Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2000, n. 9588
CASS
Sentenza 15 giugno 2000

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Sussiste continuità normativa - valutabile, dopo l'abrogazione del principio di ultrattività penale in materia tributaria (art. 24, comma 1, D.Lgs n. 507 del 1999) alla luce dell'art. 2 cod. pen. - tra le ipotesi di reato previste dagli articoli 23 e 23 bis del R.D.L. n. 334 del 1939 ed il reato previsto dall'art. 40 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 (sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali) in quanto il fatto punito dalla previgente normativa, costituito dalla sottrazione totale o parziale di prodotti petroliferi alla imposizione indiretta gravante sulla relativa produzione o importazione, è rimasto immutato nella vigente normativa, così come è rimasto immutato il trattamento sanzionatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2000, n. 9588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9588
    Data del deposito : 15 giugno 2000

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