Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Per ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare. La prova di tale nesso causale non può tuttavia essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo "post hoc, ergo propter hoc" (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che per dimostrare il suddetto nesso causale non fosse sufficiente la prova, da parte del mediatore, di avere accompagnato l'acquirente a visitare l'immobile, ne' di avere appianato contrasti in ordine alle modalità di pagamento del prezzo, ne' che l'acquirente si era più volte recato nella sede del mediatore).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3285 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 03/02/2022, (ud. 13/10/2021, dep. 03/02/2022), n.3285 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere – Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8033/2019 proposto da: CAV. G.B. DI G. B. & CO. SAS, in persona legale rappresentante Bu.Gi., elettivamente domiciliata presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio MARCHIONNI, e Stefano GRASSI; – ricorrente – contro DEON SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari 35, presso lo studio dell'Avvocato Maria Cristina SALVUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Giampaolo MARDEGAN; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5760 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. ER PREDEN - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
"Agenzia Immobiliare Corso CI, in persona della titolare TA NT in CH", elettivamente domiciliata in ROMA CORSO DI FRANCIA 178, presso lo studio dell'avvocato ER MANCUSI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UL ER, AL MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLLINA 36, presso lo studio dell'avvocato GAETANO JACONO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 50/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 17/12/96 e depositata il 14/01/97 (R.G. 687/90);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/99 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Gaetano JACONO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13 maggio 1983, TA NT CH, quale titolare dell'Agenzia Immobiliare Corso CI, esponeva: -che, in data 16 marzo 1982, aveva ricevuto da CA CE e ER FO l'incarico mediatorio per la vendita di un appartamento sito in Roma, al prezzo di lire 130.000.000, incarico irrevocabile fino al 30.9.1982; - che, nello svolgimento del mandato, l'attrice aveva contattato varie persone interessate all'acquisto, tra le quali i coniugi TR IC e RI MA;
-che i IC an, per atto notaio Giancarlo Pollera avevano acquistato l'immobile, grazie all'interessamento ed all'intervento dell'agenzia istante. Premesso fra l'altro quanto sopra, la parte attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il IC e la MA per sentirli condannare al pagamento della somma di £ 2.600.000, quale provvigione. Resistevano in giudizio i convenuti.
Il Tribunale adito, con sentenza 15 marzo - 19 ottobre 1989, respingeva la domanda, con conseguente condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali.
Proponeva appello l'Agenzia Immobiliare Corso CI. Gli appellati chiedevano il rigetto dell'appello.
Con sentenza 17.12.1996 - 14.1.1997, la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello condannando l'appellante a pagare agli appellati le spese del grado. Nella motivazione detta Corte esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. I testi GI CU e RI AN, entrambi abitanti nel palazzo dove è sito l'appartamento, hanno riferito di avere essi stessi segnalato a PA VE in MA, madre di RI MA, loro condomina, la circostanza che era in vendita l'appartamento del FO, con il quale, quindi, la VE medesima, secondo quanto dalla stessa dichiarato, si mise in contatto, raggiungendo subito l'accordo in ordine al prezzo. II fatto dei contatti diretti tra venditori ed acquirenti ha, inoltre, trovato ulteriore, probante, conferma nelle dichiarazioni rese nella presente fase del giudizio dal FO medesimo. Quanto alle dichiarazioni del teste CH, le stesse sono state giustamente disattese dal Tribunale sia perché il teste, marito della titolare dell'agenzia, ha ammesso egli stesso di coadiuvare la moglie nella gestione dell'agenzia, sia perché in netto contrasto con quanto dichiarato da tutti gli altri testi, che, invece, non si ha motivo di disattendere. Il suindicato teste CH, inoltre, ha fatto riferimento ad una molteplicità di incontri tra le parti, avvenuti nell'ambito dell'agenzia, laddove il venditore FO, ben più attendibile, ha riferito di un solo incontro nella sede dell'agenzia medesima.
Escluso, quindi, che l'appellante abbia messo in contatto le parti, neppure appare provato che l'intervento della società mediatrice sia stata, in qualche modo, determinante nella conclusione dell'affare. Infatti, in ordine al preliminare, il FO, indotto oltretutto dalla stessa appellante, ha riferito che, contrariamente a quanto dedotto al riguardo da quest'ultima, era ferma volontà dei venditori di evitare qualsiasi preliminare, tanto che "quelli dell'Agenzia si meravigliarono che non si volesse fare il compromesso". Relativamente, infine, alla forma del pagamento, il giudice di prime cure ha, correttamente, ritenuto secondaria, nell'economia dell'intero affare, l'eventuale opera svolta dall 'agenzia mediatrice per superare le difficolta' momentaneamente insorte tra le parti, opera, comunque, ad avviso della Corte, non vi è prova, se non nella deposizione del menzionato teste CH, che si è visto essere del tutto inattendibile. In conclusione, è da escludere, nella specie, la sussistenza del dedotto nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare. Contro questa decisione ricorre per cassazione l'appellante predetta con due motivi. Resistono con controricorso il IC e la MA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'agenzia immobiliare denuncia violazione ed errata interpretazione degli art. 1754-1755 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione esponendo tra l'altro le seguenti argomentazioni. Il diritto del mediatore alla provvigione non resta escluso dalla circostanza che le parti contraenti siano state in precedenza tra loro in contatto, sempre che l'intervento del mediatore si sia rivelato determinante per la positiva conclusione delle trattative, qualunque sia stata la natura delle difficoltà che il mediatore abbia contribuito a superare agevolando la realizzazione dell'affare" . Alla luce dell'insegnamento della Corte Suprema di Cassazione (cass. 2814/86, Cass. 297/96, Cass. 5929/79), appare evidente il vizio mi cui è incorsa la sentenza impugnata. Ed invero:
a) non appare rilevante, al fini della valutazione della causalità adeguata, che l'incarico mediatorio fosse stato conferito solo dai venditori, posto che l'attività mediatoria fa svolta dall'Agenzia nel confronti di entrambe le parti. b) Del pari irrilevante è la circostanza secondo cui le parti contraenti furono messe in contatto da terze persone e ciò perché il successivo intervento dell'Agenzia fu determinante e necessario ai fini della conclusione dell'affare, come dichiarato dal teste FO in appello e dallo stesso CH in primo grado. Entrambi i testi hanno infatti confermato che l'intervento dell'Agenzia servì a far raggiungere alle parti un accordo circa il prezzo da pagare, le modalità del pagamento e l'opportimità di procedere direttamente alla stipula del rogito senza sottoscrivere il preliminare di vendita. Dalle deposizioni dei testi (in particolare FO e CH) emerge che l'intervento della Agenzia fu determinante per entrambe le parti ai fini della conclusione dell'affare perché: a) prima del suo intervento le parti non avevano raggiunto alcun accordo ne' sul prezzo, ne' sulle modalità di pagamento;
b) solo a seguito dell'attività mediatoria dell'Agenzía, le parti concordavano il prezzo dell'acquisto, le modalità di pagamento (contante) e l'opportunità di procedere direttamente al rogito senza il preventivo preliminare. Con il secondo motivo, che va esaminato insieme al primo in quanto questo strettamente connesso, la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, esponendo quanto segue. - 1) La sentenza impugnata appare carente e contraddittoria nella motivazione laddove ritiene che l'attività svolta dalla Agenzia sia stata secondaria nell'economia dell'intero affare perché sarebbe stata volta solo a far superare alle parti le difficoltà insorte in ordine alle modalità di pagamento del prezzo, omettendo di considerare che i numerosi incontri avuti dalle parti presso l'Agenzia avevano lo scopo di: a) raggiungere un accordo sul prezzo da pagare;
b) far concordare le modalità di pagamento;
c) predisporre e firmare il preliminare, che poi non fu sottoscritto solo perché i venditori preferivano stipulare direttamente il rogito. In ogni caso, anche qualora l'opera prestata dall'Immobiliare Corso CI si fosse limitata - e ciò non fu - a consentire il superamento del contrasto in atto circa le modalità di pagamento, essa sarebbe stata di per sè sufficiente a far maturare il diritto alla provvigione. Peraltro i fatti di cui è causa sono antecedenti alla L. 03.02.89 n. 39. Prima di detta legge il ruolo del mediatore consisteva unicamente nel mettere in contatto acquirente e venditore, compito posto in essere dalla Agenzia ricorrente, e pertanto erroneamente la Corte d'Appello ha valutato il diritto del mediatore al compenso alla stregua della incidenza della relativa attività sulla conclusione dell'affare. - 2) La sentenza gravata appare altresì carente e contraddittoria nella motivazione nel punto in cui dà pieno credito e credibilità alla deposizione del teste VE - MA, madre della convenuta RI MA, mentre ritiene inattendibile la deposizione resa dallo CH in quanto marito nonché collaboratore della titolare dell'Agenzia. Attesi i vincoli di parentela esistenti tra i detti testi e le rispettive parti in causa, la Corte avrebbe dovuto valutare alla stessa stregua entrambe le testimonianze, ritenendole entrambe credibili, ovvero entrambe scarsamente attendibili. La Corte di merito ha omesso altresì di valutare che le dichiarazioni rese dal teste VE dovevano in ogni caso considerarsi poco attendibili, dal momento che si pongono in contrasto con quanto riferito dal teste FO, della cui attendibilità non può dubitarsi. I due motivi sono privi di pregio per le seguenti ragioni: - a) tutte le argomentazioni fondate su risultanze processuali ed in particolare su testimonianze non adeguatamente e ritualmente riportate, in violazione del principio dell'autosufficienza, sono inammissibili (v. tra le altre Cass. 2965 del 05/04/1997: "Nel giudizio in cassazione il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, ha l'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione, ove occorra, della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative"); - b) l'unica testimonianza riportata in parte è quella del FO;
essa è peraltro priva del requisito della decisività: il fatto che prima dell'incontro presso l'Agenzia non vi fosse accordo tra i contraenti su alcuni punti, non dimostra di per sè che il successivo accordo è dovuto all'intervento dell'Agenzia (la tesi della ricorrente si basa sul principio: post hoc ergo propter hoc e cioè su un errore logico per cui si afferma la assodata sussistenza di un nesso causale laddove vi è invece solo la prova di una mera successione temporale di fatti); - c) l'eventualità che detti incontri presso l'Agenzia siano stati almeno sette non vale di per sè a conferire il carattere della decisività a circostanze che ne sono prive;
-d) le argomentazioni circa il rilievo che l'incarico mediatorio era stato conferito solo dai venditori sono irrilevanti dato che la Corte di merito ha fondato la sua decisione non su ciò (la circostanza viene citata nell'ambito di argomentazioni esposte ad abundantiam), ma sulla mancanza del sopra citato nesso eziologico;
- e) la generica sussistenza di parentela di due testi con alcune delle parti in causa non costituisce una base logicamente valida per sostenere che il Giudice li deve ritenere necessariamente entrambi attendibili od entrambi inattendibili;
-f) quanto all'assunto che del teste FO "non può dubitarsi", va osservato che i rilievi della ricorrente non valgono a mettere in luce vizi logici della sentenza;
-g) una volta assodato che la ricostruzione dei fatti esposta dalla Corte (i contraenti non sono stati messi in contatto dall'agenzia;
non è provato che l'intervento della società mediatrice sia stato in qualche modo determinante nella conclusione dell'affare;
l'esclusione del preliminare si deve alla volontà dei venditori;
l'eventuale opera svolta per superare le difficoltà momentaneamente insorte tra le parti circa la forma di pagamento è secondaria e comunque l'intervento dell'Agenzia non è provato) è immune dai vizi logici e giuridici lamentati ( e che quindi sono tra l'altro prive di pregio le doglianze della ricorrente volte a sostenere che fu grazie alla sua attività mediatoria che le parti si accordarono sul prezzo e sulle modalità di pagamento), vengono a perdere rilevanza le argomentazioni in diritto della ricorrente in tema di rapporto di mediazione;
infatti queste presuppongono ovviamente l'accoglimento della sua tesi in fatto, in quanto, una volta escluso il nesso eziologico in questione, non è in alcun modo sostenibile la sussistenza del diritto alla provvigione.
Il ricorso va dunque respinto e la parte ricorrente va condannata a rifondere ai controricorrenti RO IC e RI MA le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del giudizio di cassazione liquidate in £ 179.000 oltre £ 1.000.000 (unmilione) per onorario.
Così deciso a Roma il 22.1.1999.
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.