Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12614 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL PO LO1 2 614 /03 LA CORTE SUPRE DY CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 24650/01 Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.26496 - Consigliere Dott. Michele LO PIANO Rep.3348 - Consigliere Dott. Ennio MALZONE Ud. 11/12/02 Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, difeso SALVINO GRECO, giusta dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente -
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, con sede in Trieste in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENETO 7, presso TARTAGLIA, che lo lo studio dell'avvocato PAOLO 2002 difende, giusta delega in atti;
2511 controricorrente nonchè
contro
TT NI;
intimato avverso la sentenza n. 2439/00 della Corte d'Appello di ROMA, sezione quarta civile emessa il 4/7/2000, depositata il 12/07/00; RG.134/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato TARTAGLIA PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 1MARINELLI che ha concluso Vincenzo Generale Dott. rigetto del ricorso. der SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20.11.1989 Co- lagrossi DA conveniva davanti al Tribunale di Roma IA OL e le Assicurazioni Generali spa per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Fiat Regata tg. Roma 62144F in un incidente avvenuto in Sulmona il 4.1.1989 per colpa del IA, conducente e proprietario del veicolo Fiat Fiorino tg. AQ 157874, che aveva invaso la corsia percorsa da esso istante nell'affrontare una curva ad elevata velocità ed era venuto a collisione con la sua autovettura. Costituitisi in giudizio il IA confermava la dinamica dell'incidente come descritta dall'attore, mentre la società assicuratrice contestava la fondatez- za della domanda e ne chiedeva il rigetto. Espletata l'istruttoria, il Tribunale con sentenza del 25.11.1997 rigettava la domanda. La decisione veniva appellata dal soccombente e la Corte d'appello di Roma con sentenza del 12.7.2000 ri- gettava il gravame. Avverso tale sentenza lo stesso CO DA ha proposto ricorso per cassazione affidato a due moti- vi. Resiste con controricorso la soc. Assicurazioni Ge- nerali spa, illustrato da memoria. L'altro intimato IA OL non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa e SS. th applicazione degli artt. 5 1. n. 39/1977, 2733 C.C., C.C., 112 c.p.c., 2054/ in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha ritenuto erroneamente che il modello di constatazione amichevole (mod. CID) non potesse costituire prova do- cumentale idonea a dimostrare la responsabilità esclu- Sinistro siva del IA nella causazione del/de quo e deduce che sono state sconfessate le risultanze storiche del detto modello sulla base di una prova testimoniale inammissibile e dal tenore assolutamente inconferente con gli atti di causa. Il motivo non può trovare accoglimento. 11 Va osservato in primo luogo che la valutazione del- le prove testimoniali è deducibile in sede di legitti- mità solo nei limiti della mancanza, insufficienza о contraddittorietà della motivazione, mentre la censura th di me- di specie attiene al giudizio in sé del giudice rito. In ogni caso, poi, la Corte d'appello non è incorsa nella violazione delle norme quali denunciate dal ri- corrente, ma di esse ha fatto corretta applicazione. In particolare ha osservato, in linea invero con la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 1561/1998), che il verbale di constatazione amichevole del danno da incidente stradale (CID, ex art. 5 1. n. 39/1977), nei confronti dell'assicuratore dell'altro veicolo, costi- tuisce confessione stragiudiziale resa ad un terzo (l'altro conducente), come tale liberamente apprezzabi- le dal giudice (art. 2735 c.c.) per i fatti, sfavorevo- li e favorevoli, ricostruttivi dell'incidente, mentre non ha alcun valore probatorio per i giudizi implicanti valutazioni giuridiche, e quindi per le assunzioni di responsabilità e colpe. Ha rilevato, quindi, che detto modulo, peraltro, diviene idoneo a costituire valida fonte di prova quando sia caratterizzato da elementi che si pongono in contrasto con altre situazioni emer- genti dalle risultanze processuali, mentre le dichiara- zioni e le sottoscrizioni in esso contenute possono co- stituire prova legale fino a dimostrazione del contra- rio da parte dell'assicuratore. Ciò posto, la stessa Corte ha conseguenzialmente escluso nel caso in esame che al suddetto modulo potes- se essere riconosciuta l'efficacia probatoria voluta dal ricorrente, avendo la compagnia assicuratrice for- nito la prova che il sinistro non si era verificato se- condo le circostanze risultanti dallo stesso. Come in- fatti ha rilevato, bastava la considerazione della man- cata presenza di danni sulla vettura investitrice per ritenere del tutto inattendibile il modulo CID in ordi- In particolare ha OS- ne alle modalità dell'incidente. servato che, poiché in tale modulo si ammetteva l'esistenza di un urto, e anche violento, dato che si diceva che "per la botta" la vettura investita fu proiettata nella scarpata, diveniva illogico pensare che il veicolo investitore, nelle condizioni descritte, non avesse riportato alcun danno. Tale motivazione, relativa alle modalità dell'incidente, non viene attinta da specifica censura del ricorrente, che oppone solo una soggettiva diversa 5 valutazione dei fatti, che, come tale, non può compor- tare, in sede di legittimità, un riesame degli stessi, osservandosi al contempo che la dichiarazione di re- sponsabilità a sé sfavorevole contenuta nella comparsa di risposta del IA non può comunque avere valore confessorio, trattandosi di atto riconducibile alla so- la volontà del procuratore. Non è d'altro canto fondato l'ulteriore capo del motivo, sotto il profilo cioè della responsabilità co- munque del IA ai sensi dell'art. 2054 c.c., atte- so che il giudice a quo ha escluso la riconducibilità dei danni dell'autovettura del CO al veicolo Mr condotto dal IA. Con il secondo motivo si denuncia violazione e fal- applicazione dell'art. 244 c.p.c. in relazione sa all'art. 360 n. 3 c.p.c. e omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Assume il ricorrente che la presunzione iu- ris tantum sancita dalla 1. 392/77 [quanto al mod. CID] non poteva essere superata dalla società di assicura- zioni neanche con la prova testimoniale del teste Fat- taposta, in quanto affetta da nullità insanabile per palese violazione del principio del contraddittorio, poiché la prova testimoniale è stata ammessa in assenza della controparte, previa riapertura del verbale di udienza. La censura da disattendere, risultando che la prova testimoniale in questione fu ammessa nel rispetto del contraddittorio delle parti. Afferma infatti il giudice d'appello che, come risultava dai verbali di causa del giudizio di primo grado, all'udienza del 3.6.1991, dopo la chiusura del verbale, lo stesso fu riaperto con la presenza del solo procuratore delle As- sicurazioni Generali e fu ammessa la prova testimonia- le, ma l'ordinanza fu poi revocata dal giudice istrut- tore, proprio in virtù della eccezione sollevata dal procuratore del CO, e fu fissata altra udienza th per consentire alle parti, in contraddittorio, di for- mulare mezzi istruttori, concludendo, in base a tale situazione di fatto, che non doveva ritenersi sussi- stente alcuna nullità che potesse invalidare l'ammissione delle prove stesse, ivi compresa quella testimoniale poi resa dal geom. Fattaposta. Il ricorso va dunque rigettato, compensandosi (tra le parti costituite) le spese del presente giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, 1'11.12.2002 nella Camera di Consi- 7 glio. IL CONSIGLIERE EST. IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 8 R.G.24650 2001 IL PRESIDENTE Viinio fuva DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 8 AGO. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista