Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 1
Al fine di stabilire la scadenza del rapporto di affitto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 302 del 1982, deve aversi riguardo al momento genetico del rapporto, indipendentemente dalla circostanza che dopo la stipula dell'originario contratto siano intervenute delle modificazioni soggettive del rapporto stesso per subentro di discendenti o che siano mutate alcune clausole del contratto stesso, come quella relativa al corrispettivo dovuto dall'affittuario, o quella disciplinante alcuni obblighi secondari a carico dell'una o dell'altra parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10906 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Cons. relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 10600/99 R.G. proposto da:
OL GI, in proprio e quale erede di ON ME, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Filippo Bennardo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IG TA, IG AN;
- intimate -
nonché sul ricorso n. 10684/99 R.G. proposto da:
IG TA, IG AN, elettivamente domiciliate in Roma, via degli Scipioni n. 268, presso l'avv. Lorenzo Bianchi, difese congiutamente e disgiuntamente dagli avv.ti Umberto Cascino e Calogero Mancuso, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
OL GI, in proprio e quale erede di ON ME, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Filippo Bennardo, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, sezione specializzata agraria, n. 124/98 del 4 novembre - 16 dicembre 1998 (R.G. 114/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 giugno 2001 dal Relatore Cons. Mario FInocchiaro;
Udito l'avv. Filippo Bennardo per il ricorrente principale e l'avv. Calogero Mancuso per le ricorrenti incidentali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 24 aprile 1996 IG TA e AN, proprietarie di un fondo rustico in contrada Prestiani Di Caltanisetta, chiedevano che il tribunale di Caltanisetta, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con ON ME e OL GI, affittuari di detto fondo in forza di contratto che aveva avuto inizio - tra i danti causa delle parti - il 1° settembre 1952, dichiarasse cessato il rapporto inter partes con condanna dei convenuti al rilascio del fondo nonché al risarcimento dei danni, in caso di ritardo nel rilascio (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203). Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa domanda, eccependone la infondatezza.
Facevano, presente, infatti, i convenuti che il rapporto in questione aveva avuto inizio nel 1939 e, in assenza di rituale disdetta per il temine dell'annata agraria 1992, si era rinnovato per altri 15 anni.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 25 ottobre 1996 dichiarava scaduto il contratto ordinando il rilascio del fondo, spese compensate.
Gravata tale pronunzia dal soccombente OL, anche in qualità di erede di ON ME, la corte di appello di Caltanissetta, sezione specializzata agraria con sentenza 4 novembre - 16 dicembre 1998 rigettava il proposto gravame, compensate tra le parti le spese di causa.
Osservavano quei giudici, infatti, che mentre dal contenuto della scrittura privata del 1952 si evincevano con certezza gli elementi essenziali del rapporto di affitto dalla stessa regolato, al medesimo risultato non era possibile pervenire, nemmeno dopo l'esperimento della prova per testi, con riguardo agli elementi essenziali del rapporto di affitto intercorrente tra i danti causa delle odierne parti antecedentemente alla anzidetta data del 1952. In queste condizioni, hanno concluso quei giudici, è rimasto sfornito di prova l'assunto del OL, essere il rapporto successivo alla scrittura privata del 1952 lo stesso di quello prima intercorrente tra i danti causa delle odierne parti. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 3 marzo 1999, ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 aprile 1999, OL GI, affidato a un unico, complesso motivo.
Resistono, con controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo, notificato il 1° giugno 1999, IG TA e IG AN.
OL GI resiste, con controricorso al ricorso incidentale di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato cessato, alla data 10 novembre 1996, il contratto di affitto inter partes dopo avere accertato che lo stesso ha avuto inizio esclusivamente nel 1952 (con la scrittura privata in atti), essendo rimasto sfornito di prova l'assunto del OL secondo il quale, in realtà, il rapporto era iniziato nel 1939 e quindi proseguito senza alcuna soluzione di continuità.
Pur non essendo controverso, in causa, che già prima del 1939 OL OR e ON ME (genitori e danti causa di OL GI) conducevano in affitto il fondo oggetto di lite, la corte di appello di Caltanissetta ha rigettato le difese svolte dalla parte conduttrice sul rilievo, assorbente, che "mentre dal contenuto della scrittura privata del 1952 si evincono con certezza gli elementi essenziali del rapporto di affitto dalla stessa regolato, al medesimo risultato non è ... possibile pervenire nemmeno dopo l'espletamento della prova per testi, con riguardo agli elementi essenziali del rapporto di affitto intercorrente tra i danti causa delle odierne parti antecedentemente all'anzidetta data del 1952".
Si evidenzia, in particolare, al riguardo, che uno dei testi escussi sul punto ha "saputo solo riferire che - in forza del rapporto originario - i OL pagavano un estaglio di 4 quintali di grano per ognuno dei 17 tumoli di terreno del fondo, e che la rimonda era a carico dei OL", "dalla scrittura privata [del 1952] risulta che l'estaglio era stato invece pattuito in misura fissa (18 quintali di grano oltre i carnaggi) e che la rimonda doveva essere fatta da persona di fiducia del concedente".
"In queste condizioni - hanno concluso i giudici del merito - è rimasto sfornito di prova l'assunto del OL essere il rapporto di affitto successivo alla scrittura privata del 1952 lo stesso di quello prima intercorrente tra i danti causa delle odierne parti, donde la conferma sul punto della sentenza impugnata, pur con integrazione della motivazione".
3. Il ricorrente principale censura, nella parte de qua, la sentenza gravata, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203, 1230 e 1231 c.c., 2697 c.c., 116 c.p.c.", nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia".
Si osserva, infatti:
- giusta una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, la data di inizio del rapporto agrario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203 va riferita, innanzi tutto, al momento genetico del rapporto, ossia al momento in cui il conduttore si è in concreto installato sul fondo, con correlativa perdita di disponibilità di questo da parte del concedente, indipendentemente dalla circostanza che dopo la stipulazione dell'originario contratto siano stati conclusi nuovi accordi, parzialmente modificativi, per quanto attiene all'estensione del fondo, o che siano intervenute delle novazioni soggettive del rapporto stesso;
- non esiste, nel contratto del 1952 alcuna novazione del precedente rapporto del 1939, non integrando elementi novativi gli elementi indicati in sentenza (durata del contratto, entità dell'estaglio, corresponsione di carnaggi, modalità di conduzione del fondo, rimonda e gli innesti degli alberi, manutenzione del fabbricato rurale);
- pur avendo le IG prodotto la scrittura del 1952 le stesse non hanno mai dedotto, ne' provato l'avvenuta novazione del precedente rapporto.
4. Al fine di resistere all'avverso ricorso le concedenti IG oppongono:
- da un lato, che anteriormente al giudizio, e in particolare nella lettera 7 agosto 1987 si affermava, da parte di esse concludenti che il rapporto inter partes aveva avuto origine il 1° settembre 1952 e controparte nulla aveva contraddetto, anteriormente al giudizio e, in particolare, in sede di tentativo di conciliazione;
- dall'altro, che, comunque, il ricorso di controparte, anche se fondato in diritto deve essere rigettato perché la sentenza impugnata, eventualmente erronea in diritto, è corretta nel dispositivo, atteso che una tempestiva disdetta, era stata già inviata con lettera 7 agosto 1987, cui aveva fatto seguito la comparizione delle parti innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203. 5. Nessuno dei riferiti rilievi coglie nel segno.
5.1. Non controversa, in causa, la ritualità delle difese svolte dai convenuti OL, quanto alla effettiva data di inizio del rapporto oggetto di causa, cioè il rispetto, da parte loro, dei principi di cui all'art. 416 c.p.c. si osserva che sono palesemente irrilevanti, al fine del decidere, le difese e gli eventuali silenzi della parte anteriormente alla instaurazione del giudizio. È evidente, pertanto, che non possono trarsi elementi di decisione dalla mera circostanza che ne' nel 1987, cioè nove anni prima della introduzione della lite, ne' a seguito della lettera di disdetta del 1995 i OL abbiano stragiudizialmente svolto quelle difese poi, invece, coltivate in sede contenziosa.
Anche a prescindere da quanto precede non può non evidenziarsi la inammissibilità della deduzione in esame, involgente nuovi accertamenti di fatto, anche atteso che la stessa non risulta affrontata dalla sentenza gravata, e le IG non hanno dedotto, come era loro puntuale onere, di avere rappresentato la circostanza in sede di appello (Cass. 12 settembre 2000 n. 12025, nonché da ultimo, Cass. 9 aprile 2001 n. 5255, specie in motivazione).
5.2. Quanto, ancora, all'esistenza di una disdetta per la data del 10 novembre 1992, intimata con lettera del 7 agosto 1987, la deduzione è inammissibile.
Come risulta dalla sentenza in questa sede gravata, nonché dalla stessa esposizione dei fatti della causa contenuta nel ricorso incidentale delle IG (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 366, n. 3 c.p.c.), queste ultime hanno promosso, in prime cure, il presente giudizio sull'assunto, da un lato, che il contratto di affitto inter partes fosse sorto nel 1952, dall'altro, che esse concludenti avevano intimato rituale disdetta con lettera 27 ottobre 1995 per la fine dell'annata agraria 1995 - 96. In relazione a tali petitum e causa petendi il giudizio si è svolto, in sede di merito, sulla verifica delle riferite circostanze di fatto.
Certo quanto sopra è palese la inammissibilità della deduzione in esame atteso che non possono prospettarsi, per la prima volta in sede di legittimità, questioni fondate su elementi di fatto (nella specie: esistenza di una disdetta diversa da quella azionata in sede di merito e tenuta presente dal giudice) non accertati dal giudice del merito.
6. Precisato quanto sopra osserva la Corte che il ricorso principale, sopra riassunto, è fondato, e meritevole di accoglimento.
Deve ribadirsi, a questo riguardo - in particolare - che a norma dell'art. 2, l. 3 maggio 1982, n. 203, i contratti di affitto a coltivatore diretto, stipulati anteriormente ed in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, hanno una ulteriore durata (variabile) con riferimento all'anno in cui ha avuto inizio il "rapporto".
Deve ritenersi, pertanto, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che il legislatore ha inteso fare riferimento all'epoca in cui, in base ad un valido titolo negoziale, un certo conduttore o una certa famiglia si è in concreto installata nel fondo, con correlativa perdita della disponibilità di questo da parte del concedente, ed attribuire rilevanza, ai fini della durata, alla continuità del rapporto a partire da tale epoca, indipendentemente dalla circostanza che, dopo la stipulazione dell'originario contratto, siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto attiene la estensione del fondo o che siano intervenute novazioni soggettive del rapporto stesso, per il subentro di discendenti (Cass. 15 febbraio 1996 n. 1162; Cass. 2 giugno 1998 n. 5398). Al riguardo ciò che rileva - al fine di stabilire la data di inizio del "rapporto" - è l'unicità del rapporto, non nel senso della sua assoluta identità soggettiva ed oggettiva nel corso del tempo, bensì nel senso del suo perdurare malgrado qualsiasi modificazione intervenuta.
Deriva, da quanto precede, che qualsiasi accordo contrattuale - successivo al sorgere del rapporto - non esclude la "continuità" del rapporto stesso, se non ne sia derivata l'estinzione del precedente e la costituzione di uno del tutto nuovo, senza che, in particolare, rilevi il mutamento dei soggetti, se questo venga ad innestarsi nell'originario rapporto contrattuale, senza dare vita ad un rapporto autonomo, in virtù di accordo novativo che abbia fatto venire meno gli effetti dell'originario contratto ponendone in essere uno diverso (Cass. 8 agosto 1995 n. 8685). Pacifico quanto precede sono evidenti gli errori di diritto in cui sono incorsi i giudici del merito, allorché hanno affermato che era rimasto sfornito di prova l'assunto del OL e in particolare la tesi secondo cui il rapporto di affitto successivo alla scrittura privata del 1952 era lo stesso di quello già intercorrente tra le parti dal lontano 1939 - 40.
In primo luogo è palese che una volta accertato che la famiglia OL era insediata sul fondo ora oggetto di controversia in forza di contratto di affitto agrario quantomeno a far tempo dall'annata agraria 1939 - 40 era onere delle IG eccepire e adeguatamente dimostrare che nel corso del tempo detto rapporto era stato "novato" così profondamente, da estinguersi con conseguente nascita di un diverso rapporto di affitto, e non certamente - come assunto dalla specie dalla Corte di appello di Caltanissetta - che era onere del OL dare la prova [negativa] che il rapporto non aveva subito novazione, nel tempo.
In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che come non costituisce novazione la trasformazione ex lege di un rapporto di mezzadria in affitto (con conseguente mutamento della stessa causa del contratto) (cfr., al riguardo, Cass., sez. un., 28 novembre 1994 n. 10130, da cui prescinde totalmente la pronunzia in questa sede gravata), a maggior ragione è irrilevante, al fine di ritenere "nuovo" un certo rapporto di affitto, rispetto al precedente la circostanza che siano mutate alcune clausole del contratto stesso, come - ad esempio - quella relativa al corrispettivo dovuto dall'affittuario, o quella disciplinante alcuni obblighi, assolutamente marginali rispetto all'economia del contratto, rispettivamente a carico di una o dell'altra parte. La sentenza gravata, che non si è attenuta ai richiamati principi di diritto e che è stata resa, altresì, totalmente prescindendo da una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, sopra richiamata, in conclusione, deve cassarsi, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla stessa sezione specializzata agraria presso la Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione per l'esame della controversia alla luce dei principi sopra indicati.
7. Passando all'esame del ricorso incidentale condizionato si osserva che i giudici del merito hanno, in limine, dichiarato inammissibile la domanda delle concedenti IG volta a sentir condannare il OL al rilascio del fondo oggetto di controversia sul rilievo che costui, non essendo coltivatore diretto, non aveva titolo per continuare nel contratto in questione, ostandovi l'art. 49, ultimo comma, della l. 3 maggio 1982, n. 203, perché proposta per la prima volta in grado di appello, in violazione della regola di cui all'art. 437 c.p.c.. 8. Tale capo della sentenza impugnata è censurato dalle ricorrenti incidentali le quali lamentano, in particolare, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. "falsa applicazione degli articoli 345 e 437 c.p.c. e 2697 c.c. e 360 n. 5 c.p.c. per motivazione insufficiente e contraddittoria".
Si osserva, infatti, da un lato, che con lettera 7 ottobre 1987 esse concludenti avevano contestato alla ON e al OL di qualificarsi arbitrariamente conduttori del fondo, per cui la domanda di rilascio partiva da tali presupposti, dall'altro, che era onere del OL provare la propria qualità di coltivatore diretto.
9. La deduzione è infondata.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, direttamente esaminabile in questa sede, prospettandosi un error in procedendo le IG avevano affermato: "detto fondo [di proprietà delle ricorrenti IG] è condotto in affitto dai .. ON ME e OL GI, i quali si sono dichiarati nel contesto del verbale n. 176 di tentativo di conciliazione redatto presso l'Ispettorato Provinciale della Agricoltura e Foreste di Caltanissetta di data 26 ottobre 1987, la prima quale coltivatrice manuale della terra e il secondo collaboratore alla conduzione, aventi titolo alla prosecuzione del contratto di affitto già stipulato in data 1° settembre 1952 dal loro dante causa OL OR (marito della prima e padre del secondo). La proroga del relativo contratto, ai sensi dell'art. 2, l. n. 203 del 1982 andrà a scadere con la fine dell'annata agraria 1995-96 e cioè il 10 novembre 1996". Esposto, ancora, "ritenuto che le proprietarie ... non intendono rinnovare la scadenza il contratto, le stesse con lettera raccomandata r.r. del 16 marzo 1995 hanno intimato regolare disdetta agli affittuari ...", il ricorso contiene le seguente conclusioni "ritenere e dichiarare che il contratto di affitto per cui è causa, già stipulato in data 1° settembre 1952 ... andrà a scadere con la fine dell'annata agraria 95/96. Conseguentemente ritenere e dichiarare risolto tale contratto di affitto con la decorrenza dal 10 novembre 1996 ...".
Pacifico quanto sopra è palese:
- da un lato, che la deduzione volta ad accertare che il OL non avesse la qualità di coltivatore diretto, estranea al ricorso introduttivo, è stata inammissibilmente e in violazione del precetto di cui all'art. 437 c.p.c. introdotta in causa, per la prima volta, in grado di appello (per cui correttamente quei giudici hanno dichiarato inammissibile la nuova domanda);
- dall'altro, che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto sussistenti, in capo al OL, la qualità di coltivatore diretto, certo essendo che nessun onere, al riguardo incombeva sullo stesso, avendo le attrici, sin dal ricorso introduttivo, impostato tutte le proprie difese (qualità di affittuari coltivatori diretti in capo al OL e alla ON, domanda di cessazione del rapporto di affitto per la data del 10 novembre 1996) su circostanze incompatibili con il disconoscimento di detta qualità in capo ai resistenti (cfr., Cass. 13 febbraio 1999 n. 1213; Cass. 15 gennaio 1996 n. 266). Risultato infondato, il ricorso incidentale deve rigettarsi e la causa, come anticipato, va rimessa, per nuovo esame, alla stessa sezione specializzata agraria presso la Corte di Appello di Caltanisetta, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale;
accoglie il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla stessa sezione specializzata agraria presso la Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 7 giugno 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 AGOSTO 2001.