Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
Le bottiglie incendiarie cosiddette "molotov" devono considerarsi comprese tra i "congegni micidiali" ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2012, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 12/12/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 3123
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. M. - rel. Consigliere - N. 24997/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) QI AJ nato in [...] il [...];
2) MA LI nato a [...] [...];
avverso la sentenza del 20/12/2011 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo che entrambi i ricorsi, vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20/12/2011, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Brescia del 20/5/2011, concesse a MA LI le attenuanti generiche considerate equivalenti all'aggravante contestata al capo a), riduceva la pena a lui inflitta ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata nella parte in cui QI AJ era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa per i reati loro ascritti.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati e, segnatamente in punto di responsabilità per i reati loro ascritti.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, sollevando i seguenti motivi di gravame: QI AJ.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed ed e) in relazione ai capi h), i), n), o), q) ed r). Ci si duole in particolare dell'erronea interpretazione del concetto di arma esplodente con conseguente erronea qualificazione giuridica dei fatti, rilevando che nessun accertamento è stato effettuato in ordine alla capacità esplodente delle bottiglie incendiarie descritte nell'imputazione e che in relazione ai reati di cui ai capi n) ed o) non è stata trovata alcuna traccia di ordigno.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), in relazione ai reati di cui ai capi e) e d) riqualificati come reati di cui all'art. 635 cod. pen., comma 2, n. 3; si lamenta che, in relazione al fatto di cui al capo e), era emersa una causa accidentale dell'incendio ed in ordine al reato di cui al capo d) non era emerso alcun elemento che consentisse di collegare il fatto agli imputati.
2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), in relazione ai reati di cui ai capi g), e) ed m). Con riferimento al reato di cui al capo g), si evidenzia l'assenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del delitto di tentato incendio e quanto ai reati di cui ai capi e) ed m), si rappresenta che gli stessi andavano ricondotti al reato di cui all'art. 635 cod. pen.. 2.4. Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) in relazione al reato di cui al capo s) per carenza degli elementi dell'idoneità e della direzione non equivoca delle minacce, inidonee ad integrare il delitto di tentata estorsione.
MA LI.
2.5. inosservanza e erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al mancato proscioglimento del ricorrente, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto da QI AJ deve essere rigettato, mentre quello proposto da MA LI va dichiarato inammissibile.
3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso proposto da QI, rileva la Corte che la questione relativa alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi h), i), n), o), q) ed r) con particolare riguardo alla natura delle bottiglie molotov descritte nell'imputazione risulta affrontata in modo esaustivo nella sentenza impugnata, facendosi riferimento, senza che fosse necessario alcun ulteriore accertamento tecnico, al fascicolo dei rilievi tecnici redatto dal SIS del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Brescia, che documenta gli effetti del lancio delle bottiglie incendiarie, la loro composizione e la presenza di materiali infiammabili idonei alla combustione ed all'esplosione della bottiglia. La Corte territoriale, rifacendosi alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha escluso nel caso di specie la configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. che riguarda in genere i materiali esplodenti, cioè tutti quei prodotti, utilizzati per i fuochi d'artificio, che sono privi di potenzialità micidiale, sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione (sez. 4 n. 32253 del 16/6/2009, Rv. 244630); viceversa le bottiglie cosiddette "molotov" sono state da sempre considerate comprese fra i "congegni micidiali" di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 1 (sez. 5 n. 948 del 8/11/1984, Rv. 167608).
3.2. Passando al secondo motivo di ricorso proposto da QI, (a sentenza impugnata fa generico rinvio alla decisione di primo grado nell'ambito della quale si da conto, in relazione ai reati di cui ai capi e) e d), dell'integrazione del delitto di danneggiamento aggravato in luogo di quello originariamente contestato di cui all'art. 424 cod. pen. e degli elementi probatori in forza dei quali i reati sono stati ascritti anche allo QI: si tratta della chiamata in correità de MA rispetto alla quale risultano acquisiti riscontri oggettivi rappresentati dai messaggi minatori, dagli SMS e dai messaggi muti di cui si parla nella sentenza di primo grado. Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici.
3.3. Anche il terzo motivo di ricorso proposto dallo QI costituisce una pedissequa riproposizione dell'analoga questione già sollevata con i motivi di appello e rispetto alla quale la Corte territoriale rende adeguata ed esaustiva motivazione che il ricorrente non prende in alcun modo in considerazione, dando atto che in tutti gli episodi contestati ricorrevano gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di incendio doloso di cui all'art. 423 cod. pen., nella forma tentata in relazione al fatto di cui al capo g), e che non vi erano state conseguenze drammatiche solo per una serie fortuita di circostanze.
3.4. Quanto infine al quarto motivo di ricorso dello QI, la Corte territoriale, facendo riferimento alla riscontrata confessione resa dal coimputato MA LI, rende conto della richiesta di denaro avanzata nei confronti della persona offesa e delle minacce allo stesso rivolte, elementi in forza dei quali si è ritenuto, con argomentare privo di contraddizioni, integrato il delitto di tentata estorsione.
3.5. Il ricorso proposto da MA LI è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c); al riguardo questa Corte ha stabilito che "La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità" (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
4. Tutto quanto sopra detto comporta il rigetto del ricorso proposto da QI AJt e l'inammissibilità del ricorso proposto da MA LI. A ciò consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del solo MA anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di QI AJ e dichiara inammissibile quello di MA LI. Condanna entrambi i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali ed il MA anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2013