Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 36
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte rileva che l'intimazione di pagamento è correttamente motivata e che le contestazioni relative alle cartelle e agli avvisi di accertamento sono inammissibili in quanto gli atti presupposti sono stati notificati correttamente e non vi è stata prescrizione. L'intimazione di pagamento non è un nuovo atto impositivo, ma un atto successivo che resta sindacabile solo per vizi propri non rilevati dalla Corte.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per le cartelle n. 09720130174689805000, n. 09720140077967558000 e n. 09720200216748217000, poiché recano crediti non rientranti nel disposto di cui all'art.2 D.lgs 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 36
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 36
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo