Sentenza 27 luglio 2001
Massime • 3
La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.
L'invalidità permanente (totale o parziale), mentre di per sè concorre a dar luogo a danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte; solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica.
L'INAIL non ha azione di regresso e non può surrogarsi nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona - e ciò senza possibilità di scindere, all'interno di questo, le varie componenti - ne' a norma dell'art. 1916 cod. civ. ne' ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, atteso che la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo per oggetto il danno patrimoniale in senso stretto - posto che la prestazione dell'INAIL spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato -, non ha per oggetto ne' il danno biologico ne' il danno morale, poiché le indennità previste dal citato d.P.R. sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti ed agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generica.
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- 2. Danno patrimoniale futuro, calcolo, prova, presunzioni semplici, sufficienzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10289 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UG FAVARA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati MARCELLO BRITTI, ANDREA ROSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GN UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio dell'avvocato FIORELLA CARLONI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato SERGIO BRUSADIN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SA IA AD, ST UG, TIRRENA COMP ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1647/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IV Civile, emessa l'11/06/97 e depositata il 15/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Sergio BRUSADIN;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo con atto di citazione, notificato il 30.10.1989 l'Inail di Vicenza esponeva che il 12.7.1986 gli operai IG SS e OR ON, intenti nella costruzione di un muro di contenimento, avevano subito un grave infortunio nell'abbandonare precipitosamente l'impalcatura dove lavoravano, minacciata di essere travolta da una betoniera lasciata dal conducente, GO BA dipendente della ditta OM AN, priva del freno di stazionamento in discesa;
che entrambi i lavoratori avevano beneficiato delle prestazioni previdenziali. L'istituto, pertanto, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Bassano del Grappa, il BA, il AN, la s.p.a. Tirrena Assicurazioni, per sentirli condannare in solido al pagamento in favore di esso attore, a norma degli artt. 1916 c.c., 11 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 e 18 l. n. 990/1969 della somma di 124.370.140, oltre interessi e rivalutazione.
Con altro atto di citazione, notificato il 28.8.1987, il SS aveva convenuto gli stessi soggetti davanti allo stesso tribunale, per sentirli condannare al risarcimento dei danni morale e biologico subiti, per effetto delle lesioni riportate.
I due giudizi venivano riuniti.
Il Tribunale con sentenza n. 140/1992 condannava il AN OM al pagamento in favore dell'attore SS IG della somma di L. 30 milioni per danno morale, oltre interessi legali;
condannava inoltre in solido i convenuti al pagamento in favore dell'Inail della somma di L. 4.697.495, indennità riconosciuta al ON e di L. 23.288.380, indennità riconosciuta al SS, oltre le spese sanitarie, e di L. 66 milioni a titolo di danno biologico. Proponeva appello il SS.
Resisteva l'Inail, che proponeva appello incidentale. La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 15.10.1997 escludeva la surroga dell'Inail, quanto al danno biologico, e condannava AN OM a pagare al SS il danno biologico nella misura di L. 60 milioni.
Assumeva la corte di appello che il diritto di surroga dell'Inail non competeva relativamente al danno biologico, giusta la giurisprudenza costituzionale, che escludeva detto diritto per il danno alla persona.
Riteneva la corte territoriale che non poteva accogliersi per lo stesso motivo l'appello incidentale dell'Inail, relativamente alla surroga per il risarcimento del danno morale.
Riteneva, inoltre, che non potesse accogliersi l'appello incidentale dell'Inail, relativo alla risarcibilità dell'invalidità permanente parziale del SS, poiché la relativa pretesa risarcitoria risultava completamente sguarnita di prova.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inail. Resiste con controricorso il SS.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1916 e 2043 c.c. e dell'art. 28 l. n. 990/1969., nonché l'omessa, insufficiente. e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume il ricorrente che erroneamente non è stato riconosciuto il suo diritto di surroga in quanto il c.t.u. aveva riscontrato un danno biologico del 33% a carico del SS, con perdita totale della capacità lavorativa specifica di operatore di macchina di movimento terra, e con incidenza nella misura del 40% sull'attività svolta attualmente di netturbino.
Pertanto, poiché nella determinazione del danno biologico era inglobata anche la perdita della capacità lavorativa, secondo il ricorrente egli aveva diritto a surrogarsi nella riscossione di detta somma, e che, in ogni caso, andava riconosciuto un danno patrimoniale da invalidità permanente in favore del SS, nel cui risarcimento aveva diritto di surrogarsi.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva questa Corte che, per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 319 del 1989, n. 356 del 1991, n. 485 del 1991, e per effetto della rilevanza all'interno del danno biologico della riduzione della capacità di lavoro generica, tanto nell'azione surrogatoria esercitata ex art. 1916 c.c., nei confronti dell'autore del fatto illecito dannoso, che in quella diretta di regresso nei confronti dello stesso, a norma degli artt. 10 ed 11 del d.p.r. n. 1124/1965, l'istituto gestore dell'assicurazione sociale non ha azione di regresso ne' può surrogarsi nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno, alla persona, senza possibilità di scindere, all'interno di questo, le varie componenti ed i relativi risarcimenti.
Non è possibile detta surroga o regresso in favore dell'assicuratore sociale, ne' se, lo stesso ha agito a norma dell'art. 1916 c.c. ne' se ha agito a norma degli artt. 10 ed 11 d.p.r. n. 1124/1965, in quanto la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. 30.6.1965, n. 1124), pur non avendo per oggetto il danno patrimoniale in senso stretto - posto che la prestazione dell'INAIL spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato - non ha per oggetto ne' il danno biologico ne' il danno morale, poiché le indennità previste dal d.p.r. n. 1224 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti ed agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità lavorativa generica (Cass., 22.1.1998 n. 605, Cass. 3.12.1998, n. 12247; Cass. 27.8.1999, n. 8998). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, per cui le censure del ricorrente sono infondate, nella. parte in cui si lamenta il rigetto della domanda di surroga relativamente al danno biologico liquidato in favore del SS, anche se nella sola parte che attiene alla riduzione della capacità lavorativa generica.
3. Infondata è anche la censura, con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento di un danno patrimoniale da invalidità permanente in danno del SS (sulla cui liquidazione avrebbe potuto, invece, surrogarsi l'INAIL). Secondo il ricorrente erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che non sussistesse la prova di detto danno, pur avendo ritenuto il c.t.u. che le affezioni subite dal DE eliminavano la sua capacità lavorativa specifica di operatore addetto al movimento terra e riducevano del 40% l'attività lavorativa svolta attualmente di netturbino.
4.1. Infatti, indipendentemente dal punto se effettivamente queste siano le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., va osservato che solo se la capacità lavorativa specifica si traduce in una riduzione della capacità di guadagno, questa diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale e come tale va liquidato a norma dell'art. 2043 cc.(danno patrimoniale e, quindi, conseguenza). Quindi l'invalidità permanente (sia totale che parziale), mentre di per sè concorre a costituire il danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale. A questo fine, infatti, il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno (e, quindi, di produrre ricchezza), deve anche accertare se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte(Cass. 30.12.1993, n. 13013). Solo se dall'esame di questi elementi risulterà una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro, specifica) sarà risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.
4.2. La prova di detto danno grava, secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova in materia, di responsabilità aquiliana, sul soggetto che invoca il risarcimento. Ovviamente nell'ambito delle prove potrà avvalersi il danneggiato anche delle presunzioni semplici, per cui provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, potrà presumersi un'eguale riduzione della capacità di guadagno ed un conseguente danno patrimoniale, oggetto di risarcimento.
Trattasi, però, pur sempre di una presunzione, con la conseguenza che potrà essere superata dalla prova che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifica, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno ed alcun danno patrimoniale.
4.3. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi.
Essa, infatti, ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente in quanto ha ritenuto che non sussistesse alcuna prova che, per effetto del subito infortunio, il SS avesse subito un danno patrimoniale da invalidità permanente, risultando che lo stesso svolgeva, a seguito dell'infortunio, l'attività di netturbino.
Il ricorrente, che pure sostiene che il SS svolgeva, a seguito del sinistro attività di netturbino, avrebbe dovuto provare al giudice di merito che il reddito percepito in precedenza (quale addetto al movimento terra) era superiore a quello percepito attualmente, ovvero che gli emolumenti percepiti quale netturbino erano inferiori a quelli che il SS avrebbe percepito se non affetto dai postumi invalidanti permanenti.
Il ricorrente non assume neppure di aver fornito tale prova al giudice di merito.
Il ricorso va pertanto rigettato.
5. Quanto alla richiesta di correzione dell'errore materiale, avanzata dal resistente, avendo erroneamente indicato il giudice di appello nel dispositivo la somma di L. 60 milioni, in luogo di L. 66 milioni, a titolo di danno biologico, ritiene questa Corte che la stessa sia inammissibile.
Infatti la speciale disciplina dettata dagli artt. 287 e ss. c.p.c. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice di merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per Cassazione, perché il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di Cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per Cassazione (Cass. 6.2.1995, n. 1348). Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2001