Sentenza 29 ottobre 1993
Massime • 3
In materia di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro, sì che la condotta contraria, oltre che integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., si atteggia anche ad elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il delitto di lesioni di cui all'art. 590 cod. pen..
Le contravvenzioni previste in materia antinfortunistica, nonostante la similarità della protezione cui tendono con l'oggetto del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., si distanziano da questo, oggettivamente, in quanto non prevedono il verificarsi di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e si connotano per la semplice colpa che è sufficiente a caratterizzare l'elemento soggettivo.
In materia di norme antinfortunistiche l'art. 437 cod. pen. prevede, tra l'altro, l'omessa collocazione di impianti di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro. La condotta omissiva che caratterizza la fattispecie nel senso specificato si sostanzia in un comportamento che pone in pericolo la pubblica incolumità con la consapevolezza di tale pericolo (dolo), nonostante la quale non si adempie l'obbligo giuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/1993, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1993 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 29-10-93 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SEZIONE SENTENZA
N. 1008 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Stanislao Sibilia Presidente
1. Dott. Vincenzo Valente Consigliere REGISTRO GENERALE
« Mario Schiawitti N. 21832/9 2.
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3 . QU LI
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CORTE SUPREM
Francesco Sabatini 4. »
Rilascia dio ha pronunciato la seguente al C
2000 per SENTENZA
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
BA Francesco n. 15-10-1950 ai.
Ri 压 st 2000
GIU. 1994 IL CANCELLARĒ
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 20-5-93
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Mar vello che ha concluso per ass limitatamente al seats i all'art. 437 C.P.; rigetto pul usto Udit O difensore RR UR francesco, citernto colpevole des resti di cui agli artt. 510 co. 3 & 437 co.
2. C.P., DT e stato condannato dal Tribunale di Foggia alla pena di un di reclusione per il rento e di mesites di reclusio ne perрично il secondo (in concorso delle alternantige. neriche e del Sauno risarcito prevalen ti sulle aggravanti e col beneficio Sella so, spensione condizionale Sella pena). Sull'appello dell'imputato, la sentenza (emessa in data 8-5-91) è stata riformata funicamente in ordine all'entita Sella pena, If ridotta a complessivi mesi 5/ah reclusione Agromi 20 reato). perle lesion; mesi 5i5 per l'altro
Awerso la sentensa di II grado, umissa alla Corte di Appello di Bari in data 20-5-
93, ha proposto ricorso il difensore il difensore Sell'impre tato.
Premesso che il grave infortunis occorso a bel. lucci GI tamputazione Sella mang dell'importanto Bellucery sinistra) Ich era u dipendente è addeb n forse a tersi,tabile allo stesso o forse e nou all' Urbano, deduce che la Corte Si Appello Bari ha ancorato la responsabilità" "ſell'impurs прено tato all'obbligo (non adempinto) Sel datore y di lavoro digarantire la sicurezza sul posto di lavoro anche eventuali imprudence per del lavoratore, così dando un erronea interpretasione della legge perrale e facena derivare una sorta di responsabilità oggettita бі incapo all' Urbano le lesioni subite perdal dipendente a causa del mancato ri. spetto di precise Sirettive da his impartite. La Corte Si Appello, non rinnovando il dibattimen to, non ha accertato quest'ultima cincestar. So e, conseguentemente, la mancausa di На
golpa. Quanto al reato di cui all'art. 437C.A. sostiene che la norma pumice chi omette di congegras destinati collocare a быprevenice or pastica infortuni sul lavoro, ovvero live muove o li Sanneggia;
nella specie, l'appa pecchino consisteva in tritacarne equindi rappresentava solo and struc формальновно mento di lavoro;
si che nel caso in oggetto si è potuta verificare solo violazione di norme in materia di prevensione infortuin. E mancata qualsiasi prova sel dolo che caratteris inquestions.za l'omissione sauzionata dalla norma Per altro verso, staute l'esignità" Sell'impresa dell' Urbano, non è configurabile il pericolo per la pubblica incolumità a tutela della quale è medisposta la nouna di cui trattasi. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'im pugnata sentenza. HIl ricorso non è fondato - Rileva la Corte The l'art. 437 C.P. prevede, tra l'altro, l'omessa collocazione di impianti o di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul la La condotta omissiva che caratterizza la voro. fattispecie nel seusospecificato si sostauzia in un comportamento che pore in pericolo la pubbli di tale ca incolumità conla сонтреловечка non si apericolo (dolo), nonostante la quale dempia l'obbligo giuridico. La norma è desti, nata a [...] anche il pericolo semplici. di infortuni individuali collegato alla natura rischiosa dell'attività lavorativa e la differ- sibilità di esso non si atteggia in direzione o meno elevato dei lavoratori del пишегоpiù addetti alla specifica mansione, feusi in 'direzione dell' indeterminabilità e dell'intercam biabilità di quelli facenti parte di un coute, sto lavorativo;
si che, la norima è diretta a pre- venire auche il pericolo di semplici infortuni individuali.
Per altro verso, le contravvenzioni previste in materia antinfortunistica, nonostante la la sim larità della protezione cui tendono con l'oggetto del delitto di cui all'art. 437 C.P., si distanziano da questo, oggettivamente, in quanto non prevesous il verificarsi di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità (intera l'espressione nel specifico auxidetto) e si connotano la per seuso semplice colpa che è sufficiente a caratteriz l'elemento soggettivo. кале
Di tali principi ha fatto corretta applicazione l'impugnata sentenza, affermando che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro (si che la condotta contraria, oltre che integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 434 c.p., si atteggia anche ad elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il Selitto di lesioni di cui all'art. 590 c.p. e più specificamente in riferic mento, full reciente emnto del terzo comma diли nella Ц. que sta nouua); e che nel caso in esame почи e "Urba_ no in detta qualità, era ben conscio del pe ricolo perchè in precedenza informato dal 1
l'Ispettorato del Lavoro delle caratteristiche antinfortunistiche che l'attresso, col quale il BE (tra l'altro, di soli tredici anni di età) ha subito lesione traumatica, arrebbe dovuto avere.
Va, dunque, esente di censure la sentence della Corte di Appello di Bari. Il ricorso va, pertanto, rigettato, cou la con pagamento Selle. Sauna Sell'Urbano al spese del procisiments.
P.Q.M.
Lettigli Lutti gli artt. 615 € 616 cpp. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente spese processuali. al pagamento Selle Roma 29-10-93
Il Consigliere est. He Presidente T. LI лее
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 GEN 1994
IL COLLABORATORE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
DI CANCELLERIA Rosa Maria D'Amore