Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2012, n. 1176
CASS
Sentenza 11 ottobre 2012

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Massime1

In tema di rapina, configura l’elemento materiale della <> il frapporre un ostacolo alla libertà di locomozione della vittima, che marci alla guida di un veicolo, onde costringerla ad arrestare la marcia per sottrarle una cosa mobile. (Fattispecie nella quale l’imputato, in concorso con altro soggetto giudicato separatamente, si era gettato, a bordo di un ciclomotore, dinanzi all’autovettura guidata dalla p.o., costringendola ad arrestare la marcia per evitare l’impatto, ed avere approfittato di ciò per sottrarle la borsa).

Commentario1

  • 1Il bullismo configura il reato di violenza privata.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 febbraio 2022

    Sono fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso che, nel resto, è infondato.1. Lo è, manifestamente, il primo motivo, con il quale è dedotto il vizio di motivazione della sentenza gravata in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. Il motivo, infatti, oltre a reiterare l'atto di appello sul punto, non si confronta con la corretta motivazione offerta dai giudici di merito nella conforme decisione di condanna, che, valutando gli atti di bullismo dell'imputato, ai danni della giovane vittima, suo coetaneo, hanno ritenuto che essi, lungi dall'esaurirsi nella violenza perpetrata ai suo danni, si siano manifestati in comportamenti oggettivamente coercitivi della volontà …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2012, n. 1176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1176
Data del deposito : 11 ottobre 2012

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