Sentenza 28 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
DIRITTI REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO J ggetto0 4 4 6 0 % 0 1 LA CORTE SUPREMA DICASS SEZIO PRI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 7952/99 Consigliere Cron. 9666 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Rep. 1513 Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 21/11/00 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA CASSAZIONE A sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio CEDAF IMMOBILIARE Srl, in persona del legale dal Sig. II. SOLE 24 ORE- per diritti L. 3000 #2.8 MAR 2001 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata IL CANCELLIEAE in ROMA VIA DI TORREVECCHIA 179, presso l'avvocato LANARI EGIDIO, che la rappresenta e difende, giusta CANCELLERIA delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Richiesta copia studio 2000 in ROMA VIA SALARIA 362, presso l'avvocato DE dal Sig. OF BENEDETT per dirity L. 3000 2155 BENEDETTI BONAIUTO PIERO, che lo rappresenta e difende IL CANCELLIERE -1- unitamente all'avvocato FIORI SERGIO, giusta procura speciale per Notaio Carlo Boggio di Torino rep. n. 77660 del 5.5.1999; - controricorrente avverso la sentenza n. 686/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata l'11/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lanari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato De Benedetti Bonaiuto, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 13-2-1995, la Cedaf Immobiliare s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Crema l'Istituto Bancario San Paolo di Torino per sentirla condannare al pagamento in suo favore di £. 12.000.000.000 (dodici miliardi) a titolo di risarcimento danni;
sosteneva la società istante che, contrariamente a quanto pattuito, l'Istituto non aveva “posto all'incasso" e non aveva "commercializzato" tre assegni, tratti su una banca inglese dell'importo complessivo di 1500 sterline, con conseguente omessa erogazione nei suoi confronti di un mutuo (di cui gli assegni costituivano la prima tranche) di dodici miliardi da parte di un istituto di credito londinese ed il fallimento, stante l'impossibilità di pagare i creditori, di due società affiliate. Costituitosi l'Istituto, l'adito Tribunale rigettava la domanda. A seguito delle impugnazioni proposte, in via principale, dalla Cedaf ed, in via incidentale, dall'Istituto ( avente ad oggetto la sola liquidazione delle spese di primo grado), la Corte d'Appello di Torino, con la decisione in esame, rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale;
riteneva, in particolare, la Corte territoriale non provata la sussistenza di un contratto di mandato con l'Istituto in ordine alla negoziazione di detti tre assegni. Ricorre per cassazione, con quattro motivi, la Cedaf;
resiste l'Istituto Bancario San Paolo di Torino con controricorso. La ricorrente ha, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale deciso "ultra petita". Con il secondo motivo si deduce "l'errata interpretazione delle prove scritte ed orali" ed il relativo difetto di motivazione in ordine alla conclusione del mandato in questione. Con il terzo motivo si sostiene, senza ulteriori specificazioni, l'omesso esame dei motivi dell'atto di appello (escluso il punto 7), nonché la violazione dell'art. 113 c.p.c. per non avere la Corte territoriale applicato “le norme di diritto”. Con il quarto motivo si deduce "l'eccessiva ed ingiusta liquidazione delle spese di giudizio di primo e secondo grado". Nel controricorso, tra l'altro, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura al difensore e per la genericità dell'esposizione dei motivi. Preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, essendo la procura al difensore, riportata a margine dello stesso, logicamente, oltre che "documentalmente", riconducibile all'intento della ricorrente società, quale legalmente rappresentata, di delegare lo stesso difensore all'assistenza nella presente fase di legittimità e consentendo, comunque, la formulazione degli addotti motivi, nel loro complesso, di individuare il thema decidendum, deve osservarsi, però, che il ricorso non è meritevole di accoglimento. Deve, innanzitutto, evidenziarsi come la Corte territoriale, sulla base di un completo esame delle risultanze processuali (in particolare le circostanze atte ad escludere la conclusione di un contratto di mandato), con ampie e logiche argomentazioni, tali da rendere agevole l'identificazione del percorso decisionale, ha, con conferma di quanto statuito in primo grado, rigettato la domanda della odierna ricorrente, ritenendo non adempiuto il relativo onere probatorio;
ne deriva, per quanto in particolare prospettato nei primi tre motivi, aventi tutti ad oggetto, nell'ambito del prospettato difetto di motivazione, la richiesta di riesame degli elementi “di fatto” ( dall'essere gli assegni sbarrati o meno alle modalità dell'incontro tra un delegato della Cedaf ed un funzionario dell'Istituto) posti a fondamento della pronuncia in esame, che altri accertamenti in proposito questa Corte non può assolutamente compiere. Inoltre, vanno ulteriormente rilevati i profili di inammissibilità del primo motivo, non avendo la ricorrente specificato le ragioni in base alle quali la Corte di merito avrebbe deciso “ultra petita” (a parte una generica esposizione di alcune circostanze), del secondo motivo, per quanto sopra esposto in ordine al riesame dei "fatti", del terzo motivo, non potendosi in sede di ricorso di legittimità enunciare le censure unicamente per relationem e del quarto motivo, essendo parimenti insindacabile presso questa Corte la liquidazione delle spese processuali ove, come nel caso di specie, vi è adeguata e sufficiente motivazione sia riguardo alla rideterminazione delle spese di primo grado (oggetto dell'appello incidentale), che con riferimento a quelle di secondo grado sulla base del principio della soccombenza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive £25.228.300 di cui £.25.000.000 per onorario. In Roma, il 21-11-2000 Il Presidente L'estensore ProraПога. К CANCELLERA 2001 IL CANCELLIERE IN MAR DEPOSITATA NUZZOflarie 8 2 CANCELLIERE Oggi, Dilizzo ного м 1 hoooo 0 2 . T R A P 290000 R A T N 4 E ......) 6 o E versate S. i 0 r L 2 0 e L .0 E S ILA tit. D 0 M 9 2 TA in O I N C to A p I 8.0 V e F F istra T S F O / N 96 a D U I N c H ia O eg C z ain. 1 S I a B O r R U Z C A D R n . o lire p M s r. e ( R : D || (