Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2017, n. 3671
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Sentenza 30 novembre 2017

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In tema di sicurezza ed igiene del lavoro, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 19 e ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, l'organo di vigilanza deve ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, con effetto estintivo del reato contravvenzionale, anche in caso di tempestiva eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose con modalità diverse da quelle stabilite nella prescrizione di regolarizzazione. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che la violazione di tale obbligo da parte dell'autorità di vigilanza sia causa di improcedibilità dell'azione penale, potendo l'imputato estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. citato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2017, n. 3671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3671
    Data del deposito : 30 novembre 2017

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