Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
La notificazione al difensore è legittimamente eseguita a mezzo di telefax anche quando riguardi un atto diretto all'imputato, atteso che anche in tal caso destinatario della notifica è comunque il difensore e non l'imputato. (Fattispecie relativa alla notificazione mediante consegna al difensore della citazione nel giudizio appello dell'imputato per l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto da quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2008, n. 41051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41051 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 02/10/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1649
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 2639/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori dell'imputato ID AZ, nato a [...] il [...] e del responsabile civile S.p.A. Casa di cura VILLA TORRI;
avverso la sentenza pronunciata in data 24 maggio 2006 dalla Corte di appello di Bologna;
udita la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore della parte civile DO TT RU, avv. GAMBERINI Alessandro di Bologna, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili CA GI, CA SA e CA LI, avv. Ferdinando DI FRANCIA di Bologna che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili CA RT,0 CA RA e CA ET, avv. Dario PICCIONI di Roma che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di fiducia del responsabile civile, avv. Giacomo NANNI di Bologna, presente in sostituzione dell'avv. Antonio de CAPOA di Bologna, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. CRISTOFORI Alessandro di Bologna, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. AZ ID veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna con l'accusa di aver cagionato la morte di CA GE per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, in particolare:
per non avere informato il paziente dei pericoli e dei rischi derivanti dalla sottoposizione ad un'infiltrazione cervicale;
per non aver eseguito in modo completo gli opportuni accertamenti (controlli clinici e strumentali - indagine anamnestica) sulle condizioni generali di salute del paziente, prima di effettuare su di lui interventi di infiltrazione in zona cervicale, atteso il rischio fisiologico di possibili complicanze;
- per non aver predisposto le opportune cautele strumentali;
- per non essere intervenuto tempestivamente a seguito dell'improvviso aggravamento delle condizioni del CA A., caduto in stato di incoscienza immediatamente dopo il termine del trattamento, avvenuto alle ore 19,00 del 17 marzo 1998;
- per non aver apprestato in tempo utile i primi necessari trattamenti (quali la pronta misurazione della pressione arteriosa, la somministrazione di farmaci adeguati per bilanciare la compromissione cardio-vascolare e l'immediata richiesta di intervento dell'anestesista rianimatore, avvenuto invece non prima delle 19,15 - 19,20, con intervallo temporale di almeno quindici minuti "di inerzia");
- per avere così determinato nel CA A. uno stato di gravissima sindrome neurologica su base ischemico-anossica con persistente deficit neuromotorio dal quale, per complicanze connaturate a detta condizione (broncopolmonite ipostatica, collasso cardiorespiratorio terminale), era derivato, senza alcuna modifica di un quadro clinico irrimediabilmente compromesso, il decesso del paziente.
2. Il Tribunale, all'esito del dibattimento e sulla base anche di accertamenti peritali, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava a pena ritenuta di giustizia, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché, unitamente al responsabile civile S.p.A. Casa di cura VILLA TORRI, al risarcimento del danno.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la condanna di AZ ID e del responsabile civile.
3.1. L'intervento non aveva determinato un collasso respiratorio, bensì cardiocircolatorio, come era dato evincersi con certezza dalle conclusioni assunte dai periti, anche sulla base dei sintomi avvertiti dal paziente (che non aveva manifestato difficoltà respiratorie, ma aveva detto di sentirsi svenire) e riferiti dallo stesso imputato.
I periti avevano individuato la causa del malore in una crisi vaso- vagale (che produce di regola un collasso cardiocircolatorio). Non correttamente affrontato, il collasso aveva poi determinato un arresto cardiaco e respiratorio.
I periti non erano stati in grado di dire se fosse intervenuto prima l'uno oppure l'altro, ma la circostanza era da ritenersi irrilevante. L'arresto, tuttavia, si era prolungato per vari minuti, fino all'intervento dell'anestesista Alfredo BISELLI, che era riuscito a riattivare l'attività cardiaca e respiratoria, senza però ottenere il recupero del paziente, ormai entrato in coma a seguito di un'anossia prolungatasi per almeno cinque minuti che aveva determinato un danno cerebrale irreversibile.
La sequenza temporale era stata così ricostruita dalla Corte di merito sulla scorta delle emergenze processuali disponibili (orario degli esami strumentali e testimonianze): due minuti dalla fine dell'intervento (ore 19,01) al malore;
otto - dieci minuti di collasso cardiocircolatorio;
tre - cinque minuti di arresto cardiaco e respiratorio prima dell'intervento del rianimatore;
cinque minuti dall'intervento del rianimatore all'elettrocardiogramma (ore 19.21).
Aveva, pertanto, concluso che l'imputato avesse gestito in prima persona il malore del paziente per tredici minuti e che, per almeno dieci minuti dall'inizio del malore, il collasso non fosse degenerato in arresto cardiaco.
Determinanti erano stati - secondo i giudici d'appello - gli otto - dieci minuti del collasso cardiocircolatorio.
La colpa dell'imputato si collocava essenzialmente, ma non solo, nella fase del collasso.
La terapia del collasso - spiegava la Corte - ha, invero, un'elevatissima percentuale di successo, a differenza della terapia dell'arresto cardiaco e respiratorio.
Si trattava di somministrare i farmaci adeguati (che nel giro di pochi minuti sono in grado di ristabilire l'equilibrio cardiocircolatorio), facendo restare il paziente sdraiato e con le gambe alzate.
L'imputato aveva omesso detti interventi, limitandosi, negli ultimi sei minuti (da quando era stato mandato a chiamare l'anestesista), alla ventilazione del paziente, terapia corretta rispetto all'arresto cardiaco e respiratorio, anche se da praticare successivamente al massaggio cardiaco (che, però, nella specie non era stato eseguito);
non corretta, invece, rispetto ad un collasso in atto ed in via di aggravamento.
L'imputato era nelle condizioni di diagnosticare il collasso cardiocircolatorio ed il suo aggravamento.
Il sintomo era evidente (senso di svenimento); era, pertanto, sufficiente "sentire" il polso o controllare la pressione per rendersi conto del collasso che, tra l'altro, era una "complicanza tutt'altro che rara" in caso di infiltrazione cervicale. Non era credibile, secondo i giudici di appello, la versione difensiva secondo cui i valori del polso e della pressione erano risultati normali, perché nelle condizioni in cui versava il paziente "pressione e battito non potevano essere normali". L'imputato era, inoltre, sprovvisto di sfigmomanometro, barella e farmaci, necessari dato il rischio di collasso (che "essendo del 3-4 per cento, rappresenta un pericolo altissimo").
Se anche fosse vero - come sostenuto dalla difesa - che sarebbe stato comunque "impossibile trovare una vena" (difficilmente evidenziabile a causa del calo pressorio) per somministrare l'atropina (l'argomentazione difensiva era, comunque, "teorica" dato che la somministrazione non era neppure stata tentata), il medico avrebbe dovuto in ogni caso predisporre tutte le cautele necessarie, preparando per l'evenienza un'entrata venosa.
In conclusione:
- ID non avrebbe dovuto consentire al paziente di alzarsi dal lettino e di rivestirsi subito dopo l'infiltrazione, ma avrebbe dovuto lasciarlo disteso per alcuni minuti con l'accesso venoso, sino a quando non fosse stata raggiunta la certezza del buon esito dell'intervento;
- l'arco di tempo di dieci minuti (ma anche di otto) sarebbe stato ampiamente sufficiente per individuare l'insorgenza e la natura del prevedibile evento (in relazione al quale il medico avrebbe comunque dovuto stare allerta), nonché per un tempestivo intervento farmacologico, che avrebbe avuto sicuro successo per il riconosciuto rapido effetto del f armacela soluzione positiva del collasso, se correttamente affrontato, risultava in concreto dimostrata dal lento progredire del medesimo e dalla sua lunga durata (prima dell'arresto cardiaco e respiratorio).
3.2. In relazione alle statuizioni civili, la Corte di merito ribadiva l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la S.p.A. Casa di cura VILLA TORRI ed il paziente.
Non poteva condividersi la tesi dell'estraneità della Casa di cura VILLA TORRI rispetto all'intervento eseguito dal ID sul CA A., dato che:
- era previsto che la fattura sarebbe stata emessa dalla Casa di cura direttamente nei confronti del paziente;
- l'imputato aveva utilizzato le strutture, i macchinari ed il personale della clinica, così dimostrando "l'esistenza di una struttura organica e complessiva finalizzata alla prestazione del servizio facente capo alla Casa di cura, indipendentemente dal fatto che il medico non fosse formalmente dipendente della Casa di cura stessa".
4. Avverso l'anzidetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato ed il responsabile civile, per mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.
5. La difesa dell'imputato articola due motivi.
5.1. Con il primo motivo ripropone questione di nullità della citazione nel giudizio di appello, sollevata nell'udienza dibattimentale e respinta dalla Corte di appello con ordinanza del 9 maggio 2006. La doglianza muove dal fatto che il decreto di citazione è stato notificato all'imputato, a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4., mediante trasmissione via fax al difensore.
Sostiene il ricorrente che l'art. 148 c.p.p., comma 2 bis consente che le notificazioni siano eseguite con detto mezzo tecnico soltanto se l'autorità giudiziaria lo dispone e se riguardano il difensore (non l'imputato).
Nel caso di specie, non risulta - rileva la difesa dell'imputato - che l'autorità giudiziaria lo abbia disposto.
Si trattava, inoltre, di notificazione destinata all'imputato, sicché non poteva applicarsi la norma succitata.
Era stata, dunque, omessa la citazione dell'imputato. In ogni caso, la notificazione sarebbe nulla perché l'atto è stato notificato in modo incompleto (art. 171 c.p.p., comma 1, lett. a)) e perché non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'art. 150 c.p.p. (art. 171 c.p.p., comma 1, lett. h)), norma da applicarsi nel caso di specie.
5.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La sentenza impugnata sarebbe, anzitutto, priva di motivazione in relazione ad uno dei profili di colpa contestati ("la mancanza di sufficienti informazioni al paziente per un valido consenso all'intervento").
Sarebbero, in secondo luogo, apodittiche ed in contrasto con le risultanze processuali le affermazioni secondo cui all'intervento sarebbe conseguito un collasso cardiocircolatorio, anziché un collasso respiratorio.
Precisa sul punto il ricorrente che i periti avevano manifestato incertezze in ordine ai tempi di insorgenza dell'arresto cardiaco e di quello respiratorio ed alla sequenza dei medesimi. Sostiene, poi, la difesa dell'imputato che, quand'anche si fosse trattato di un collasso cardiocircolatorio, la condotta del ID era stata ineccepibile atteso che, trovandosi da solo, aveva indirizzato l'attività di soccorso al respiro, effettuando la ventilazione tramite la maschera AMBU.
La Corte era persino giunta a smentire conclusioni peritali da tutti condivise, e cioè che non fosse affatto necessario predisporre un accesso venoso per la remota evenienza che si rendesse necessaria la somministrazione post - intervento di tarmaci.
È, dunque, incomprensibile - secondo il ricorrente - che sia stata individuata "una colpa" nella mancata predisposizione dell'accesso venoso.
Del tutto arbitraria sarebbe anche la ricostruzione operata dalla Corte della dinamica temporale dei fatti, data l'incertezza dei dati - limite rappresentati dall'orario risultante dalla TAC utilizzata per l'infiltrazione (ore 19,01) e dall'orario risultante dall'elettrocardiogramma utilizzato dal rianimatore (ore 19,21). Nessuna certezza vi sarebbe sul fatto che il timer di detti apparecchi fornisse l'ora esatta.
Che la crisi non sia stata correttamente affrontata sarebbe soltanto una mera asserzione del giudice di merito.
Come è frutto di sommarietà argomentativa che l'imputato avesse avuto a disposizione tredici minuti per gestire la situazione e che, inoltre, per almeno dieci minuti dall'inizio del malore il collasso non sarebbe degenerato in arresto cardiaco.
6. Il difensore del responsabile civile prospetta due motivi.
6.1. Con il primo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Rileva che la sentenza impugnata "non spende una sola parola" sul tema del consenso informato.
Per contro, sul punto si era, negli atti di appello, dimostrata la sussistenza di una corretta informazione.
Sostiene, poi, il ricorrente che la Corte non avrebbe preso in considerazione:
- che l'imputato aveva dichiarato di avere misurato la pressione al paziente, rilevando valori non alterati rispetto alla norma;
che l'anestesista aveva parlato espressamente di arresto cardiocircolatorio;
- che la cartella clinica menzionava una "perdita di coscienza pressoché istantanea".
Gli elementi raccolti non consentivano, poi, di affermare che tra i primi sintomi del calo di pressione e l'arrivo del medico rianimatore fossero passati almeno tredici minuti.
Dagli atti risulta, invero, che l'arresto cardiorespiratorio era intervenuto "nel giro di pochissimi minuti".
L'istruttoria dimostrerebbe che tra le prime avvisaglie del collasso e l'arrivo del EL non potevano essere trascorsi più di sei minuti. In sostanza, l'imputato, a fronte di un lasso di tempo inferiore a quello prospettato dalla Corte, non poteva che far fronte alla crisi cardiorespiratoria con la tecnica di Basic life supporta non poteva, in altre parole, misurare la pressione, somministrare il farmaco sublinguale idoneo ad affrontare la grave crisi pressoria ed iniettare, poi, altro farmaco per via venosa.
La situazione era precipitata in modo così repentino da escludere le probabilità di successo della somministrazione di farmaci vaso- pressori. Era da escludere, in sostanza, che se l'imputato avesse posto in essere le condotte ritenute doverose, l'evento non si sarebbe verificato.
6.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge (art. 2049 c.c. e art. 185 c.p.) nonché manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alle statuizioni civili. Sarebbero apodittiche le affermazioni della sentenza impugnata in ordine all'esistenza di un rapporto contrattuale tra la casa di cura ed il paziente.
Si era, invece, trattato di una prestazione ambulatoriale sulla base di un contatto diretto tra imputato e paziente, in assenza di qualsiasi "forma di vigilanza della struttura".
7. Con memoria depositata in data 21 marzo 2008, il difensore delle parti civili RU DO CA, CA GI, SA CA e LI CA sviluppava argomentazioni intese a contrastare le doglianze prospettate nei ricorsi dei quali chiedeva il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
8. I ricorsi sono inammissibili.
9. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile.
9.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. L'art. 148 c.p.p., comma 2 bis stabilisce che l'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni ai difensori siano eseguite con mezzi tecnici idonei (l'ufficio che invia l'atto deve soltanto attestare in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale e l'eventuale mancata attestazione comporta una mera irregolarità, come affermato da Cass. 1^ 11 dicembre 2002, Taher, RV 223029). Correttamente, pertanto, si è, nel caso in esame, utilizzato, detta forma, atteso che si trattava di eseguire la notificazione di un atto "mediante consegna al difensore" ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Consegna dell'atto che, nel caso di specie, è puntualmente avvenuta (non è in discussione, invero, l'avvenuta ricezione via fax). Nè può fondatamente sostenersi, per escludere l'applicabilità dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis che l'atto da notificare non era diretto al difensore ma all'imputato.
Non può dubitarsi, naturalmente, che la notificazione di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4 riguardi un atto diretto all'imputato, ma è altrettanto indiscutibile che destinatario di tale atto sia il difensore (e ciò proprio perché è divenuta impossibile la notificazione all'imputato nel domicilio dal medesimo dichiarato). Ciò detto, va, dunque, esclusa la pertinenza al caso in esame di ogni considerazione svolta dal ricorrente in relazione alla pretesa applicabilità dell'art. 150 c.p.p., rispetto al quale l'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, si pone come previsione speciale.
Deve, inoltre, sottolinearsi che il fatto che la notificazione di cui alla disposizione da ultimo citata sia disposta dall'autorità giudiziaria non implica che la medesima, se ritiene di esercitare detto potere, debba emettere apposito decreto motivato, che d'altra parte la norma neppure prevede (esso è contemplato, invece, espressamente dall'art. 150 c.p.p.), rispondendo all'esigenza avvertita dal legislatore di snellire le forme delle notificazioni di atti al difensore (sul fatto che non vi sia necessità di apposito decreto motivato, v. Cass. 5 21 aprile 2006, Boldi, RV 234756). Non sussistono, dunque, le nullità prospettate dal ricorrente ed il decreto di citazione a giudizio è stato ritualmente notificato all'imputato.
9.2. Il secondo motivo del ricorso, articolato in vari profili, è inammissibile.
a) Una prima doglianza (sviluppata anche dal responsabile civile nel primo motivo del proprio ricorso) consiste - come si è detto (v. supra 3.2) - nella mancanza di motivazione in ordine all'addebito di non avere informato il paziente dei rischi dell'intervento. Effettivamente la Corte tratta questo punto soltanto dove riferisce della sentenza di primo grado, che avrebbe riconosciuto la sussistenza dell'addebito.
La censura è, peraltro, irrilevante, atteso che la Corte di merito non ha fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato su detto profilo di colpa.
b) Il ricorrente considera, poi, apodittiche e comunque contrastanti con le risultanze processuali le affermazioni dei giudici di appello secondo cui l'intervento avrebbe provocato non un collasso respiratorio, bensì cardiocircolatorio, rilevando che i periti stessi avevano manifestato incertezze in ordine alla sequenza di arresto cardiaco e respiratorio. La manifesta infondatezza della doglianza emerge ictu oculi dal fatto che il ricorrente mostra di confondere collasso ed arresto, così non rilevando che la Corte non manifesta dubbi in ordine al fatto che l'intervento avesse determinato un collasso cardiocircolatorio e considera, invece, irrilevante stabilire se fosse insorto prima l'arresto cardiaco di quello respiratorio o viceversa (circostanza sulla quale vi era stata la ricordata "incertezza" dei periti).
c) Un terzo profilo del motivo è finalizzato ad affermare che la condotta tenuta dall'imputato, dal momento dell'insorgenza del malore, era stata ineccepibile.
La genericità della doglianza sarebbe di per sè sufficiente a segnarne l'inammissibilità.
Ciò nondimeno, va detto che la Corte, nel confermare la responsabilità dell'imputato, ha esaminato tutti gli elementi probatori che aveva a disposizione, ha dato esauriente risposta alle deduzioni dell'imputato e del responsabile civile ed ha esattamente applicato le regole scientifiche e quelle della logica, così da offrire una giustificazione razionale alle proprie conclusioni. Il ricorrente, per contro, non ha dimostrato che l'iter argomentativo seguito dai giudici di merito era assolutamente carente sul piano logico e motivazionale.
La difesa giunge persino ad affermare che la Corte aveva individuato una colpa dell'imputato nella mancata predisposizione dell'accesso venoso, quando dalla sentenza impugnata risulta invece, con estrema chiarezza, che i giudici di appello avevano ritenuto semplicemente ozioso affrontare il problema, dato che, in concreto, non era stato neppure effettuato il tentativo di accesso venoso da parte dell'imputato.
f) Manifestamente infondato è, infine, il rilievo secondo cui, mancando la prova che il timer degli strumenti usati "fornisse l'ora esatta", sarebbe arbitraria la ricostruzione della sequenza temporale operata dalla Corte.
Come si è detto, invero, la ricostruzione è stata effettuata anche sulla base di prove dichiarative e, in ogni caso, è del tutto indimostrata l'affermazione che il timer degli strumenti non indicasse l'ora esatta.
10. Il ricorso del responsabile civile è inammissibile. 10.1. Lo è il primo motivo del ricorso, in cui il responsabile civile sviluppa argomentazioni (mancanza di motivazione sul tema del consenso informato;
arbitrarietà della ricostruzione dei tempi;
ineccepibilità della condotta con cui l'imputato aveva affrontato il malore del paziente) in gran parte identiche a quelle prospettate dall'imputato nel motivo appena esaminato e per le quali, pertanto, valgono le svolte considerazioni.
Deve soltanto aggiungersi che non risponde a verità che la Corte non abbia preso in considerazione alcuna il fatto che l'imputato avesse dichiarato di avere misurato la pressione al paziente, rilevando valori non alterati rispetto alla norma.
Come si è visto, invero, la Corte ha preso in considerazione detta dichiarazione difensiva, per giungere, tuttavia, ad affermarne, all'esito della complessiva valutazione delle risultanze probatorie, la non credibilità, atteso che, in presenza di un collasso, pressione e battito non potevano essere normali a meno che non si fosse nella fase iniziale del malore.
10.2. Il secondo motivo del ricorso è generico perché si limita a prospettare nuovamente argomenti già sottoposti al giudice di appello, senza alcun riferimento alle valutazioni in proposito espresse nella sentenza impugnata, con particolare riguardo alla circostanza che la fattura per la prestazione avrebbe dovuto essere emessa, come affermato dall'imputato, dalla Casa di cura e che ciò era da intendersi ricollegato al fatto che, per l'esecuzione della prestazione, il sanitario si fosse avvalso dei mezzi, reali e personali, messigli a disposizione dalla Casa di cura stessa. 11. Con riguardo, infine, alla prescrizione del reato, il relativo termine (anni sette e mesi sei, in considerazione dell'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) risulta essere decorso, anche senza tenere o conto dei periodi di sospensione (mesi quattro e giorni due), in epoca successiva (12 agosto 2006) alla pronuncia della sentenza impugnata (24 maggio 2006). Escluso, dunque, che l'estinzione del reato per prescrizione potesse essere dichiarata nel giudizio di merito, va rilevato che neppure può essere dichiarata in questa sede, ostandovi la inammissibilità del ricorso conseguente alla genericità ed alla manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
Le Sezioni unite di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 11 novembre 1994, Cresci, RV 199903; Cass. S.U. 22 novembre 2000, De Luca, RV. 217266) hanno, invero, affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p.p.. 12. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1.000,00 (mille/00).
1 ricorrenti vanno, inoltre, condannati in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 a favore di CA RT, RA e ET, Euro 2.000,00 a favore di CA GI, SA e LI ed Euro 1.800,00 a favore di DO CA RU, oltre, per tutti, a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 (mille/00). Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 2.000,00 a favore di CA RT, RA e ET, Euro 2.000,00 a favore di CA GI, SA e LI Euro 1.800,00 a favore di RU DO CA, oltre, per tutti, a I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2008