Sentenza 15 gennaio 2001
Decreto decisorio 31 luglio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE0 04 95 0 1 IN NOME DEL POPOLO KALIA Oggetto Risarcimento danni da circolazione stradale SEZIONE TERZA CIVILE Responsabilità onere della prova Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9247/98 Dott. Francesco SOMMELLA Dott. Vittorio DUVA Consigliere Consigliere Cron. 8 869 Dott. Ugo FAVARA 163 Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud. 28/06/00 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. AL SOLE 24 ORE per difitti L.3000. BA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA #1-5 GEN. 2001.... BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato II. CANCELLIERE ALESSANDRO CASSIANI, difeso dall'avvocato GI LIRE 3000 MAZZOTTA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
NUOVA MAA ASSIC SPA, in persona del legale CG407475 rappresentante domiciliatapro tempore, elettivamente in ROMA VIA C MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO MINUTOLI, giusta2000 1286 delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
AL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dell'avvocatoC MIRABELLO 6, presso lo studio MAURIZIO TROPIANO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO MINUTOLI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 515/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 15/07/97 e depositata il 29/09/97 (R.G. 401/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Maurizio TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 6/10/88 e successivo atto di chiamata in causa EO LU conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rossano la MAA ass.ni spa e NO PE, per ivi sentirli condannare in soli- al risarcimento dei danni, materiali e personali,do riportati a seguito del sinistro stradale verificatosi in Rossano Scalo in data 1.7.87 e consistito nello 2 scontro tra la vespa da lui condotta e la Fiat ND, condotta dal proprietario e assicurata con la società convenuta. Esponeva l'istante che percorrendo la via Aldo Mo- ro in direzione dell'ospedale civile, giunto all'intersezione con la via Ippocrate, era investito dall'autovettura condotta dal convenuto, che, prove- niente da destra, per la presenza di un dosso che rendeva impossibile il reciproco avvistamento, non aveva rallentato né arrestato la marcia prima di supe- rare il predetto dosso, in quanto in quel momento egli aveva già impegnato il crocevia. Il Tribunale di Rossano con sentenza 7 maggio 1996 dichiarava l'esclusiva responsabilità del NO e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento danni in fa- vore dell'attore, oltre interessi legali e spese. Avverso tale sentenza proponevano appello la nuova Mea Ass.ni spa, subentrata alla MEA Ass.ni, e il Sa- lerno, chiedendone la riforma. Il Cons. istruttore ne sospendeva l'esecutorietà e la Corte di merito con sentenza 15.7.97 la riformava, rigettando la domanda proposta dal EO, dichiarando compensate fra le parti le spese dei due gradi di giu- dizio ponendo a carico del EO quelle 3 dell'espletata consulenza medico-legale. Ricorre per la cassazione della decisione il Bau- leo esponendo due motivi. Resistono gli intimati con i rispettivi controri- corsi con salvezza delle spese del grado. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce che la Corte di merito, facendo erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt.102/2, 103/1 e 105/1 C.d.S. nonché all'art. 2054 C.C., con motivazione in- contraddittoria, aveva affermato la re- sufficiente e sponsabilità esclusiva del conducente la moto Vespa, omettendo di prendere in considerazione la condotta di guida dell'automobilista, che s'era apprestato all'incrocio imprudentemente e in violazione delle predette disposizioni sulla circolazione stradale, che gli imponevano di rallentare la marcia, sino a fermar- si, per evitare incidenti. La critica non ha fondamento giuridico, perché si basa sulla circostanza non dimostrata che l'automobilista abbia impegnato l'incrocio senza ral- lentare preventivamente la marcia, laddove risulta ac- clarato che fu il motociclista che, senza accordare il diritto di precedenza all'automobilista proveniente da destra, investi l'autovettura quando la medesima già 4 aveva impegnato l'incrocio. Con il secondo motivo si censura la valutazione della prova sotto il profilo motivazionale, asserendo- si che, una volta ritenuto che l'automobilista era in posizione trasversale, si sarebbe dovuto dedurre che egli aveva avuto tutto il tempo di avvistare il SO- praggiungere del motociclista e di porre in essere quelle manovre indispensabili per evitare l'incidente. Anche tale motivo non ha fondamento giuridico, perché si basa sulla circostanza non dimostrata che l'automobilista, una volta raggiunto l'incrocio, abbia avuto il tempo di avvistare il sopraggiungere del mo- tociclista, laddove è chiaramente evidenziato in moti- vazione dell'impugnata sentenza che l'investimento dell'autovettura da parte del motociclista avvenne quando i due mezzi erano in movimento e l'automobilista aveva appena raggiunto la posizione in cui si trovava quando si verificò l'impatto del moto- ciclista contro il suo automezzo. Il ricorso, per le ragioni innanzi esposte, va ri- gettato e il ricorrente sopporta le spese del grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese liquidate in L..134.2004 oltre onorari li- quidati in L.
2.000.000 in favore della Nuova Mea spa, e in I. 134.000 liquidati in oltre onorari L.
1.500.000 in favore del NO. Così deciso in Roma addì 28.6.2000. Il Presidente Il Consigliere est. ши Depositata in Cancelleria 15 AFM 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concerta Ammendola Howe 290000 22.1.01 OMA 2 2002 AGENZIA DELLE 12 Registrcio ain/5633 14977 (euro CENTON ANON 1977) Area Com (Doit.oca Maria Grazia D IPPO p. Responsabile Servizio eziari Dr. M. RACCHI) 6