Art. 296.
(Decreto di sequestro e nomina del sequestratario).
Il sequestro e' disposto dal prefetto, con decreto che ha effetto dalla sua data.
Con lo stesso decreto il prefetto nomina il sequestratario, scegliendolo, preferibilmente, tra i funzionari dello Stato o di enti pubblici, in attivita' di servizio o a riposo.
Eccezionalmente, possono essere nominati sequestratari i detentori dei beni sequestrati.
Se beni appartenenti ad una persona di nazionalita' nemica si trovano nel territorio di piu' provincie, il Ministro delle finanze ha facolta' di nominare un sequestratario unico, in sostituzione di quelli nominati dai prefetti, a norma delle disposizioni precedenti.
In tal caso, il Ministro stabilisce a quale intendente di finanza spetti la vigilanza.
Nel caso preveduto dal comma precedente, il sequestratario, con l'autorizzazione dell'intendente di finanza, puo' delegare un suo rappresentante nel luogo dove non ha la sua residenza.
(Decreto di sequestro e nomina del sequestratario).
Il sequestro e' disposto dal prefetto, con decreto che ha effetto dalla sua data.
Con lo stesso decreto il prefetto nomina il sequestratario, scegliendolo, preferibilmente, tra i funzionari dello Stato o di enti pubblici, in attivita' di servizio o a riposo.
Eccezionalmente, possono essere nominati sequestratari i detentori dei beni sequestrati.
Se beni appartenenti ad una persona di nazionalita' nemica si trovano nel territorio di piu' provincie, il Ministro delle finanze ha facolta' di nominare un sequestratario unico, in sostituzione di quelli nominati dai prefetti, a norma delle disposizioni precedenti.
In tal caso, il Ministro stabilisce a quale intendente di finanza spetti la vigilanza.
Nel caso preveduto dal comma precedente, il sequestratario, con l'autorizzazione dell'intendente di finanza, puo' delegare un suo rappresentante nel luogo dove non ha la sua residenza.