Sentenza 11 marzo 2011
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'abuso di prestazioni d'opera trova applicazione in riguardo a quei rapporti giuridici che, regolati da contratti di diritto privato, comportano l'obbligo di "facere" e quindi di prestazione d'opera come il rapporto di mediazione, atteso che detta circostanza implica un concetto più lato di quello civilistico di locazione d'opera e comprende tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno presti ad altro la propria opera.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2011, n. 24102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24102 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 11/03/2011
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 649
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 39061/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) AR AT N. IL 13/07/1977 C/;
2) PE SS N. IL 25/04/1971 C/;
3) TT DA N. IL 24/05/1975 C/;
avverso la sentenza n. 783/2010 TRIBUNALE di BERGAMO, del 17/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza 17.3.2010 con la quale il Tribunale di Bergamo, in via preliminare dichiarava il non doversi procedere nei confronti di AR AT, EL ES e TT IL in ordine al delitto di cui agli artt.110 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 11, per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela.
L'ufficio ricorrente denuncia il vizio di erronea applicazione della legge penale, perché il giudice del merito, senza tenere conto della valenza giuridica del concetto di "abuso di prestazione d'opera", di cui all'art. 61 c.p., n. 11, ha escluso la suddetta aggravante in relazione al rapporto di "mediazione" intercorrente fra gli imputati e la persona offesa del reato, con conseguente estinzione del reato di truffa aggravata, per intervenuta remissione della querela. Il ricorso è fondato e conformemente alle richieste del Pubblico ministero di udienza, la sentenza va annullata. Infatti, è ius receptum il principio per il quale "L'aggravante dell'abuso di prestazioni d'opera implica un concetto più lato di quello civilistico di locazione d'opera, comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera. Ne consegue che sono ricompresi in tale concetto anche i contratti di diritto privato nei quali i rapporti giuridici da essi regolati comportano l'obbligo di "facere" e, quindi, di prestazione d'opera, come il rapporto di mediazione". in tal senso v. Cass. Sez. 5^ 22.1.2001 n. 24997; Cass. Sez. 2^ 23.9.2005 n. 42352; Cass. Sez. 2^ 13.12.2005 n. 5257. Infatti se è vero da un lato che il mediatore ex art. 1754 c.c., è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, pur tuttavia, va altresì rilevato come la disciplina codicistica civile (richiamata proprio nel provvedimento impugnato) detti una serie di regole di comportamento e di obblighi giuridici (ai quali il "mediatore" deve dare adempimento), tali da giustificare la sussistenza fra le parti di quel particolare rapporto di fiducia che trova la sua maggior tutela nella previsione di cui all'art. 61 c.p., n. 11. Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011