Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/1993, n. 459
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Sentenza 29 ottobre 1993

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In materia di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro, sì che la condotta contraria, oltre che integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., si atteggia anche ad elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il delitto di lesioni di cui all'art. 590 cod. pen..

Le contravvenzioni previste in materia antinfortunistica, nonostante la similarità della protezione cui tendono con l'oggetto del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., si distanziano da questo, oggettivamente, in quanto non prevedono il verificarsi di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e si connotano per la semplice colpa che è sufficiente a caratterizzare l'elemento soggettivo.

In materia di norme antinfortunistiche l'art. 437 cod. pen. prevede, tra l'altro, l'omessa collocazione di impianti di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro. La condotta omissiva che caratterizza la fattispecie nel senso specificato si sostanzia in un comportamento che pone in pericolo la pubblica incolumità con la consapevolezza di tale pericolo (dolo), nonostante la quale non si adempie l'obbligo giuridico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/1993, n. 459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 459
    Data del deposito : 29 ottobre 1993

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