Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E B N C , E 1 E A 9 P N 9 1 I O - I D 1 Z 1 A - E R 1 C T 2 I S REPUBBLICA ITALIANA . I D L G U E 9 I R 3 G A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E D Ę 6 E 4 N . T LA CORTA SUBR0 0781 02° . T N T ONE E S T I S R Oggetto ( E A EZZONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MA CORDA Presidente - R.G. N. 11289/00 - 2155Cron. Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. RI Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud.05/07/01 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ROSSANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO GUGLIELMINI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
LT RO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso l'avvocato FR D'AYALA lo rappresenta e difende unitamente VALVA, che 1 2001 all'avvocato MICHELE MARINCOLO, giusta delega in calce 1775 al controricorso;
-1- controricorrente
contro
RA RI, RO TO, DE NT EN, EL RO, RC SE, IZ IN, DI AN IN, NO TO, AN LU, AV AL, LL AV, RC SE, EN TA, LE OS AR, PA AL, CO TO, AC LU, AS IN, NO TO, BI AN, CO IO, AS EN, PA SE, DE NT FR, ND OI, MA SE, AN FR, RU ZI, CO NN, AS MA, ZO GE, DI EN, BO TO, CA TO, OE GO, SOMRI IO, DE SI TO, IN LE, RU CA, UR IN, DE NT AN, RE OP, GL FI, ST TO, LI UC, RC ANMARIA, DE CU AV, MA IO, E.T.R. SpA;
intimati - avverso la sentenza n. 33/00 del Giudice di pace di ROSSANO, depositata il 02/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. RI Gabriella LUCCIOLI;
-2- udito il P.M. in persona del Generale Dott. Aurelio GOLIA rigetto del ricorso. -3- Sostituto Procuratore che ha concluso per il SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MA RA, ER CA, IC De VI, TR Di BE, EP UR, MI ZO, NZ OT, TO AN, IG TO, PA o IN, SA AR, EP CH, AT RI, NN Le OS, DO IZ, TO EC, IG MO, MI BA, TO RN, NN AM, VA EC, IC IC, EP AM, CE De VI, IS PA, EP EO, CE TE, ZI AR, LE EC, AR RO, EU HI, IC ER, TO DE, TO PO, AG GR, AG OE, VA IO, AS De MO, SQ IN, CA AR, TR LL, NZ RI, NN De VI, HI RE, IN CI, TO CH, CI GI, NN RI PO, SA De UN, in qualità di erede di UN GN, VA EO convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Rossano il Comune di quella città, nonchè la s.p.a. E.T.R. di Cosenza, concessionaria del servizio riscossione tributi dello stesso Comune, chiedendo che venisse dichiarata la nullità delle cartelle esattoriali loro notificate, relative ( tra l' altro) al canone di erogazione dell' acqua potabile per gli anni 1986, 1988, 1989 e 1990, per decadenza dall' esercizio dell' azione, per intervenuta prescrizione del diritto vantato, per mancanza dei requisiti formali e sostanziali delle cartelle stesse, per inesistenza della pretesa creditoria. Costituitisi i convenuti, con sentenza del 1° - 2 marzo 2000 il Giudice di pace, in accoglimento della domanda, dichiarava la prescrizione del credito e quindi dichiarava nulle le cartelle esattoriali in oggetto, condannando il Comune alla restituzione di tutte le somme che gli attori avessero pagato o dovessero ancora pagare sulla base di dette cartelle. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Rossano deducendo un unico motivo illustrato con memoria. L' LL ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 112 c.p.c., si deduce che il Giudice di pace, condannando il Comune a rifondere agli attori tutte le somme che essi avessero pagato o dovessero ancora pagare sulla base delle cartelle esattoriali annullate, ha violato il principio della domanda, non avendo gli stessi attori mai formulato una domanda siffatta. Il motivo di censura è infondato. Risulta invero dall' esame diretto degli atti, consentito a questa Corte essendosi denunciato un error in procedendo, che in primo grado gli attori avevano dedotto la decadenza dall' esercizio dell' azione, la prescrizione della pretesa creditoria del Comune di Rossano, la nullità delle cartelle esattoriali, l' insussistenza del diritto vantato ed avevano chiesto al Giudice di pace di emettere i provvedimenti conseguenti, condannando altresì "gli opposti al pagamento delle spese del presente giudizio nonchè al с и ч rimborso delle somme eventualmente pagate con relativi accessori le conclusioni in tal senso risultano puntualmente riportate nelle premesse della sentenza impugnata. Non può dubitarsi che detta richiesta di rimborso integri una specifica domanda restitutoria, legata da rapporto di consequenzialità con le domande principali, e quindi fondata sulla medesima causa petendi. Appare pertanto evidente che il Giudice di pace, condannando il Comune alla restituzione di " tutte le somme che gli stessi abbiano già pagato ovvero dovessero ancora pagare sulla base delle cartelle esattoriali annullate ", ha attribuito agli istanti un bene della vita ricompreso nel petitum di cui all' atto introduttivo del giudizio. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti costituite delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 5 luglio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Puccist шой CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 24 GEN. 2002 LLO IL CANCELLIERE BO 74 Мите Кажим E .3 Luisa Passinetti E # N IL CANCELLIERE N 1, ZIO ) 9 E 1-19 ISTRA C A 1-1 I P REG 2 D . L E A IC 9 D 3 TE D E IU N 6 ESE 4 G . T E T T.N R A (IS 3