Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 0 174 9/0 Composta dagl Pres ente Dott. Vincenzo R.G.N. 9057/98 Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere - 11393/98 Cron. 3667 - Consigliere- Dott. Natale CAPITANIO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere - Ud.27/11/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio domiciliata in ROMA VIA OR EVA, elettivamente dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato # 7 FEB. 2001 IL CANCELLIERE PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato e sul 2° ricorso n° 11393/98 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,2000 4876 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo -1- rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
OR EVA;
intimata avverso la sentenza n. 206/97 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 21/05/97 R.G.N. 376/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- 1 9057/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 21.7.1994 al Pretore del lavoro di Pescara, EV TO conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di accompagnamento. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, disposte due consulenze tecniche, con sentenza del 31.5.1996, condannava il Ministero a corrispondere alla TO l'indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 1993, data a partire dalla quale il secondo perito d'ufficio aveva accertato la della schizofrenia paranoide dalla quale lacronicizzazione ricorrente era affetta. A seguito di impugnazione dell'Amministrazione, il Tribunale D'AS di L'Aquila, dopo aver disposta una nuova consulenza tecnica, sentenza del 23 aprile 1997, in parziale riforma della con decisione di primo grado, condannava il Ministero a corrispondere alla TO l'indennità predetta a decorrere dal 1° maggio 1996. In motivazione il Tribunale precisava di aderire alle conclusioni del CTU nominato in appello, a termini delle quali solo dal maggio 1996 l'evoluzione della malattia aveva portato al definitivo decadere dello stato psichico della TO. detta sentenza l'invalida ha proposto ricorso per Avverso cassazione sostenuto da un unico motivo. Il Ministero dell'Interno ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato sostenuto da due motivi. Motivi della decisione T 2 C Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza. TO,Con l'unico motivo del ricorso principale EV denunciando violazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 149 disp att. c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posticipato la data di decorrenza dell'indennità e sostiene che il Tribunale ha aderito acriticamente alle conclusioni del CTU nominato in appello, senza tener conto dei rilievi specifici alla relazione peritale formulati dalla difesa della invalida all'udienza del 23.4.1997 e senza motivare il rigetto della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica di secondo grado o quantomeno di richiesta di D.Ag. chiarimenti al CTU. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Ministero dell'Interno, denunciando violazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostiene che le relazioni peritali non evidenziano wella specie affatto la necessità di accompagnamento, poiché la richiedente, affetta da malattia mentale, non è incapace di deambulare né di attendere alle elementari necessità della propria persona. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli art. 75 e 83 c.p.c. nonché omessa о contraddittoria motivazione, il Ministero eccepisce la inesistenza о la nullità del rapporto processuale, avendo la parte, affetta da incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante, nonché la nullità о la inesistenza della procura, in quanto rilasciata al difensore direttamente dall'incapace. 3 Nell'ordine logico delle varie questioni proposte dalle parte deve essere esaminato per primo il secondo motivo del ricorso incidentale, trattandosi di questione pregiudiziale. La doglianza è infondata. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce soltanto a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con sentenza di interdizione o di inabilitazione, o quantomeno con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alla persona colpita da incapacità naturale. Ne consegue che detta incapacità, anche se viene accertata nel corso di un giudizio diretto al conseguimento di un beneficio previdenziale о D.Ag. assistenziale, e ancorchè riferita ad un tempo anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, non esclude la capacità della persona fisica di stare in giudizio personalmente e non rende nulla la procura rilasciata dall'assicurato al difensore per il ricorso introduttivo del giudizio, né tanto meno rende nullo il successivo procedimento (Cass. n. 5152 del 1999, Cass. n. 1042 del 1994). Le censure proposte con l'unico motivo del ricorso principale non sono meritevoli di accoglimento. Al riguardo giova precisare che il giudice di merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalle indicazioni della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio (cfr. tra le tante Cass. n. 12630 del 1995, Cass. n. 2114 del 1995, Cass. n. 3711 del 1989). Orbene, le censure che la ricorrente sostiene di aver tempestivamente mosso alla relazione peritale effettuata in grado di appello, e che ha riprodotto nel ricorso per cassazione, sono prive del carattere di decisività, in quanto per la loro genericità non sono idonee a modificare la data di insorgenza della incapacità dell'assistita di attendere alle ordinarie occupazioni, che il perito d'ufficio del Tribunale ha argomentazioni medico D'Ag. individuato nel maggio del 1996 con scientifiche pienamente condivisibili. D'altro canto, la ricorrente non ha formulato seri motivi di doglianza per il mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di espletamento di una quarta perizia, per cui non può che ribadirsi in questa sede che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate o di disporre la rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti, sicchè l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 10972 del 1994). Infondato, infine, anche il primo motivo del ricorso incidentale. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta anche ad un soggetto affetto da malattia psichica, se alla totale inabilità al lavoro per effetto della malattia si aggiunga l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero se il soggetto abbisogna di un'assistenza continua per gli atti quotidiani della vita (Cass. n. 10094 del 1991, Cass. n. 5152 del 1999). Nella specie il consulente tecnico nominato in appello nella sua relazione ha sottolineato che il quadro clinico manifestatosi nel corso della visita medica del maggio 1996 ha evidenziato nella periziata una situazione caratterizzata dalla perdita delle capacità di autonomia in misura tale da poter ritenere le condizioni della TO incompatibili con autonomia un'accettabile Vestrinsecazione dei comuni atti della vita. A queste motivate conclusioni del perito si è correttamente attenuto il Tribunale, le cui valutazioni si sottraggono, pertanto, alle censure del ricorrente incidentale. Per tutte le considerazioni sopra svolte, sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere respinti. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 27 novembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore Uniceurs Tressa Grande Обротім r IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria -7 FEB. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE M E R DI CANCELLERIA P T R O C