Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10289
CASS
Sentenza 27 luglio 2001

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La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

L'invalidità permanente (totale o parziale), mentre di per sè concorre a dar luogo a danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte; solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica.

L'INAIL non ha azione di regresso e non può surrogarsi nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona - e ciò senza possibilità di scindere, all'interno di questo, le varie componenti - ne' a norma dell'art. 1916 cod. civ. ne' ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, atteso che la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo per oggetto il danno patrimoniale in senso stretto - posto che la prestazione dell'INAIL spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato -, non ha per oggetto ne' il danno biologico ne' il danno morale, poiché le indennità previste dal citato d.P.R. sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti ed agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generica.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10289
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10289
Data del deposito : 27 luglio 2001

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