Sentenza 11 ottobre 2012
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- 1. Il bullismo configura il reato di violenza privata.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 febbraio 2022
Sono fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso che, nel resto, è infondato.1. Lo è, manifestamente, il primo motivo, con il quale è dedotto il vizio di motivazione della sentenza gravata in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. Il motivo, infatti, oltre a reiterare l'atto di appello sul punto, non si confronta con la corretta motivazione offerta dai giudici di merito nella conforme decisione di condanna, che, valutando gli atti di bullismo dell'imputato, ai danni della giovane vittima, suo coetaneo, hanno ritenuto che essi, lungi dall'esaurirsi nella violenza perpetrata ai suo danni, si siano manifestati in comportamenti oggettivamente coercitivi della volontà …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2012, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 11/10/2012
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2441
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 7058/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Z.G. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 140/2010 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di CATANIA, del 07/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza emessa in data 2 luglio 2010 dal locale Tribunale dei Minori, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di rapina aggravata (in concorso ed unione con soggetto maggiorenne separatamente giudicato, e con altro soggetto rimasto non identificato); per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute, unitamente all'attenuante della minore età, prevalenti sulle aggravanti concorrenti, la Corte ha modificato il trattamento sanzionatorio in termini più favorevoli all'imputato. Ha proposto distinti ricorsi per cassazione l'imputato, deducendo (personalmente) erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e art. 628 c.p., commi 1 e 3, art. 133 c.p., artt. 62 bis e 65 c.p., con carenza e contraddittorietà della motivazione (lamentando che le circostanze attenuanti, pur ritenute prevalenti, non siano state valorizzate quoad poenam nella loro massima possibile estensione), nonché (ricorso avv. MERLINO) travisamento del fatto e/o erronea applicazione della legge penale (lamentando l'insufficienza del riconoscimento operato dalla p.o. ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, e l'erroneità della qualificazione giuridica dei fatti in ipotesi accertati, in difetto di violenza sulla persona), e chiedendo conclusivamente l'annullamento dell'impugnata sentenza con tutte le conseguenze di legge. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono in parte inammissibili perché assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi, in parte infondati.
1. In particolare, il motivo inerente all'entità della riduzione di pena per le circostanze attenuanti prevalenti è in parte inammissibile per genericità (non essendo stato indicato l'elemento o gli elementi non valutati o mal valutati dalla Corte d'appello, che avrebbero dovuto comportare l'irrorazione di una pena ancor più ridotta), in parte infondato, poiché nel corpo della motivazione della sentenza impugnata è comunque evocato il parametro della gravità del fatto, che, se valutato in relazione alle complessive risultanze, ha logicamente comportato la conclusiva statuizione in ordine alla determinazione della pena ritenuta di giustizia, peraltro entro limiti prossimi al minimo consentito, con valutazione di merito non illogica ne' irragionevole, e pertanto non censurabile in questa sede.
2. Del tutto inammissibile per estrema genericità è il motivo inerente all'affermazione di responsabilità (peraltro sorretta da una motivazione che valorizza le dichiarazioni della p.o. - ritenute esaurienti, attendibili e non inficiate da alcunché, contrariamente a quanto affermato, in parte con riferimenti storici erronei, dal ricorrente - da ritenersi adeguata, logica, non contraddittoria e pertanto esente da vizi rilevabili in questa sede: cfr. f. 2 dell'impugnata sentenza).
3. Il terzo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto accertato è infondato.
Risulta accertato in fatto che i soggetti agenti si erano impossessati della borsa della p.o., che marciava alla guida della sua autovettura, essendosi gettati dinanzi alle ruote dell'autovettura con il proprio ciclomotore, per costringerla ad arrestare la marcia con manovra di urgenza.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, se è vero che detta condotta non si è estrinsecata in una violenza fisica posta in essere direttamente nei confronti della derubata, non può tuttavia ritenersi (come al contrario afferma il ricorrente) che essa non possa ugualmente configurare gli estremi della "violenza" richiesta dalla norma incriminatrice de qua ai fini della sussistenza della rapina, perché il concetto di "violenza" rilevante ex art. 628 c.p. non va inteso soltanto nel senso ristretto di "esplicazione di un'energia fisica direttamente sulla persona del derubato", ovvero come "violenza fisica", consistente nel, "coazione materiale dinamicamente esercitata sulla persona offesa, da parte dell'agente o del concorrente, allo scopo di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero di procurare a sè o ad altri l'impunità". Esso ricomprende, infatti, "qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico".
Ricorre, pertanto, la violenza idonea a configurare la rapina contestata al ricorrente, pur se in ipotesi non vi sia stato alcun contatto fisico con la vittima, ne' si sia verificata l'estrinsecazione di un'energia fisica rivolta direttamente a coartarne la libertà personale, poiché, ai fini della consumazione del delitto in esame, è sufficiente che sia stato frapposto un ostacolo all'autonomia psico-fisica della stessa vittima, alla sua libertà di locomozione, per indurla ad arrestare la marcia e scendere dall'autovettura onde mettersi in condizioni tali da propiziare la sottrazione della refurtiva, altrimenti - con le medesime modalità - impossibile.
Detta condotta, se non strumentale ad assicurare il possesso della cosa sottratta e/o l'impunità, potrebbe integrare gli estremi dal delitto ex art. 610 c.p., costituendo comunque una forma di coartazione della libertà psichica del soggetto passivo alla cui tutela è essenzialmente preordinata la relativa fattispecie penale, salvo che per il dato specifico non ricorre una diversa e speciale ipotesi di reato, come è avvenuto nel caso in esame.
In conclusione, va sul punto affermato il seguente principio di diritto:
"in tema di rapina, configura l'elemento materiale della "violenza alla persona" il frapporre un ostacolo alla libertà di locomozione della vittima, che marci alla guida di un veicolo (nella specie, autovettura), onde costringerla ad arrestare la marcia per derubarla".
A detto principio si è, correttamente, attenuta la Corte d'appello nel qualificare i fatti accertati per cui il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013