Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2001, n. 6528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6528 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
52 8/ 0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 5068/2000 De Musis -· Presidente Dott. Rosario 66 Corrado Guglielmucci - Consigliere 6666 Pasquale Picone Relatore Rep. 6666 Maura La Terza Cron. 14581 6666 Giovanni Mammone Ud. 15.2.2001 at ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DOXA SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta, n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che, unitamente agli avv. Stefano Beretta e Salvatore Trifirò, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 779
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale [in calce alla copia atto notzio France Lupo di Rome in per [_notificata del ricorso drtz 31-5-2000 Rep. ne 32692; -costituito con deposito della procura- nonché
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (INPDAI), in persona del legale rappresentante;
-intimato- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 108 in data 5 marzo 1999 (R.G. 453/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.2.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Beretta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza 12 novembre 1986, il Pretore di Roma respinse la domanda proposta dall'Inpdai nei confronti dell'Inps e della XA s.r.l. per sentir dichiarare l'obbligo di detta società di iscrivere i propri dirigenti presso l'Istituto ricorrente, con la condanna al pagamento dei relativi contributi previdenziali. A seguito di appello proposto dalla parte soccombente, il Tribunale di Roma, con sentenza 12 febbraio 1991, dichiarava l'obbligo della XA s.r.l. di iscrivere i propri dirigenti all'Ipdai fino al 27 marzo 1989 ed all'Inps dal 28 marzo 1989; dichiarava la XA s.r.l. liberata dall'obbligazione di pagamento dei contributi all'Inpdai fino al 27 marzo 1989 a causa del versamento all'Inps dei contributi previdenziali e, quindi, rigettava la domanda di pagamento proposta dall'Inpdai nei confronti della società. Proponeva ricorso per cassazione l'Inpdai per due motivi, dei quali il primo concerneva la statuizione di rigetto della domanda di pagamento proposta nei confronti della XA, mentre il secondo contestava l'affermazione che dal 28 marzo 1989 i dirigenti della società dovessero essere iscritti all'Inps, anziché conservare l'iscrizione allo stesso Istituto. Con sentenza 1° aprile 1996, n. 2974, la Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso ed accolto per quanto di ragione il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato la conservazione dell'inquadramento in atto all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, inquadramento che, invece, restava valido anche dopo tale data, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Viterbo, incaricato di definire la controversia per il "periodo dal 28 marzo 1989 in poi", in applicazione del principio di diritto enunciato, "se del caso all'esito di eventuali accertamenti". L'Inpdai, con l'atto di riassunzione del 26 marzo 1997, ha chiesto dichiararsi la persistenza dello stesso inquadramento, ai fini previdenziali e contributivi, della XA anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e, per l'effetto, condannare la società a pagare all'Istituto i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i dirigenti, con le relative sanzioni. Il Tribunale di Viterbo, in riforma della sentenza del Pretore di Roma, ha dichiarato l'obbligo della XA di iscrivere i propri dirigenti all'Inpdai per il 3 periodo successivo al 27 marzo 1989, con la condanna della società al pagamento dei contributi previdenziali e relative sanzioni. Il Tribunale sulla premessa che, in base alla decisione di cassazione, era suo compito definire la controversia relativa al rapporto contributivo per i periodi successivi al 27 marzo 1989, ha accertato il perdurante inquadramento fra le aziende industriali della XA, sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e dello ius superveniens costituito dall'art. 2, comma 215, della legge 31 dicembre 1996, n. 662; ha condannato la XA a pagare i contributi all'Inpdai per il periodo successivo al 27 marzo 1989, in quanto lo stato di buona fede nell'effettuare i pagamenti all'Inps non poteva più dirsi sussistente per il periodo in questione, atteso che l'Inpdai si era attivato - tra l'altro con ispezione da equiparare ad una messa in mora - per ottenerne il versamento. La cassazione della sentenza è domandata dalla società XA SpA, già XA s.r.l., per un unico motivo di ricorso, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; non si è costituito l'Inpdai, mentre l'Inps si è costituito mediante deposito di procura speciale ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso con il quale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 1189 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - la XA SpA deduce che la sentenza impugnata si è discostata dal principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, che, rigettando il motivo di ricorso dell'Inpdai, aveva definitivamente stabilito l'effetto estintivo dei pagamenti effettuati in buona fede all'Inps; aggiunge che vi è palese contraddittorietà fra la pronunzia di condanna al pagamento dei contributi e la premessa secondo cui la controversia doveva ritenersi completamente definita dalla decisione di legittimità "con riferimento alle domande proposte nel giudizio, stante l'incontestabile impossibilità di ripetere le somme spettanti a titoli di contributi sia verso la XA (per effetto della norma di cui all'art. 1189 c.c.) che verso l'Inps". La Corte giudica il ricorso infondato. Come evidenziato nel descrivere in sintesi i contenuti del motivo di ricorso, malgrado la presenza del richiamo anche della violazione dell'art. 1189 c.c., la sentenza impugnata è censurata esclusivamente sotto il profilo della violazione dell'art. 384 c.c., per non essersi uniformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio. Ma la sentenza di cassazione ha enunciato, in relazione alla statuizione annullata con rinvio, un unico principio di diritto, secondo il quale il terzo comma dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989 comporta l'ultrattività degli inquadramenti disposti 8 in conformità della normativa e dei criteri previgenti. A tale principio si è puntualmente attenuto il giudice del rinvio, dichiarando che la società XA deve iscrivere i propri dirigenti all'Inpdai anche per i periodi successivi all'entrata in vigore della legge indicata. In ordine, invece, alla diversa questione circa l'effetto liberatorio dei pagamenti effettuati a soggetto diverso dal creditore, la Corte di cassazione ha rigettato il motivo di ricorso dell'Inpdai che concerneva la questione stessa, sicché, in difetto di cassazione della sentenza in parte qua, è ovvio che non era giuridicamente configurabile un principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovesse uniformarsi ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Non sono mosse alla sentenza impugnata altre censure, né sotto il profilo dell'ampliamento del tema controverso a periodi contributivi diversi da quelli 5 originariamente compresi nell'oggetto del giudizio;
né sotto quello della violazione dell'art. 1189 c.c., alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità relativamente all'efficacia dei pagamenti a creditore apparente (da non confondere, evidentemente, con il principio di diritto di cui all'art. 384 c.p.c.), ovvero per vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della buona fede del debitore. Nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché l'Inpdai non si è costituito e l'Inps, costituito mediante deposito della procura speciale, non ha partecipato alla discussione orale.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001. beКаргию ве Шинз Il Consigliere estensore Presidente Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 MAG-2004 A IL CANCELLIER I D , O L L O 3 B 3 0 5 1 . . A S T N S R A A 3 ' T 7 , L - L A 8 E S - E 1 D P 1 I S I S I D E N N E G A G S T G O I S E A A O L D P O E M T A I , T L I O L A R R I E D T D D S E I T G O E N E R S E