Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, le modifiche normative apportate dal d.P.R. n. 115 del 2002 alla legge n. 217 del 1990, non operano, per il principio "tempus regit actum", all'interno della fase di un giudizio ancora aperto, ma si applicano nel caso di una nuova fase di giudizio. (Nella fattispecie, il giudice dell'appello aveva revocato il decreto di liquidazione dei compensi al difensore che, ai sensi dell'art. 80 d.P.R. n. 115 del 2002, non risultava iscritto allo speciale elenco previsto dal citato articolo; la Corte, affermando il principio, ha rigettato il ricorso fondato sull'assunto che il difensore prescelto, nella fase del giudizio di primo grado, era già stato considerato legittimato all'assistenza a spese dello Stato atteso che, la condizione successivamente introdotta dal d.P.R. menzionato, non era operante sotto la vigenza della legge n. 217 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2005, n. 17367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17367 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 27/10/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1772
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 35822/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC GA N. IL 16/10/1977;
avverso il decreto del 13/07/2004 del Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Palermo;
udita la relazione del Consigliere Dr. FOTI Giacomo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Consolo Santi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
RC GA propone ricorso avverso il provvedimento del 13 luglio 2004 con il quale il Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, delegato dal Presidente della Corte d'Appello, ha revocato il decreto della Corte d'Assise d'Appello che aveva liquidato all'avv. Giacomo Frazzitta Euro 2.915,00 per onorari, competenze e spese spettatigli per l'assistenza legale fornita allo stesso ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale d'appello n. 57/02 definito con sentenza del 12.12.03. Nel provvedimento impugnato si sostiene che, non essendo l'avv. Frazzitta inserito nello speciale elenco previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80, non spetta allo Stato la liquidazione dei compensi professionali maturati per l'attività difensiva dallo stesso svolta, in favore del ricorrente, nella fase del giudizio d'appello, sviluppatosi sotto la citata ed innovativa, sul punto, disciplina.
Deduce l'RC violazione di norme processuali. In particolare, egli osserva che la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata deliberata vigente la precedente normativa, dettata dalla L. n. 217 del 1990, che, pur prevedendo, all'art. 17 bis (introdotto con L. n. 134 del 2001), l'istituzione di un apposito albo (predisposto dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati) dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, non imponeva la scelta del difensore di fiducia tra gli avvocati iscritti in detto albo. Tale obbligo, aggiunge il ricorrente, è stato previsto solo con il D.P.R. n. 115 del 2002, tuttavia entrato in vigore in epoca successiva al provvedimento di ammissione che lo riguarda. Ne conseguirebbe, dunque, che la nuova normativa non potrebbe incidere sugli effetti di atti processuali compiuti con l'osservanza della normativa previgente, di guisa che, nel caso di specie, pienamente valida dovrebbe ritenersi la nomina dell'avv. Frazzitta, la cui efficacia si estenderebbe ad ogni fase del procedimento.
Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Non nega, anzi ammette il ricorrente che il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 80, innovando rispetto alla previgente normativa, prevede che chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio deve essere assistito da un difensore necessariamente scelto tra gli iscritti negli speciali elenchi istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo. Ciò che contesta è, invero, solo l'applicazione, a suo dire retroattiva, di tale disposizione da parte della Corte d'Appello di Palermo, in violazione del principio "tempus regit actum", riconosciuto, a giudizio del ricorrente, per il caso che oggi interessa, anche dalla Corte di legittimità che ha affermato il principio secondo cui le nuove norme in materia di nomina del difensore, da parte di chi è ammesso al gratuito patrocinio, non incidono sulla "validità e gli effetti degli atti processuali compiuti con l'osservanza della normativa previgente" (Cass. n. 40894/2003). Orbene, rileva la Corte che se è vero che la norma in questione ha natura processuale e, come tale, è soggetta al principio "tempus regit actum", nel senso che essa non può rendere invalidi o inefficaci gli atti processuali compiuti nel rispetto della normativa previgente, è tuttavia altrettanto vero che, come esattamente si sostiene nel provvedimento impugnato, tale principio resta valido ed operante all'interno della fase processuale sviluppatasi nella vigenza della vecchia normativa, e cioè nella fase del giudizio di primo grado, non anche nella successiva fase del giudizio d'appello, caduta sotto la nuova disciplina. A fronte della diversa regolamentazione, il ricorrente, definito il giudizio di primo grado con sentenza del 05.07.2002 (in relazione al quale i compensi professionali sono stati correttamente liquidati dal giudice competente), in vista del procedimento d'appello, avrebbe dovuto accertare se il difensore che l'aveva assistito nella precedente fase fosse in possesso del requisito prescritto dal citato D.P.R.. art. 80, e, avendone accertata l'assenza, avrebbe dovuto nominare altro professionista regolarmente iscritto nell'apposito albo (fatto salvo, ovviamente, il suo diritto di confermare il precedente difensore, con il conseguente l'obbligo di compensarne le prestazioni). Diversamente opinando, si finirebbe con il violare lo spirito e le finalità della norma la quale, evidentemente, mira a garantire a chi versi in disagiate condizioni economiche un'adeguata assistenza legale, che meglio può essere assicurata dai professionisti che abbiano ottenuto l'iscrizione negli appositi albi, alla quale si perviene dopo un attento esame, da parte del consiglio dell'ordine, delle capacità professionali ed attitudinali del professionista e delle sue qualità personali.
Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006