Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
In tema di mediazione, l'accertamento della esistenza di un nesso di causalità tra l'affare concluso dopo la scadenza del mandato (nella specie, revocato dopo lo spirare del termine convenzionale) e l'attività svolta dal mediatore nel corso del mandato stesso costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 09/05/2008 n° 11521Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4043 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA PR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell'avvocato CAPUZZI FILIPPO GIUSEPPE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CORRADO LOGOZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FR AB, BO OL, IS RA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA, difesi dall'avvocato VALERIA MUSCONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 86/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 29/11/96 e depositata il 31/01/97 (R.G. 1321/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione (not. 23 marzo 1989) AR MA conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna la signora EL RE ed i coniugi GH OL e BI RA e ne chiedeva la condanna al pagamento di una provvigione per l'attività di intermediazione svolta nella vendita di un appartamento sito in Bologna, di proprietà della RE ed acquistato dai GH. I convenuti, costituitisi, contestavano il fondamento della pretesa.
Istruita la lite il Tribunale con sentenza (dep. 7 giugno 1994) condannava i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di lire 7 milioni, con interessi legali e rivalutazione. Tale condanna era consequenziale all'accertamento dell'intermediazione. La decisione era appellata dai convenuti che ne chiedevano la riforma;
resisteva la parte vittoriosa.
Con sentenza (dep. 31 gennaio 1997) la Corte d'Appello di Bologna così decideva:
.rigetta l'appello e rigetta la domanda proposta dalla AR, che condanna alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio (v. amplius in dispositivo).
Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale, rivalutate e riesaminate le risultanze probatorie, perveniva al convincimento che "la successione dei fatti ed i motivi che li determinarono rendono evidente l'assoluta mancanza di un nesso causale diretto o indiretto tra l'attività della AR e la conclusione dell'affare. Al contrario, sussistono prove indiscutibili che l'attività della AR non si era dimostrata efficace e che non ebbe alcuna utilità per la RE". (v. diffusam.ff. 7/10 motivaz.).
Contro la decisione ricorre la AR con unico motivo;
resistono le controparti con controricorso. Le parti hanno prodotto memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Nell'unico motivo si deduce l'error iuris (per la violazione dell'art. 1755 n. 1 c.c.) ed il vizio della motivazione su punto decisivo (il nesso di causalità). La tesi è che vi era un nesso di causalità adeguata e sufficiente tra l'attività posta in essere dalla AR e l'affare concluso dalle parti;
si assume l'irrilevanza del fatto che l'affare venne concluso successivamente alla scadenza del mandato (due mesi dopo) e che l'interessamento delle figlie delle parti, a mandato ormai scaduto, non costituiva un fatto idoneo a interrompere tale nesso causale.
In senso contrario si osserva che l'accertamento del nesso di causalità tra l'affare concluso dopo la estinzione del mandato (revocato dopo lo scadere del termine convenzionale) e l'attività svolta nel corso del mandato, ai fini del criterio della cd. Causalità adeguata (e cioè di una causalità giuridica in relazione alla condotta del mediatore in relazione al cd. Procacciamento dell'affare, nozione che si desume dal primo comma dell'art. 1755 c.c.) costituisce apprezzamento in fatto, da parte del giudice del merito, sottratto al sindacato di legittimità ove congruamente motivato, senza errori di logica giuridica o rilevanti pretermissioni (cfr. Cass. 20 febbraio 1997 n. 1556; 1996 n. 297; 1991 n. 9350, in tema di nesso causale).
Nel caso di specie la Corte d'Appello di Bologna ha dedicato ben tre pagine della sua motivazione per riesaminare analiticamente tutte le risultanze probatorie e per giungere alla conclusione che "sussistono prove indiscutibili per l'attività della AR non si era mostrata efficace e che non ebbe alcuna utilità per la RE". Con tali espressioni, come si evince dal principio in precedenza richiamato, la Corte intende sottolineare la mancata prova del nesso di causalità cd. adeguata (poiché si tratta di nesso di causalità giuridica, essendo riferito ad una attività giuridica e non necessariamente ad un determinismo naturale), secondo un prudente apprezzamento degli elementi di valutazione che sono puntualmente indicati (v. la motivazione relativa alla valorizzazione delle autonome iniziative tra le figlie delle parti interessate all'affare, successivamente all'inutile decorso del mandato di procacciamento dell'affare).
Sussistono giusti motivi in relazione alla natura delle questioni esaminate per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999