Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
t n o r u REPUBBLICA ITALIANA 0 107 1 /02 D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto W aw mont umut Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11715/99 Presidente Dott. Angelo GIULIANO 15908/99 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 2764 Consigliere Dott. LE LO PIANO - Rep. 299 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE - Ud. 10/07/01 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3,10 per diritti NO RI SA IN PROPRIO E NQ di esercente il 2.9 GEN. 2002 IL CANCELLIERI la potesta' genitoriale sui minori IC PR e CA PR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE lo studio DELLA BUFALOTTA 174 SC B, presso Richiesta copia studio difesa dal Sig. Eds dell'avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, per diritti 3,10 30.1.02dall'avvocato FILIPPO FALIVENE, giusta delega in atti;
il IL CANCELLIERE ricorrente
contro
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, Corrente in Milano, in CANCELLER A persona del suo procuratore speciale Dr. Giovanni 2001 Battista Mazzucchelli, elettivamente domiciliata in 1504 ROMA VIA G ANTONELLI 4, presso lo studio dell'avvocato 1 FERDINANDO PACE, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
AG AR, INTERCONTINENTALE ASSIC SPA, PR SO TT, NT SA, PR RI, SERVIZI AZIENDALI SRL, BMW ITALIA LEASING SPA;
intimati e sul 2° ricorso n° 15908/99 proposto da: BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA, in persona dei suoi procuratori speciali Kay Joachim e Claudio Volpi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato RENATO CLARIZIA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato DANIELE G DISCEPOLO, il primo per procura speciale per AR PA IA di Milano del 06/07/01 rep. n. 114.499 ed il secondo giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SA SERVIZI AZIENDALI SRL, in liquidazione corrente in Rieti, in persona del liquidatore Rag. Marco Faraglia, domiciliata in ROMA LGO TRIONFALEelettivamente 7, CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANNUCCI, difesa dall'avvocato MARIELLA CARI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro 2 INTERCONTINENTALE ASSIC SPA, NO RI SA in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sui minori PR IC, PR CA, , NT SA, nonchè PR SO TT, PR RI, AG AR;
- intimati avverso la sentenza n. 3110/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 20/10/98 e depositata il 22/10/98 (R.G. 995/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Filippo FALIVENE;
udito l'Avvocato Ferdinando PACE;
udito l'Avvocato Renato CLARIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del IV motivo del ricorso principale, il rigetto degli altri motivi ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO вдигамы La notte tra il 4 ed il 5 agosto 1993 nella fuoriu- scita dalla strada dell'autovettura di proprietà della B.M.W Italia leasing, concessa in locazione finanziaria alla s.r.l. servizi aziendali, condotta da Faraglia 3 Marco, assicurata con la spa Intercontinentale assicu- razioni, trovò la morte l'avv. TE Massimo Piero, terzo trasportato. RI MA SA, moglie del defunto, an- che nell'interesse dei figli minori, TE LE e LU, nonché TE FO IT, NI RE, TE MA, i primi due genitori e la terza sorella dello stesso, convennero innanzi al tribunale di Rieti per il risarcimento dei danni il Faraglia, le s.p.a. BMW Italia leasing, servizi aziendali, Intercontinenta- le assicurazioni. Si costituirono in giudizio la società assicuratri- ce e la società di leasing: la prima dedusse il concor- so di colpa della vittima per il mancato uso della cin- tura di sicurezza;
la seconda eccepì il proprio difetto di legittimazione quale locatrice dell'auto ed eserci- tò, comunque, la manleva nei confronti Вдигамы dell'utilizzatrice della medesima. Il tribunale accolse la domanda risarcitoria nei confronti di tutti i convenuti, ritenendo, peraltro, il concorso di colpa della vittima nella misura del 20%, nonché la domanda di manleva. La Corte di appello di Roma, con sentenza resa il 20.10.1998, così decise: dichiara non dovuta la rivalu- tazione monetaria delle somme liquidate in favore dei 4 sei attori a titolo di danno non patrimoniale;
statui- sce che nel calcolo del danno patrimoniale di spettanza di RI MA SA, TE LU e TE LE le somme maturate siano rispettivamente lire 266.000.000, lire 160.000.000 e lire 140.000.000, dalle quali detrarre il 20% per il concorso di colpa di Lo- prete Massimo Piero;
dichiara che la somma versata agli attori dalla spa Intercontinentale assicurazioni il 23.12.1993 -lire 600.000.000- deve essere rivalutata alla data del 17.7.1995 e quindi detratta dalle maggio- ri somme dovute;
dichiara che su tutti i crediti pecu- niari di spettanza dei sei attori decorrono gli inte- ressi legali a far tempo dal 5.8.1993 sulle somme che rappresentano la media aritmetica fra quelle maturate Bournent alla data del 5.8.1993 e quelle maturate alla data del 5.8.1993 e quelle rivalutate dovute alla data del 17.7.1995; condanna RI MA SA, in pro- prio e nella qualità, TE FO IT, Ponto- nio RE e TE MA a restituire alla spa Inter- continentale, con riferimento a quanto corrisposto il 9.11.1995 in esecuzione dell'impugnata sentenza, le somme che risulteranno pagate in eccesso secondo le precedenti statuizioni;
dichiara inammissibile la do- manda di manleva. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- 5 corso la RI in proprio e nella qualità, deducen- do sette motivi;
hanno resistito con controricorso la assicurazioni, incorporante della spa spa IN assicurazioni, e la BMW IA Intercontinentale services Italia, la quale ha proposto ricorso inciden- tale con un motivo;
a questo ultimo ricorso ha resisti- to con controricorso la srl servizi aziendali;
la Mari- nozzi e la IN hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sen- tenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
2.1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta che la corte di merito: 1) abbia confermato il Вотаны convincimento espresso dai primi giudici circa il man- cato uso, da parte della vittima, della cintura di si- curezza senza considerare che siffatto convincimento è fondato su una serie di elementi indiziari, il cui va- lore probatorio si dissolve in presenza degli elementi documentali costituiti dalla sentenza penale del preto- re di Rieti, dalla c.t. disposta dalla procura della stessa sede, dalla nota del locale comandante della polstrada;
2) abbia ritenuto l'esistenza di valido nes- so causale tra il mancato uso della cintura e la morte in virtù di presunzione semplice non suffragata da al- cun indizio.
2.2. Il motivo non può essere accolto.
2.3. Premesso che al di fuori dei casi di prova le- gale non esiste nel vigente ordinamento un principio di gerarchia delle prove, sicché il giudice può fondare il proprio convincimento su elementi presuntivi a prefe- renza di altri dati probatori (ex plurimis Cass.
3.2.1999 n. 914), va considerato che l'utilizzazione di elementi presuntivi non può ritenersi in sé e per sé scorretta, mentre rimane irrilevante la mancata utiliz- zazione dei dati probatori, cui si riferisce il motivo, non presentando i medesimi carattere di decisività. Ribadito, poi, che l'accertamento del nesso di cau- salità si risolve in un giudizio di fatto incensurabile Ronvent in sede di legittimità ove sorretto da motivazione ade- guata ed immune da vizi logico-giuridici (ex plurimis Cass.
6.8.1987 n. 6759), va rilevato che dell'espresso convincimento di sussistenza dell'indicato nesso la corte di merito ha fornito congrua e logica motivazione allorquando ha affermato che dalle modalità del fatto evidenziate dalla polstrada si evince che l'uso della cintura di sicurezza avrebbe notevolmente ridotto le conseguenze.
3. All'esame del secondo e del terzo motivo del ri- corso principale occorre premettere che la IN ne ha eccepito la inammissibilità sotto il profilo che 7 la copia notificata non li riporta. L'eccezione non può ricevere accoglimento, non avendo il diritto di difesa della IN subito concrete limitazioni.
3.1. Con il secondo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per avere escluso la trasmissibilità “iure hereditatis" del diritto al ri- sarcimento del danno biologico sul rilievo che non vi è stato un lasso di tempo sufficientemente lungo tra il fatto lesivo e la morte.
3.2. Il motivo contrasta con il pacifico orienta- mento di questa Corte, secondo il quale la lesione dell'integrità fisica con effetto letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diver- bene giuridico della vita, la cui perdita non puòso tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, (cam. Вдигамы trasferibile agli eredi (20.1.1999 n. 491; Cass. 29.11.1999 n. 13336), e non sono state prospettate ra- gioni tali da indurre a discostarsi da tale orientamen- to.
4.1. Con il terzo motivo del ricorso principale, 8 denunciandosi violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2056, 2059 c.c., nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5,c.p.c.), si sostiene che non è chiaro se la corte di merito abbia ritenuto che è eccessiva la li- quidazione del danno morale operata dai giudici di pri- ia mo grado o che non è dovuta al rivalutazione di tale danno;
nell'uno e nell'altro caso la corte ha errato in quanto a) il danno morale concreta debito di valore ed è, perciò, soggetto a rivalutazione;
b) di già la li- quidazione operata dai giudici di primo grado è inade- guata sia rispetto alle tabelle in uso presso numerosi uffici giudiziari che rispetto ad ogni altro parametro e tanto più lo è quella operata dalla corte di merito.
4.2. Il motivo è infondato.
4.3. A norma dell'art. 1226 c.c. la liquidazione Bonvent del danno morale deve avvenire in via equitativa secon- do il prudente apprezzamento del giudice. Utili parametri sono stati individuati nella gravi- tà dell'illecito, nell'età della persona offesa e nel dolore arrecato ai familiari per la sua morte. Nella consapevolezza che il giudizio equitativo può sfociare in pronunce non sempre in grado di garantire parità di trattamento e di offrire appaganti e control- labili ragioni giustificative, la giurisprudenza ha elaborato parametri improntati a criteri di certezza ed eguaglianza, come quello di liquidare il danno morale in una frazione (da un terzo alla metà) della somma at- tribuita a titolo di risarcimento del danno alla salu- te, di cui questa Corte ha riconosciuto la legittimità (Cass.
9.1.1998 n. 134). Nella specie, la corte di merito, investita dalla duplice doglianza che i primi giudici hanno liquidato il danno morale in misura eccessiva e che non ne hanno disposto la rivalutazione, ha ritenuto che, avuto ri- guardo ai parametri di normale applicazione e, soprat- tutto, a quello della giovane età della vittima, il danno liquidato è eccessivo, se riferito all'epoca del fatto, e non lo è, se considerato comprensivo della ri- valutazione fino alla data della pronuncia. Bouvent Per questo modo la corte ha chiaramente espresso il proprio convincimento e ha fornito motivazione inattac- cabile in questa sede, nella quale non rileva se, così come viene dedotto, l'applicazione di altri parametri avrebbe portato a risultati più vantaggiosi per i dan- neggiati.
5.1. Con il quarto motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata: 1) per avere ridotto il reddito, posto a base della liquidazione del danno pa- trimoniale, da lire 100.000.000 a lire 80.000.000 senza tenere conto di dati correttamente valutati dal c.t.u. 10 e, particolarmente, del fatto a) che il defunto eserci- tava anche l'attività di commercialista e revisore dei conti;
b) che le società erano strutture costituite al fine di "abbattere i costi delle attività di elabora- zione dei dati contabili"; c) che l'appartamento usato come studio era un bene strumentale;
2) per avere con- tenuto il risarcimento del danno patrimoniale in favore dei figli fino al raggiungimento dell'età di 25 anni;
3) per avere immotivatamente portato da ¾ a 2/3 la quo- ta di reddito che il defunto avrebbe destinato ai fami- liari. Jerie se sia di censu- 5.2. Il motivo si articola in una re, alcune fondate ed altre no.
5.3. La censura sub 1) è infondata: la corte di me- rito ha correttamente ritenuto di dovere prescindere dal reddito di capitale e dagli immobili, utilizzati per lo svolgimento dell'attività professionale, trat- tandosi di elementi estranei al reddito professionale del defunto, mentre ha escluso la rilevanza degli altri elementi, cui si riferisce la censura, perché evidente- mente non li ha ritenuti provati. E', invece, fondata la censura sub 2). Ritiene la Corte di non doversi discostare secondes if male il ragginngimento ON dall'orientamento della maggiore età o dell'idoneità al f lavoro produttivo da parte dei figli non segna un limi- 11 te invalicabile alla risarcibilità del danno derivato dalla morte del genitore, stante l'aspettativa dei su- perstiti di beneficiare degli eventuali risparmi che il defunto avrebbe costituito con la parte di reddito non destinata a sé stesso o alla famiglia. Tale aspettativa è legittima in quanto ancorata, oltre che al sentimento affettivo del familiare ed alla consuetudine sociale, all'istituto della successione necessaria (Cass. 21.11.1995 n. 12020; Cass. 25.6.1981 n. 4137). E' pure fondata la censura sub 3). La corte di merito, in effetti, non ha indicato le ragioni per le quali non ¼ del reddito ricavato dal de- funto sarebbero stati destinati alle necessità della VE mogie e dei figli, come ritenuto dai primi giudici, bensì solo 2/3, di tal che la decisione appare insu- scettibile di controllo.
6.1. Non può ricevere accoglimento il quinto motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta che la corte di merito non abbia pronunciato sulla censura mossa ai giudici di primo grado per avere rivalutato il debito fino alla data di deliberazione della sentenza invece che di deposito della stessa.
6.2. Affinchè il giudice di appello abbia l'obbligo di pronunciare è necessario che sia investito da una censura;
il che nella specie va escluso per quanto con- 12 cerne la rivalutazione, risultando al riguardo formula- ta una semplice richiesta non suffragata da alcuna ar- gomentazione.
7.1. Neppure può essere accolto il sesto motivo dello stesso ricorso, a mezzo del quale si lamenta che la corte di merito abbia immotivatamente sostituito il sistema di calcolo degli interessi adottato dai primi giudici (sulla somma risultante dalla rivalutazione anno per anno) quello del calcolo sulla somma corrispondente alla media aritmetica fra quella spettante all'epoca del fatto e quella rivalutata alla data della decisio- ne.
7.2. Come questa Corte ha più volte affermato (ex plurimis Cass. 264.19.1999 n. 4156; Cass. 24.7.1998 n. Bourant 7298), il computo degli interessi sulla somma rivaluta- ta anno per anno non rappresenta l'unico sistema di calcolo degli interessi, essendo ad esso alternativi altri sistemi, come quello adottato dalla corte di me- rito o ancora quello del computo sulla somma rivalutata secondo un indice medio, ed il giudice può avvalersi di uno qualunque di tali sistemi senza essere tenuto a da- re conto della scelta operata.
8.1. Non è infine meritevole di accoglimento il settimo ed ultimo motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta che la corte di merito non abbia pro- 13 nunciato sul motivo di appello concernente le spese del giudizio di primo grado.
8.2. E' ben vero, difatti, che la pronuncia manca, ma è ancor vero che il motivo di appello è talmente ge- nerico (si riduce alla deduzione che il valore della controversia e la compiuta istruzione avrebbero richie- sto una liquidazione maggiore) che la pronuncia non avrebbe potuto che essere di inammissibilità.
9.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la re- sponsabilità solidale della B.M.W. IA Service Italia spa, sostenendosi che il fondamento della re- sponsabilità, posta a carico del proprietario del vei- colo dall'art. 2054, 3° comma, c.c., consiste nel pote- re giuridico di opporsi alla circolazione e siffatto Bonnik potere non spetta al concedente nel leasing automobili- stico, nel quale l'utilizzatore acquisisce il diritto di fare circolare l'autoveicolo al di fuori di qualsia- si controllo o ingerenza del concedente.
9.2. Il motivo è infondato.
9.3. Occorre premettere che alla data dell'evento dannoso (agosto 1993) non era ancora entrato in vigore l'art. 91 del nuovo codice della strada, per cui deve ricevere applicazione la normativa precedente. Ora con riferimento a tale normativa questa Corte 14 (con le sentenze 9.12.1992, n. 13015, e 27.10.1998, n . 10698) ha affermato che nel caso di scissione tra pro- prietà e disponibilità del veicolo la responsabilità ex art. 2054, comma 3, c.c. non è da considerarsi collega- ta all'effettiva disponibilità del veicolo stesso, per cui alle figure tassativamente elencate non può aggiun- gersi quella dell'utilizzatore in leasing quale respon- sabile in solido con il conducente, dovendo, al contra- rio, ritenersi solidalmente responsabile nei confronti del terzo danneggiato solo la società concedente pro- prietaria del veicolo. La sentenza 27.10.1998 n. 10698, ha chiarito che il concetto di disponibilità è estraneo, quale criterio di imputazione della responsabilità, alla previsione dell'art. 2054, che anzi disciplina proprio i casi in Bonvank cui la responsabilità dei soggetti in essa indicati si configura a prescindere dalla disponibilità del veico- lo, che si trova nella disponibilità materiale o giuri- dica di altro soggetto, aggiungendo che una conferma del principio deriva dall'art. 91, 2° comma, del nuovo codice della strada;
norma che non presenta carattere di interpretazione autentica dell'art. 2054 c.c., bensì carattere innovativo, sicché non può svolgere efficacia retroattiva. A tale giurisprudenza si è uniformata la sentenza 15 impugnata. 10. In conclusione, va accolto, per quanto di ra- gione, il quarto motivo del ricorso principale e riget- tati tutti gli altri motivi dello stesso ricorso, non- chè il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione alle 109 129,11 censure accolte con rinvio per nuovo esame e pronuncia COT 41,32 sulle spese di questo giudizio ad altra sezione della 70,43 Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso principale;
rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso ed il ri- corso incidentale;
cassa in relazione alle censure ac- a t colte la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spe- 0 se del giudizio di cassazione, ad altra sezione della 0 5 corte di appello di Roma. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 10.7.2001. 2 0 0 . 3 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE krin Вчито дизамы Л Depositate in Ca IL CANCELLIERE 01 24.1 07 Gina Casoli IL CANCELLIERE CT Gina Cases 16