Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
La mancata traduzione dell'ordinanza cautelare non incide sulla perfezione e sulla validità dell'atto ma sulla sua efficacia, con la conseguenza che la richiesta di traduzione del titolo custodiale proposta dall'indagato al giudice del riesame e la conseguente trasmissione degli atti al Gip per la traduzione e la notifica, all'indagato, del provvedimento originario e di quello tradotto non comporta l'invalidità del titolo custodiale ma una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentire l'eventuale impugnazione sulla base di una piena conoscenza dell'ordinanza cautelare.
Commentario • 1
- 1. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2013, n. 18023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18023 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 12/03/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 489
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - N. 1138/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.J. , nata a (omesso) ;
avverso l'ordinanza del 25/10/2012 del Tribunale di Bari R.G. 1607/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bari, rilevato che, nell'udienza camerale fissata a seguito di richiesta di riesame, l'indagata aveva chiarito di non comprendere la lingua inglese e aveva chiesto la traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in lingua inglese, ha dichiarato la nullità di quest'ultimo provvedimento, disponendo la trasmissione della propria decisione al G.i.p. ai fini della traduzione del titolo custodiate in inglese e alla notifica del provvedimento originario e della traduzione all'indagata. Il Tribunale ha chiarito che da tale provvedimento comunque non derivava la liberazione della ricorrente.
2. Avverso tale decisione l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen., rilevando che la lettura dell'art. 143 fornita dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 12/01/1993 e dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5052 del 24/09/2003, Zalagaitis, Rv. 226718, comporta la nullità del titolo custodiate non tradotto e la conseguente liberazione del destinatario della misura.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sottolineando che la dichiarata nullità del titolo non poteva che coerentemente tradursi nella liberazione dell'indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che Sez. U n. 5052 del 24/09/2003, Zalagaitis, nel richiamare le indicazioni provenienti dalla citata Corte cost. n. 10 del 1993, ha ricordato che il diritto all'interprete va reso, sì, concreto ed effettivo, ma nei limiti del possibile, aggiungendo che, dal confronto tra l'art. 143 e gli artt. 109 e 169 c.p.p., emerge che è l'accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana ciò che rende possibile dare immediata concretezza ed effettività al diritto alla traduzione o all'interprete ed è da questo accertamento che, scaturendo il diritto dell'indagato alla traduzione o all'intervento dell'interprete, sorge anche l'obbligo per il giudice di consentirne l'esercizio.
Ne consegue che, mentre l'art. 169, comma 3 - il quale prescrive l'obbligo di notificare all'estero, tradotto nella lingua dell'imputato straniero, l'invito a dichiarare o a eleggere domicilio nel territorio dello Stato - impone la redazione dell'atto in una lingua diversa da quella ufficiale in presenza del mero ricorrere della nazionalità straniera dell'imputato, salvo che dagli atti del processo non risulti la conoscenza da parte dell'imputato stesso della lingua italiana, l'assenza di tale prova non è, invece, sufficiente per rendere operativo il generale diritto all'interprete, previsto dall'art. 143 c.p.p., comma 1, il quale richiede che risulti dagli atti la non conoscenza della lingua italiana, sicché, se l'indagato o l'imputato non ha avuto alcun contatto con il giudice e se la non conoscenza della lingua italiana non risulta in altro modo dagli atti, il giudice non è tenuto alla traduzione dell'ordinanza. Nel presente procedimento, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, la ricorrente, in sede di esecuzione dell'arresto è stata affiancata da un interprete e tuttavia le forze dell'ordine avevano attestato che la stessa comprendeva l'italiano. Solo in sede di udienza camerale, a seguito della richiesta di riesame, l'indagata ha chiarito di comprendere la lingua inglese e ha richiesto la traduzione dell'ordinanza cautelare in tale lingua. Escluso, pertanto, un vizio genetico del titolo, deve ritenersi che correttamente il Tribunale di Bari, sia pure attraverso un improprio richiamo al concetto di nullità, abbia disposto la trasmissione degli atti al G.i.p. per la traduzione e la notifica all'indagata. La soluzione è coerente con gli sviluppi giurisprudenziali successivi alla sentenza n. 5052 del 2003 cit., che hanno condotto, in un caso nel quale l'indagato si era limitato a lamentare, come nel caso che si esamina, sia con la richiesta di riesame che con il ricorso per cassazione la mancata traduzione del titolo custodiate, Sez. 6, n. 14588 del 20/03/2006, Ajbari, Rv. 234036 a ribadire che "la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare non incide sulla perfezione e validità dell'atto, ma sulla sua efficacia, con riferimento al momento produttivo degli effetti. In tali casi, ciò che si verifica è una sorta di restituzione nel termine, per consentire l'eventuale impugnazione sulla base di una piena conoscenza dell'ordinanza cautelare" (nello stesso senso, v. anche Sez. 4, n. 6684 del 12/11/2004, Hachimi, Rv. 233360). In definitiva, la pronuncia impugnata, intesa nella globalità del suo contenuto, consente di superare il richiamo letterale alla nullità del titolo e appare rispondente alla disciplina legislativa, sottraendosi, altresì, ai lamentati difetti motivazionali.
2. Alla decisione di rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013