Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2002, n. 19365
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Sentenza 27 marzo 2002

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In tema di procedimenti che proseguono con applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, il ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato condannato dopo essere scarcerato per decorrenza dei termini è disciplinato dall'art.272 ultimo comma, del codice di procedura penale abrogato e non dall'art.307, comma 2, lett. b) del codice di procedura penale vigente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza cautelare limitatamente al delitto di omicidio volontario, non essendo quest'ultimo compreso nell'elenco dei reati per i quali l'art. 272, ultimo comma, cod.proc. pen. 1930 consente il ripristino della custodia cautelare).

In tema di procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini e poi condannato il provvedimento di ripristino della custodia cautelare, a norma dell'art.272, ultimo comma, cod.proc.pen. del 1930, può essere emesso contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2002, n. 19365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19365
    Data del deposito : 27 marzo 2002

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