Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10906
CASS
Sentenza 7 agosto 2001

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Al fine di stabilire la scadenza del rapporto di affitto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 302 del 1982, deve aversi riguardo al momento genetico del rapporto, indipendentemente dalla circostanza che dopo la stipula dell'originario contratto siano intervenute delle modificazioni soggettive del rapporto stesso per subentro di discendenti o che siano mutate alcune clausole del contratto stesso, come quella relativa al corrispettivo dovuto dall'affittuario, o quella disciplinante alcuni obblighi secondari a carico dell'una o dell'altra parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10906
    Data del deposito : 7 agosto 2001

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