CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
BONAVENTURA MARIA, Giudice
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1803/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_8
Ente Nazionale Di Previdenza Ed Assistenza Dei Medici E Degli Odontoiatri -Fondazione Enpam -
80015110580
elettivamente domiciliato presso Ente Nazionale Di Previdenza Ed Assistenza Dei Medici E Degli
Odontoiatri -Fondazione Enpam
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11510/2025 depositato il
19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Roma, Indirizzo_1 riceveva l'intimazione di pagamento n. 09720249111077992/000 per euro 37.288,10 notificata in data 21 ottobre 2024 dall'Agenzia delle entrate Riscossione.
A seguito di tale richiesta il sig. Ricorrente_1 presentava opposizione contestando in via preliminare la mancata notifica degli atti prodromici, cartelle di pagamento, da cui scaturiva l'atto ingiuntivo. In conseguenza di tale mancata notifica degli atti prodromici veniva invocato il difetto di motivazione dell'impugnazione. Gli atti prodomici indicati nell'intimazione di cui si contestano vari motivi di illegittimità sono: 1 – la cartella n.
09720110240540412000 notificata in data 28/07/2012 e relativa a ritenute Irpef. 2 – la cartella n.
09720130174688805000 notificata in data 31 maggio 2013 ed avente ad oggetto quota a fondo generale contributi previdenziali obbligatori 3 - Cartella n. 09720140077967558000 notificata in data 29 settembre
2014 ed avente ad oggetto quota a fondo generale contributi previdenziali obbligatori 4 – la cartella n.097201600910278550000 notificata in data 19/05/2017 e avente ad oggetto il Registro canoni radioaudizioni circolari e televisione. 5 – la cartella n. 09720170009630703000 notificata in data 24 maggio
2017 ed avente ad oggetto imposta di registro del 2013.; 6 – la cartella n. 09720200216748217000 notificata in data 03.02.2022 e relativa a Contravvenzione Cod. Indirizzo_2 .
7 - la cartella n. 09720220070537017000 notificata in data 20/07/2022 e relativa a Tasse automobilistiche del 2020-2019,
8 - Cartella n. 09720230131042388000 notificata in data 19/05/2023 relativa alle tasse automobilistiche del
2021; 9 - l'avviso di accertamento n. TJU057400027/2017 notificato il 3/11/2017; 10 - l'avviso di accertamento n. TJUTJUM001355 notificato il 05/08/2019; 11 - l'intimazione di pagamento n. TK51PPN001972021 atto successivo all'avviso d'accertamento n. TJUTJUM001355/2014. Nel ricorso si rilevava che per le cartelle di cui ai numeri 1,2.4,5,6,7 e 9 vi era pendente ricorso presso la Corte di giustizia Tributaria di Roma.
L'intimazione di cui al punto 11 n. TK5IPPN001972021 era styata oggetto di sentenza presso la CGT di I grado di ROMA, con sentenza n. 6863/20/2024, pronunciata il 14.05.2024 e depositata il 22/05/2024, che dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'atto l'annullamento dello stesso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva contestando la domanda di parte avversa e concludendo, previo doichiarazione di difetto di giurisdizione per le cartelle non di natura triburaria, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Torino si costituiva contestando quanto da parte del ricorrente rilevato in relazione alla cartella di sua competenza quale ente emittente ovvero la cartella n.
09720160091027855. Nello specifico evidenziava che il credito in cartella era soggetto a prescrizione decennale e pertanto essendo riferibile all'anno 2015 non era prescritto. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle entrate direzione Provinciale I di Roma si costituivala cartella di pagamento n.
09720170009630703000. L'Agenzia contestava l'asseria prescrizione del credito vantato e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spedse di giudizio.
La Regione lazio si costituiva per la cartella 09720220070537017000 e 09720230131042388000. L'Ente impositore contestava l'eccezione di prescrizione del credito relativo alle due cartelle in quanto tempestivamente e correttamente notificate nei termini triennali di prescrizione. L'ente concludeva per il rigetto del ricorso. Il giorno 12 novembre 2025 si discuteva la causa 1803/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva in via preliminare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, con riferimento alle cartelle n. 09720130174689805000, n. 09720140077967558000 e n.09720200216748217000, poiché recanti tutte crediti non rientranti nel disposto di cui all'art.2 D.lgs 546/92.
In diritto l'intimazione di pagamento oggi impugnata risulta correttamente motivata e pertanto l'asserito difetto deve essere rigettato.
La motivazione di un avviso di accertamento è ciò che permette al contribuente di capire le ragioni del Fisco
e difendersi efficacemente. L'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) e l'art. 42 del DPR 600/1973, prevedono che l'accertamento deve indicare i presupposti di fatto (le operazioni, i dati o gli elementi che hanno portato alla rettifica), indicare le ragioni giuridiche (le norme applicate e i criteri di calcolo usati) e deve consentire al contribuente di verificare la correttezza della pretesa tributaria. Nel caso in esame parte ricorrente ha ben compreso quanto richiesto nell'atto impugnato sia nell'an che nel quantum tanto da poter opporsi specificando dettagliatamente le proprie ragioni nell'atto introduttivo del ricorso.
In riferimento alle contestazioni relativamente alle cartellee agli avvisi di accertamento le stesse sono inammissibili.
Come ben documentato in atti le cartelle e gli avvisi di accertamento contestati sono stati tutti notificati correttamente al contribuente tanto da non far verificare alcuna prescrizione. La dimostrazione che le cartelle di pagamento e gli accertamenti contenuti nell'intimazione di pagamento sono stati regolarmente notificati rende inammissibile ogni censura avverso atti successivi, che riguardi il merito della pretesa e la legittimità della stessa (anche in termini di intervenuta prescrizione) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992. L 'intimazione di pagamento non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, commi 4 e 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri non rilevati da questa Corte. Dimostrata la correttezza delle notifiche delle relative cartelle, a nulla rilevano ulteriori eccezioni inerenti vizi di merito, essendo esclusa - come precisato dalla Corte di
Cassazione - la possibilità di far valere un'azione di mero accertamento. Tale motivo è assorbente di ogni altra domanda o eccezione.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle n. 09720130174689805000,
n. 09720140077967558000 e n. 09720200216748217000 e rigetta il ricorso nel resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 3.400,00 in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario per l'ADER. Compensa nel resto le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
BONAVENTURA MARIA, Giudice
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1803/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_8
Ente Nazionale Di Previdenza Ed Assistenza Dei Medici E Degli Odontoiatri -Fondazione Enpam -
80015110580
elettivamente domiciliato presso Ente Nazionale Di Previdenza Ed Assistenza Dei Medici E Degli
Odontoiatri -Fondazione Enpam
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111077992000 TRIBUTI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11510/2025 depositato il
19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Roma, Indirizzo_1 riceveva l'intimazione di pagamento n. 09720249111077992/000 per euro 37.288,10 notificata in data 21 ottobre 2024 dall'Agenzia delle entrate Riscossione.
A seguito di tale richiesta il sig. Ricorrente_1 presentava opposizione contestando in via preliminare la mancata notifica degli atti prodromici, cartelle di pagamento, da cui scaturiva l'atto ingiuntivo. In conseguenza di tale mancata notifica degli atti prodromici veniva invocato il difetto di motivazione dell'impugnazione. Gli atti prodomici indicati nell'intimazione di cui si contestano vari motivi di illegittimità sono: 1 – la cartella n.
09720110240540412000 notificata in data 28/07/2012 e relativa a ritenute Irpef. 2 – la cartella n.
09720130174688805000 notificata in data 31 maggio 2013 ed avente ad oggetto quota a fondo generale contributi previdenziali obbligatori 3 - Cartella n. 09720140077967558000 notificata in data 29 settembre
2014 ed avente ad oggetto quota a fondo generale contributi previdenziali obbligatori 4 – la cartella n.097201600910278550000 notificata in data 19/05/2017 e avente ad oggetto il Registro canoni radioaudizioni circolari e televisione. 5 – la cartella n. 09720170009630703000 notificata in data 24 maggio
2017 ed avente ad oggetto imposta di registro del 2013.; 6 – la cartella n. 09720200216748217000 notificata in data 03.02.2022 e relativa a Contravvenzione Cod. Indirizzo_2 .
7 - la cartella n. 09720220070537017000 notificata in data 20/07/2022 e relativa a Tasse automobilistiche del 2020-2019,
8 - Cartella n. 09720230131042388000 notificata in data 19/05/2023 relativa alle tasse automobilistiche del
2021; 9 - l'avviso di accertamento n. TJU057400027/2017 notificato il 3/11/2017; 10 - l'avviso di accertamento n. TJUTJUM001355 notificato il 05/08/2019; 11 - l'intimazione di pagamento n. TK51PPN001972021 atto successivo all'avviso d'accertamento n. TJUTJUM001355/2014. Nel ricorso si rilevava che per le cartelle di cui ai numeri 1,2.4,5,6,7 e 9 vi era pendente ricorso presso la Corte di giustizia Tributaria di Roma.
L'intimazione di cui al punto 11 n. TK5IPPN001972021 era styata oggetto di sentenza presso la CGT di I grado di ROMA, con sentenza n. 6863/20/2024, pronunciata il 14.05.2024 e depositata il 22/05/2024, che dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'atto l'annullamento dello stesso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva contestando la domanda di parte avversa e concludendo, previo doichiarazione di difetto di giurisdizione per le cartelle non di natura triburaria, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Torino si costituiva contestando quanto da parte del ricorrente rilevato in relazione alla cartella di sua competenza quale ente emittente ovvero la cartella n.
09720160091027855. Nello specifico evidenziava che il credito in cartella era soggetto a prescrizione decennale e pertanto essendo riferibile all'anno 2015 non era prescritto. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle entrate direzione Provinciale I di Roma si costituivala cartella di pagamento n.
09720170009630703000. L'Agenzia contestava l'asseria prescrizione del credito vantato e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spedse di giudizio.
La Regione lazio si costituiva per la cartella 09720220070537017000 e 09720230131042388000. L'Ente impositore contestava l'eccezione di prescrizione del credito relativo alle due cartelle in quanto tempestivamente e correttamente notificate nei termini triennali di prescrizione. L'ente concludeva per il rigetto del ricorso. Il giorno 12 novembre 2025 si discuteva la causa 1803/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva in via preliminare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, con riferimento alle cartelle n. 09720130174689805000, n. 09720140077967558000 e n.09720200216748217000, poiché recanti tutte crediti non rientranti nel disposto di cui all'art.2 D.lgs 546/92.
In diritto l'intimazione di pagamento oggi impugnata risulta correttamente motivata e pertanto l'asserito difetto deve essere rigettato.
La motivazione di un avviso di accertamento è ciò che permette al contribuente di capire le ragioni del Fisco
e difendersi efficacemente. L'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) e l'art. 42 del DPR 600/1973, prevedono che l'accertamento deve indicare i presupposti di fatto (le operazioni, i dati o gli elementi che hanno portato alla rettifica), indicare le ragioni giuridiche (le norme applicate e i criteri di calcolo usati) e deve consentire al contribuente di verificare la correttezza della pretesa tributaria. Nel caso in esame parte ricorrente ha ben compreso quanto richiesto nell'atto impugnato sia nell'an che nel quantum tanto da poter opporsi specificando dettagliatamente le proprie ragioni nell'atto introduttivo del ricorso.
In riferimento alle contestazioni relativamente alle cartellee agli avvisi di accertamento le stesse sono inammissibili.
Come ben documentato in atti le cartelle e gli avvisi di accertamento contestati sono stati tutti notificati correttamente al contribuente tanto da non far verificare alcuna prescrizione. La dimostrazione che le cartelle di pagamento e gli accertamenti contenuti nell'intimazione di pagamento sono stati regolarmente notificati rende inammissibile ogni censura avverso atti successivi, che riguardi il merito della pretesa e la legittimità della stessa (anche in termini di intervenuta prescrizione) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992. L 'intimazione di pagamento non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, commi 4 e 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri non rilevati da questa Corte. Dimostrata la correttezza delle notifiche delle relative cartelle, a nulla rilevano ulteriori eccezioni inerenti vizi di merito, essendo esclusa - come precisato dalla Corte di
Cassazione - la possibilità di far valere un'azione di mero accertamento. Tale motivo è assorbente di ogni altra domanda o eccezione.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle n. 09720130174689805000,
n. 09720140077967558000 e n. 09720200216748217000 e rigetta il ricorso nel resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 3.400,00 in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario per l'ADER. Compensa nel resto le spese.