrativi.
Va al riguardo rilevato che la legge n. 335 del 1935 - la quale, come è opportuno ricordare, ha riformato tutto il regime pensionistico obbligatorio e complementare, con la stessa essendo stato attuato il graduale passaggio dal sistema a base retributiva al sistema a base contributiva, con determinazione delle quote di pensione corrispondenti all'anzianità acquisita dai singoli lavoratori - non contiene alcuna disposizione specifica in materia di perequazione automatica, tranne quella di cui all'art. 1, trentatreesimo comma. Questa norma, peraltro, non incide sulla questione in esame (e non deve, quindi, essere presa in considerazione ai fini della decisione che deve essere emessa, essendo estranea all'oggetto del giudizio), perché con essa, mediante un'aggiunta che è stata operata nel secondo comma dell'art. 11 del d. lgs. n. 503 del 1992, esaminato nei paragrafi 7.4 e 7.2, è
stato semplicemente disposto che "con effetto dal 1^ gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui".
D'altra parte, anche a voler ritenere che la norma alla quale fa riferimento la difesa del AN di AP (l'art. 3, diciannovesimo comma) detti disposizioni anche in materia di perequazione automatica, la stessa non avrebbe efficacia retroattiva, atteso che, esclusa la sua natura interpretativa, la sua applicabilità anche per il passato non è stata espressamente prevista;
con la conseguenza che essa troverebbe applicazione, come giustamente afferma la difesa dei pensionati del AN, solamente nei confronti di coloro che sono stati posti in stato di quiescenza in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
10. Va ricordato che con il d.l. 24 settembre 1996 n. 497 (c.d. decreto salvabanco: v. il paragrafo 4.7), convertito in l. 19 novembre 1996 n. 588, è stata disposta, quanto meno fino al 31
dicembre 2000 (ma v. quanto si dirà nel successivo paragrafo) la sospensione di qualsiasi meccanismo perequativo "relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione e alle pensioni sostitutive" poste a carico del AN di AP. E si deve, quindi, ritenere che il blocco abbia avuto effetto dal 27 luglio 1996, giorno, codesto, nel quale era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il precedente d.l. 26 luglio 1996 n. 394, che non era stato convertito in legge e i cui effetti sono stati poi fatti salvi dalla suddetta legge di conversione n. 588 del 1996.
Pertanto, in forza di queste ulteriori disposizioni di legge, si deve affermare che il personale del AN posto in quiescenza (entro la data del 31 dicembre 1990 e, ovviamente, anche successivamente) non ha più usufruito del meccanismo perequativo inerente al trattamento pensionistico (nè di quello c.d. di miglior favore, ove dovuto, ne' di alcun altro) a decorrere dal 27 luglio 1996. 11. Va fatto, infine, riferimento a quanto è stato esposto nel precedente paragrafo 4.8, ricordando che l'art. 59, quarto comma, l. 27 dicembre 1997 n. 449, con una disposizione, dal chiaro tenore letterale, applicabile anche ai pensionati del AN di AP posti in quiescenza entro il 31 dicembre 1990, ha disposto che con decorrenza dal 1^ gennaio 1998 è venuta meno qualsiasi forma di adeguamento del trattamento di pensione collegata alla evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio.
Tenuto conto di questa norma di legge, che è in effetti di chiusura (come bene sostiene la difesa del AN di AP), si deve affermare che la clausola di miglior favore, per i pensionati che sono parti nel presente giudizio e che hanno continuato ad usufruirne per essere stati posti in quiescenza entro il 31 dicembre 1990, è stata definitivamente soppressa con decorrenza dalla data sopra indicata 1^ gennaio 1998).
12. Per rispondere alle argomentazioni con le quali dalle parti (soprattutto dalla difesa dei pensionati) sono state prospettate, a vario titolo, questioni di legittimità costituzionale della maggior parte delle disposizioni di legge sopra esaminate (se non interpretate nel senso auspicato), è a dirsi che la Corte costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può intervenire in materia di trattamenti retributivi o pensionistici, riducendone l'ammontare, quando ricorra una inderogabile esigenza che legittima l'esercizio del potere legislativo di modificare la disciplina dei rapporti di durata (cfr. Corte cost. 19 giugno 1998 n. 219, Corte cost. 12 dicembre 1996 n. 417 e Corte cost. 10 giugno 1994 n. 240; v. pure Corte cost. 27 luglio 1995 n. 409, che ha ritenuto legittima la soppressione dell'adeguamento automatico della pensione alla dinamica degli stipendi per una determinata categoria di dipendenti pubblici) Come è stato più volte precisato, infatti, l'intervento del legislatore, ammenoché non debba essere considerato del tutto irrazionale ed arbitrario, non può essere dichiarato illegittimo anche se i trattamenti pensionistici abbiano per. oggetto diritti soggettivi perfetti (cfr. Corte cost. 26 luglio 1995 n. 390 e Corte cost. 17 dicembre 1985 n. 349; v. pure, più di recente, Corte cost. 28 luglio 2000 n. 393, la quale, nel ritenere legittimo il terzo comma dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997 - v. il precedente punto 4.8, nel quale è stato fatto riferimento al quarto comma del medesimo articolo di legge - ha asserito che "l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica non impedisce al legislatore di emanare norme modificatrici della disciplina dei rapporti di durata in senso sfavorevole per i beneficiari, quando tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irragionevole di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti"). Va tenuto conto, al riguardo, del principio secondo cui l'attuazione dei precetti costituzionali (in particolare di quelli di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione) richiede un congruo bilanciamento, che è passibile di modifica nel tempo, tra i valori personali inerenti alla tutela previdenziale e la regola connessa alla concreta disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa (Corte cost. 10 giugno 1994 n. 240, sopra indicata e Corte cost. 27 dicembre 1991 n. 119), dato che spetta al Parlamento e al Governo introdurre modifiche alla legislazione di spesa ove ciò sia necessario a perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria (Corte cost. 31 marzo 1 995 n. 99). Di guisa che, come si deve affermare, avendo il legislatore ordinario il potere di ridurre l'ammontare dei trattamenti pensionistici, nei limiti sia della compatibilità finanziaria, sia del bilanciamento degli opposti interessi, sia della ragionevolezza (cfr. Corte cost. 12 dicembre 1996 n. 417, sopra indicata), le regole giuridiche aventi per oggetto la perequazione delle pensioni sono inderogabili soltanto limitatamente agli effetti già prodottisi. Avuto riguardo a questi rilievi, conformemente a quanto è stato osservato nelle due sentenze emanate da questa Corte e indicate nel precedente punto 5, deve essere escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale della normativa menzionata nei punti 4.2 e seguenti - di modo che le prospettate questioni di legittimità costituzionale, sotto tutti i profili dedotti, debbono essere dichiarate manifestamente infondate - soprattutto dovendosi considerare che con la suddetta normativa è stato dato inizio, allo scopo di stabilizzare il rapporto tra la spesa previdenziale, da un lato, e il prodotto interno lordo, dall'altro, e mediante l'introduzione nell'ordinamento di criteri fondati su parametri base completamente diversi da quelli scelti in precedenza, una radicale riforma di tutto il sistema pensionistico vigente nel nostro ordinamento, dalla quale, come è evidente, non poteva essere esclusa una particolare categoria di soggetti per il semplice fatto che ai medesimi il trattamento di quiescenza era stato in passato erogato dal datore di lavoro (in relazione ai quali, per conseguenza, è stato disposto che il regime pensionistico divenuto integrativo dovesse essere impostato su parametri nuovi e diversi, derivanti dai successivi accordi stipulati in sede sindacale). Nella giurisprudenza costituzionale, del resto, costante è l'assunto secondo cui, dovendo essere riconosciuta la legittimità di interventi legislativi riduttivi dei trattamenti pensionistici - nei suddetti limiti di ragionevolezza, indubbiamente ricorrenti nel caso in esame - e non sussistendo alcun diritto alla intangibilità del trattamento retributivo o pensionistico nell'ammontare elargito al momento in cui ha avuto inizio l'iscrizione ad un determinato regime, deve essere esclusa l'esistenza di diritti quesiti, con effetti operanti per il futuro, in capo ai soggetti posti in stato di quiescenza, dato che, viceversa, il mantenimento dell'originario meccanismo determinativo del trattamento si porrebbe in contrasto, attesa l'ingiustificata disparità che deriverebbe tra i pensionati, con il principio di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione (cfr. le sentenze n. 240 del 1994, n. 390 del 1995 e n. 409 del 1995, tutte già indicate).
13. Contrariamente a quanto si sostiene dalla difesa dei pensionati, dal tenore delle disposizioni risultanti dal primo e dal secondo periodo del primo comma, lettera p, dell'art. 3 della legge di delega n. 421 del 1992 (v. il paragrafo 4.3) si evince che il Governo è stato delegato a modificare non solo la disciplina della gestione speciale, ma anche quella integrativa. La disposizione, infatti, fa generale riferimento a tutto il personale "di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357", aggiungendo che le variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale non possono produrre alcun effetto, in termini di maggiori oneri, nei confronti dei regimi esclusivi o esonerativi, i quali, come è stato sopra rilevato, sono stati modificati in integrativi. Non esiste, pertanto, l'eccesso di delega denunciato dalla difesa dei pensionati.
14. La contrattazione collettiva menzionata dal terzo comma dell'art. 9 del d.lgs. n. 503 del 1992 (come quella che, a detta della difesa del AN di AP, sarebbe stata posta in essere nel mese di aprile 1994) non può avere efficacia per i lavoratori già pensionati, perché tale efficacia ricorre solo per la categoria che la norma menziona, che è quella dei lavoratori in servizio (v., retro, nel paragrafo 6.2). Il che ovviamente non significa che gli effetti della contrattazione non possano essere stati estesi, per volontà dell'ente datore di lavoro, che è titolare del relativo interesse, a coloro i quali, - in epoca precedente alla stipulazione dell'accordo, fossero già stati posti in stato di quiescenza. Tutto ciò, peraltro, non avendo formato oggetto di discussione in questa sede di legittimità, esula dalla decisione che deve essere emessa.
15. A compendio di tutte le considerazioni svolte, riguardo ai pensionati del AN di AP, esclusi quelli assunti in servizio dopo il 31 dicembre 1990 - la cui posizione, come si è detto, non è oggetto di esame in questo giudizio - occorre distinguere fra lavoratori che alla data del 31 dicembre 1990 erano ancora in servizio e lavoratori che a tale data erano già stati posti in quiescenza. E, in base a tale distinzione, debbono essere esposte le seguenti conclusioni, che debbono essere tenute presenti, alla stregua di altrettanti principi di diritto, dal giudice al quale la causa deve essere rinviata.
15.1. Ai lavoratori appartenenti alla prima categoria (ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990) non può essere riconosciuto il diritto avente per oggetto la perequazione del trattamento pensionistico derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio, con decorrenza dal 1^ gennaio 1993 o dal 1^ gennaio 1994, in quanto: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 1993 era vigente nell'ordinamento il blocco totale di qualsiasi forma di perequazione dei trattamenti di pensione per effetto del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438; b) a decorrere dal 1^ gennaio 1994, tenuto conto dell'interpretazione che deve essere data alla norma di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 - la quale fa espresso riferimento "ai regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all'articolo 2 del d.lgs. esame in questo giudizio - occorre distinguere fra lavoratori che alla data del 31 dicembre 1990 erano ancora in servizio e lavoratori che a tale data erano già stati posti in quiescenza. E, in base a tale distinzione, debbono essere esposte le seguenti conclusioni, che debbono essere tenute presenti, alla stregua di altrettanti principi di diritto, dal giudice al quale la causa deve essere rinviata. 15.1. Ai lavoratori appartenenti alla prima categoria (ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990) non può essere riconosciuto il diritto avente per oggetto la perequazione del trattamento pensionistico derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio, con decorrenza dal 1^ gennaio 1993 o dal 1^ gennaio 1994, in quanto: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 1993 era vigente nell'ordinamento il blocco totale di qualsiasi forma di perequazione dei trattamenti di pensione per effetto del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438; b) a decorrere dal 1^ gennaio 1994, tenuto conto dell'interpretazione che deve essere data alla norma di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 - la quale fa espresso riferimento "ai regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all'articolo 2 del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357", che, a sua volta, contempla i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1990 - ha avuto effetto (definitivo) nei confronti dei soggetti in questione la disposizione contenuta nell'art. 11, primo comma, del medesimo decreto legislativo, con la quale è stato eliminato il trattamento perequativo di miglior favore.
15.2. Alla seconda categoria di lavoratori (già pensionati alla data del 31 dicembre 1990) deve essere viceversa applicata la seguente disciplina: a) va ripetuto quanto è stato esposto nella lettera a del precedente paragrafo 15.1, sicché il diritto fatto valere in giudizio non può essere riconosciuto per il periodo relativo a tutto l'anno 1993; b) viceversa, il suddetto diritto deve essere riconosciuto con decorrenza dal 1^ gennaio 1994, non essendo applicabile nei confronti di questa seconda categoria di pensionati, sempre tenuto conto dell'interpretazione della norma di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. n. 503 del 1992, la disposizione contenuta nel successivo art. 11, primo comma;
e) il diritto in questione può trovare riconoscimento non oltre il 26 luglio 1996, dato che il 27 luglio 1996 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto salvabanco (d.l. 26 luglio 1996 n. 394, poi reiterato nel d.l. 24 settembre 1996 n. 497, convertito in l. 19 novembre 1996 n. 588), i cui effetti si sono protratti, quanto meno,
fino al 31 dicembre 2000; d) in ogni caso, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, per effetto dell'art. 59, quarto comma, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, anche per questa categoria di soggetti è stato definitivamente eliminato il meccanismo di perequazione di miglior favore collegato all'aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio.
In definitiva, per i lavoratori già in stato di quiescenza alla data del 31 dicembre 1990 il diritto dedotto in giudizio deve essere riconosciuto esclusivamente per il periodo dal 1^ gennaio 1994 al 26 luglio 1996.
Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, i motivi primo, secondo e terzo del ricorso proposto dai pensionati debbono essere accolti per quanto di ragione, con assorbimento del quarto motivo (relativo alla condanna delle spese del giudizio di appello) e la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai profili accolti. La causa deve essere, quindi, rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Bologna e che, compiuti i necessari accertamenti sulla data in cui ogni singolo pensionato è stato posto in stato di quiescenza, dovrà uniformarsi alle conclusioni esposte nei punti 14.1. e 14.2.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i motivi primo, secondo e terzo del ricorso assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata limitatamente ai profili accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così decisoin Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2001