Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9075 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
4 O 7 L 3 L . ) O N E B , 1-9075- 01 C 1 A P REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SURR9075 A D T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T A N . E T S T E Oggetto R A Pagamento premio assicurativo - Sentenza CIVILE equitativa del giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6702/99 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Ugo FAVARA Consigliere Consigliere Cron. 20886 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Ud. 17/05/01 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: TE VI, TE IC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, difesi dall'avvocato CLAUDIO LARICE, giusta delega in atti
- ricorrenti -
contro
L'ABEILLE COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;
- intimata avversO la sentenza n. 17/98 del Giudice di pace di CODROIPO, emessa il 23/01/98 e depositata il 13/02/98 (R.G. 90/97); 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 954 udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace di Codroipo ha rigettato le opposizioni di IO EL al decreto ingiuntivo di pagamento n. 13/97 della somma di L.423.800, oltre accessori, e di CI EL avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 12/97 della somma di L. 422.500, oltre accessori, emessi a favore della Abeille-Compagnia Italiana di Assicurazio- ni s.p.a. per premi assicurativi non pagati. Ha rilevato il giudice di pace che la disdetta del- le polizze cui i premi assicurativi si riferivano avrebbe dovuto pervenire entro la data del 4.9.1996 e non il 17.10.96, dopo la scadenza delle polizze, com'era avvenuto. Ha anche osservato che le polizze nn. 5744930-8 e 5744931 erano state stipulate per conto di CI EL da IO EL, il quale era dunque tenuto ad adempiere gli obblighi derivanti dal contratto. На infine ritenuto che l'art. 5 delle condizioni generali del contratto era da interpretarsi nel senso che, nel caso di aumento del premio assicurativo, l'assicuratore 2 era tenuto ad affiggere in agenzia le nuove tariffe (come aveva fatto) e non anche a comunicarle diretta- mente agli interessati, i quali si erano peraltro limi- tati a disdire il contratto, senza indicare che la di- sdetta trovava la sua causa nell'intervenuto aumento dei premi, sicché avrebbero comunque dovuto provvedere alla disdetta entro il trentesimo giorno anteriore alla scadenza. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione LV e CI EL, affidandosi a tre motivi. L'intimata Abeille s.p.a. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è dedotta "violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e/o omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione circa i motivi dedotti in atto di citazione in opposizione" per omessa pronuncia in ordine alla ri- soluzione di diritto, prevista dall'art. 5 delle condi- zioni generali, per l'ipotesi di disdetta inviata entro 15 giorni dalla scadenza del contratto:
2. Col secondo motivo denunciata "violazione dell'art. 113 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c." " nel sostanziale assunto che, violando gli artt. 1324, 1341, comma 2, 1352, 1888 c.c. e della 3 direttiva CEE n. 93/13, recepita nel nostro ordinamento con l'art. 25 della legge n. 52 del 1996, e 123 del de- creto legislativo n. 175 del 1995, il giudice di pace non abbia concluso nel senso che, in difetto di comuni- cazione scritta, il contratto non poteva rinnovarsi e che la disdetta poteva pervenire solo dopo la scadenza.
3. Col terzo motivo la sentenza è censurata per "violazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in ordine alla carenza di le- gittimazione ed agli artt. 1890 e 1891 c.c.", sostenen- dosi che CI EL, a seguito del prestato consenso, era divenuto parte contrattuale dal 1995 e che, inol- tre, i due EL non erano fratelli, ma padre e figlio.
4. Deve preliminarmente rilevarsi che, non ecceden- do il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessariamente deciso secondo equità (quand' anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto all'equità) a norma dell'art. 113, secondoconforme comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche ap- portate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di mi- 4 nor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concorde- mente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus). Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (dopo l'arresto di Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716), per quanto concerne il diritto sostan- ziale unico limite del giudizio di equità escluso an- che quello rappresentato dal rispetto dei principi re- golatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento - è costituito dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. La sentenza equitativa del giudice di pace può essere dunque impugnata con ri- corso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questi limiti. Al di là fuori di tali due ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configu- rabilità a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che pre- suppone un giudizio secondo diritto. E' stato anche chiarito che "per le sentenze del 5 giudice di pace pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insa- nabile contraddittorietà della motivazione, tale da au- torizzare la conclusione che la sentenza non sia moti- vata. Resta invece fermo il dovere del giudice di pace di rispettare le norme processuali anche nelle cause deci- se secondo equità.
5. Nella specie, la ricorrente prospetta un'insussistente violazione di norme processuali, tra l'altro erroneamente ritenendo che il criterio di equità non prescinde dall'applicazione delle leggi" (pagina 13 del ricorso), sicché la dedotta violazione dell'art. 113 c.p.c. è palesemente insussistente. Nep- pure ricorrono i presupposti dell'affermata violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice di pace non già omesso di pronunciarsi, ma semplicemente proceduto all'apprezzamento delle risultanze probatorie (in par- ticolare, della clausola n. 5 delle condizioni genera- li) in modo difforme dalle aspettative della parte. La ratio decidendi equitativa posta a fondamento della decisione è, pertanto, assolutamente chiara e come si è sopra rilevato non sindacabile per viola- - zione di legge. 60 Quanto al richiamo della direttiva Cee, va Osserva- to che i ricorrenti non chiariscono come sarebbe sta- to loro onere in relazione al principio di specificità - quale disposizione della dei motivi di impugnazione menzionata direttiva sarebbe stata violata, limitandosi ad affermare che il "meccanismo contrattuale in esame, per il quale la conoscenza delle nuove tariffe è con- sentita esclusivamente dalle tabelle esposte presso i locali dell'agenzia, suscita, inoltre, notevoli per- plessità con riguardo alla direttiva n. 93/13 CEE con- cernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita nel nostro ordinamento con l'art. 25 della legge n. 52/96" (pagine 16 e 17 del ri- corso). Ciò al di là del rilievo che la manifestazione di perplessità non equivale a deduzione di violazione e non vale, dunque, a realizzare l'effetto devolutivo al giudice dell'impugnazione.
6. Il ricorso va conclusivamente respinto. In difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimata società di assicurazione non sussi- stono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso Roma, 17 maggio 2001 Il presidente L'estensore вибли ида Hu kmi 7 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancellerie oggi, ili 5-LUG: 2001- IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista . 1 , 1 9 7 1 - 1 1 - 1 1 . T : T N R E A S E