Sentenza 15 giugno 2000
Massime • 1
Sussiste continuità normativa - valutabile, dopo l'abrogazione del principio di ultrattività penale in materia tributaria (art. 24, comma 1, D.Lgs n. 507 del 1999) alla luce dell'art. 2 cod. pen. - tra le ipotesi di reato previste dagli articoli 23 e 23 bis del R.D.L. n. 334 del 1939 ed il reato previsto dall'art. 40 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 (sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali) in quanto il fatto punito dalla previgente normativa, costituito dalla sottrazione totale o parziale di prodotti petroliferi alla imposizione indiretta gravante sulla relativa produzione o importazione, è rimasto immutato nella vigente normativa, così come è rimasto immutato il trattamento sanzionatorio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2000, n. 9588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9588 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 15/06/2000
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. " LA MO " N. 2380
3. " LUIGI IC " REGISTRO GENERALE
4. " AR RI " N. 41290/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
La CA PA, n. il 30.10.1935 a Napoli, ivi res., dif. di dif. dagli avv.ti Ferdinando Catapano del foro di Napoli, e Guglielmo Izzo del foro di Roma,
nonché da
SC VI, n. il 17.8.1952 a Napoli, res. a Vallo, dif. di Fid. Dall'avv. Fabio La Rotonda, del foro di Napoli
Avverso la sentenza
Della Corte d'Appello di Napoli del 25.5-24/6.1999
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dr. W. De Nunzio che ha concluso per inammissibilità per il ricorso SC e rigetto dei ricorsi La CA
Udito il difensore del ricorrente La CA, avv. Guglielmo Izzo ha concluso riferendosi al ricorso ed alla memoria aggiunta SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli, confermava quella del Tribunale in sede del 30/10/97, nella parte in cui aveva, tra l'altro, dichiarato PA La CA e VI SC, rispettivi legali rappresentanti delle società "Longas s.p.a" e "Largas s.r.l", colpevoli del delitto di cui agli artt. 23 e 23 bis R.D.L 28/2/1939 n. 334 conv. nella L. 2/6/1939 n. 739; avendoli prosciolti, per prescrizione, dal concorrente addebito di cui all'art. 4 L. 516/82 (nella sentenza di primo grado unificato, nella continuazione, a quello principale), rideterminava le pene in un anno ed un mese di reclusione + L. 24.000.000.000 di multa per il La CA ed in un anno ed un mese di reclusione + L. 10.000.000.000 di multa, per lo SC, con conferma, nel resto, della decisione di primo grado (che aveva, tra l'altro, dichiarato interamente condonate le pene detentive, ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1990). Secondo l'accusa, ritenuta fondata nelle sentenze di merito, gli imputati avevano posto in commercio, sistematicamente destinandolo ad uso di autotrazione, g.p.l. ufficialmente e fiscalmente riservato ad uso domestico, così evadendo i maggiori oneri tributari, il La CA nei periodi 20/9/79-24/3/93 e 20/6/84-31/8/87 per complessivi kg. 30.925.000,e lo SC nel periodo 1/1/83-11/3/87 per complessivi kg. 13.633.725. In particolare veniva ritenuto, sulla scorta di lunghe e complesse indagini della guardia di finanza, testimonialmente confermate da un ufficiale della stessa, che detti imputati, agendo sotto lo schermo delle due società, in realtà costituenti un unico complesso produttivo facente capo al La CA, avevano per anni alimentato in Campania una vasta rete di distribuzione abusiva, costituita da numerosi piccoli operatori "al dettaglio" (anche giudicati dal Tribunale e tutti prosciolti per prescrizione dei reati, in virtù delle concesse attenuanti generiche, dichiarate equivalenti all'aggravante), i quali, nella piena ed interessata consapevolezza dei responsabili dell'impresa fornitrice, vendevano abitualmente e clandestinamente il combustibile a proprietari di autoveicoli.
Avverso detta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, lo SC a mezzo del difensore di fiducia ed il La CA, prima personalmente e poi a mezzo del difensore di fiducia.
Il difensore dello SC ha dedotto "nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p.", lamentando che il "secondo giudice - pur provvedendo alla prescrizione del reato di cui all'art. 4 n. 5 legge 516/82, per quanto riguarda il restante reato si limita unicamente e semplicemente a confermare la sentenza di prime cure, venendo meno in tal modo all'obbligo della motivazione", senza spiegare "perché non potessero accogliersi le doglianze difensive".
Nelle impugnazioni praticamente identiche, proposte dal La CA e dal suo primo difensore di fiducia, viene, anzitutto, ribadita, sub. A), quale "Erronea applicazione della legge penale - inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità di inammissibilità o di decadenza", una nutrita serie di motivi procedurali già, proposti nel precedente grado e tutti disattesi dalla Corte d'Appello, dei quali si dirà in parte motiva.
Nei successivi motivi viene poi dedotto:
B) "Mancata assunzione di una prova decisiva", essendosi i giudici di merito basati esclusivamente sulla deposizione, "carente e frammentaria", dell'ufficiale della guardia di finanza Pignataro, senza accogliere le richieste di prova testimoniale a discarico formulate dall'imputato, che avrebbero, tra l'altro, chiarito la netta distinzione tra le due società erroneamente ritenute far capo al La CA.
C) "Illogicità della motivazione", mancando agli atti qualsiasi prova, segnatamente in ordine alla conoscenza della destinazione finale del prodotto, dell'elemento soggettivo del reato ascritto. D) "Estinzione del reato per presentazione del condono", in ordine al quale la motivazione sarebbe stata del tutto carente, tanto più che, in attesa del procedimento di definizione del contesto, il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso.
E) "Prescrizione del reato" risalendo l'accertamento della posizione del La CA ad oltre 15 anni.
F) "Nullità della sentenza della Corte d'appello", mancando nella stessa l'indicazione dell'epoca del commesso reato, con conseguente compromissione del diritto alla difesa, anche ai fini dell'eccezione di prescrizione.
Con successiva memoria depositata il 24/5 c.a., nella fase degli atti preliminari al presente giudizio, da un secondo difensore all'uopo nominato dal La CA, vengono, ancora, dedotti, quali "motivi nuovi", la sopravvenuta cessazione della rilevanza penale del fatto contestato, per intervenute abolizioni dell'imposta di fabbricazione ed abrogazione espressa del R.D.L. n. 334/39 conv. in L. n. 734/39, ed il sopraggiunto stato di "incensuratezza" del ricorrente (per effetto della depenalizzazione dei precedenti dai quali era gravato),con conseguente concedibilità al medesimo delle attenuanti generiche, la cui equivalenza rispetto all'aggravante contestata consentirebbe di dichiarare prescritto il reato.
All'esito della discussione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, questa Corte ha deciso nei termini seguenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto esaminarsi la prima delle questioni dedotte dalla difesa del La CA nella menzionata memoria difensiva, tenuto conto della natura pregiudiziale ed assorbente che, ove fondata, rivestirebbe ex artt. 129 c.p.p. e 2/II c.p., rispetto ai rimanenti motivi proposti dall'uno e dall'altro ricorrente, la sostenuta tesi dell'abrogatio criminis, relativa al reato oggetto del processo. Tale tesi si basa sulle seguenti proposizioni: a) l'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgvo n. 507/99, anche in materia penale, del principio di cd. "ultrattività" delle norme sanzionatorie tributarie (già dettato dall'art. 4 della legge 771/1929 n. 4), con conseguente riespansione, in materia, del campo di applicazione dei principi di diritto intertemporale dettati dall'art. 2 del codice penale, segnatamente dal comma secondo, a termini del quale nessuno può essere più punito per un fatto che, costituente reato all'epoca della sia commissione, non lo è più in base ad una norma successiva;
b) l'intervenuta totale ed espressa abrogazione della legge 28 febbraio 1939 n. 334 nell'ambito della quale era contenuta la fattispecie penale contestata, da parte dell'art. 68 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, contenente la disciplina dell'imposizione tributaria indiretta in armonia con quelle degli altri paesi dell'Unione Europea, sulla produzione e sui consumi, con l'introduzione del sistema di prelievo tributario delle cd. "accise"; c) la conseguente sostanziale diversità, derivante da quella tra il previgente tributo e quello disciplinato nella nuova normativa, degli elementi delle fattispecie penali, segnatamente del precetto, da cui deriverebbe l'impossibilità di ravvisare una perpetuatio incriminationis, se non a costo di una inammissibile applicazione analogica o, addirittura, retroattiva delle nuove norme penali, contenute nel suddetto testo normativo.
La tesi non ha fondamento, considerato che ad avviso di questa Corte, tra le ipotesi di reato contenute nella previgente disciplina e quelle delineate dalla nuova, vi è perfetta corrispondenza sia nel precetto, sia nella sanzione, al punto da potersi ravvisare l'inequivoca "continuità normativa", alla stregua della quale deve escludersi ogni ipotesi di abolitio criminis.
Benvero, la legge del 1939 (n. 739 di conversione del R.D.L. n.334 dello stesso anno) aveva ad oggetto l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione e, nell'ambito di tale disciplina, conteneva disposizioni di carattere penale, tra le quali, per quanto nella presente sede rileva, gli artt. 23 e 23 bis (quest'ultimo aggiunto con D.L. n.878/53 ed oggetto di successive modifiche), che prevedevano e punivano (con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta evasa e, nei casi di quantitativi superiori a 20 q.li, con la reclusione da uno a cinque anni, oltre alla multa) la sottrazione con qualunque mezzo di prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione (art. 23) e la destinazione di prodotti petroliferi comunque esenti dall'imposta anzidetta o dalla corrispondente sovrimposta di confine o soggetti ad aliquota ridotta, rispetto ad usi diversi previsti nelle annesse tabelle (art. 23 bis). Il decreto legislativo n. 504 del 1995, contenente il "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", ha unificato la disciplina di tutta la materia relativa alla "imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi.. " (art. 1), qualificando con il comune termine di "accisa" le imposte indirette in questione e precisando (all'art. 2) che, "per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione", divenendo "esigibile all'atto della immissione al consumo nel territorio dello Stato.." Tra i prodotti sottoposti a tale imposizione figurano, all'art. 21, quelli petroliferi (in particolare, sub e), gli oli combustibili). Il capo IV contiene la disciplina sanzionatoria, nell'ambito della quale, per quanto qui rileva, vi è l'art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali), disposizione che, unificando il contenuto di previgenti e corrispondenti norme penali (tra le quali espressamente indicati, nell'intestazione, gli artt. 22 e 23 del R.D.L. n. 334/1939), al comma 1^, punisce "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni chiunque.." tra l'altro, "sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa", (sub b), nonché "destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate (sub c); al comma 4 dello stesso articolo è poi prevista ove la quantità di oli minerali sia "superiore a 2.000 chilogrammi la reclusione da uno a cinque anni, oltre alla multa".
Dal raffronto tra le disposizioni penali, contenute nella previgente legge del 1939 e nel vigente Testo Unico, risulta evidente la perfetta e simmetrica corrispondenza delle fattispecie, non solo nel precetto, ma anche nelle sanzioni, previste per l'ipotesi semplice e per quella aggravata.
Nè è sostenibile, in particolare, la diversità tra i precetti, derivante da quella delle imposte, la cui evasione, totale o parziale, viene in considerazione, trattandosi nell'uno e nell'altro caso, al di là delle differenze terminologiche, di imposta indiretta gravante sulla produzione (sinonimo di fabbricazione), ovvero sull'importazione ed immissione al consumo nel territorio nazionale (anche contemplati dall'art. 1 della previgente legge, ai fini della "sovrimposta di confine") dei prodotti petroliferi a nulla rilevando le eventuali differenze di modalità nella riscossione. Quel che rileva, invece agli effetti dell'art. 2 c.p., è che il fatto previsto e punito dalla norma penale, è oggi come lo era nel vigore della normativa previgente, costituito dalla sottrazione, totale o parziale (nel caso specifico mediante destinazione ad uso soggetto a minor carico tributario), di tali prodotti, all'imposizione indiretta gravante sulla relativa produzione o importazione e che il trattamento sanzionatorio è rimasto del tutto immutato. Irrilevante, pertanto, è la circostanza che in conformità alle consuete tecniche normative adottate dal legislatore nella redazione dei Testi Unici, dall'art. 68 del citato D. Lgvo sia stata prevista, al pari di quella di altri provvedimenti legislativi, l'abrogazione espressa (sub g) della citata legge del 1939.
Disattesa la suesposta pregiudiziale obiezione difensiva, può passarsi all'esame dei singoli ricorsi.
Per quanto riguarda quello proposto nell'interesse dello SC, deve rilevarsene l'inammissibilità.
L'impugnazione, invero, esaurendosi in una generica doglianza, secondo la quale la Corte d'Appello si sarebbe limitata a confermare il giudizio di primo grado, senza tener conto delle richieste "difensive", viene, palesemente, meno all'obbligo della specificità imposto dall'art. 581 lett. c) c.p.p., a termini del quale l'impugnante deve precisare "le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta": vale a dire che, lamentandosi la mancanza o il vizio della motivazione, occorre anche specificare su quali punti e/o questioni la decisione impugnata sia carente;
ma nessuna specificazione, in tal senso, è dato leggere nel ricorso. D'altra parte l'assunto, secondo il quale la Corte d'Appello si sarebbe limitata a conformarsi, sic et simpliciter, alla decisione del Tribunale, si rivela palesemente infondato, sulla base del raffronto delle motivazioni delle due sentenze di merito, dal quale emerge come la decisione di secondo grado sia ancor più dettagliata, in punto di fatto, ed esauriente, sul piano logico-giuridico, di quella pur sufficientemente motivata di primo grado, nel valutare le posizioni degli appellanti, in relazione ai rispettivi, ed in parte analoghi (segnatamente nella negazione dell'elemento psicologico dei reati), gravami, come si avrà modo di meglio evidenziare, esaminando la censura di vizio di motivazione, dedotta nei ricorsi del La CA. Passando alla disamina di questi ultimi (dei quali, come si è già accennato in narrativa, quello sottoscritto dal difensore è del tutto conforme all'impugnazione a firma diretta dell'assistito imputato), va osservato che, nell'ambito del primo motivo, vengono riproposte, ripetitivamente ed "in blocco", le censure di carattere processuale formulate in sede di appello, singolarmente esaminate e tutte motivatamente disattese dalla corte napoletana, senza peraltro esporre alcuna ragione, a confutazione specifica delle rispettive argomentazioni, in base alle quali i giudici di secondo grado le hanno rigettate. Siffatto modo di proporre l'impugnazione di legittimità facilita il compito di questa Corte che, ritenendo del tutto corrette le considerazioni, in base alle quali detti motivi di appello sono stati disattesi, non può che darne atto e confermarle. Con la prima doglianza viene lamentato il difetto di notifica degli atti introduttivi del giudizio di primo grado (citazione all'udienza preliminare del G.I.P., decreto che dispone il giudizio),per essere stati gli stessi recapitati alla residenza anagrafica dell'imputato (dove si assume che non abitava più perché separato di fatto dalla moglie) e non anche in Poggiomarino, alla via Palma dove sarebbe stato eletto domicilio, ai fini del procedimento penale. La Corte partenopea ha disatteso tale censura, osservando che in atti non risultava l'assunta elezione di domicilio. Il riscontro degli atti processuali conferma la non reperibilità di tale elezione, in ordine alla quale peraltro, ove effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161 c.p.p., sarebbe stato onere del deducente, se non fornirne prova quanto meno indicare elementi più precisi di individuazione (data dell'elezione, organo che l'abbia recepita, fase del procedimento in cui sia intervenuta).
In siffatto contesto processuale, le notificazioni eseguite presso la residenza dell'imputato, risultante dagli atti del processo ed a mani di persone abilitate a ricevere gli atti, in difetto di prova contraria in ordine all'effettiva convivenza, devono ritenersi valide.
Analoghe considerazioni valgano per la seconda censura, deducente l'omissione degli avvisi all'avv. G. B. Vignola, correttamente disattesa dai giudici di appello, non risultandone la nomina dagli atti ne' avendo il deducente fornito prove al riguardo. Va anche confermato, per le medesime considerazioni svolte dai giudici di secondo grado (avverso le quali come si è detto, non vengono dedotti argomenti in contrario nel ricorso, meramente riproduttivo delle corrispondenti doglianze d'appello), il rigetto delle seguenti residue doglianze processuali, per le ragioni rispettivamente esposte: I) non sussiste incompatibilità del difensore di ufficio nominato (in assenza di quello di fiducia, regolarmente avvisato in udienza non essendo configurabile alcun contrasto di posizioni con gli altri imputati, dal medesimo anche difesi, vertendosi in tema di imputazioni non ascritte in via alternativa (ipotesi nella quale il "palleggio" delle responsabilità implicherebbe palese contrasto di interesse), bensì a titolo concorsuale;
d'altra parte la censura è generica, non specificando in relazione a quali coimputati sussisterebbe, in concreto, il contrasto di posizioni;
II) sulla incompetenza territoriale (per essere stato il reato commesso in Poggiomarino, centro ricadente nell'ambito circondariale del Tribunale di Torre Annunziata), del tutto correttamente la Corte di merito ha osservato che l'eccezione avrebbe dovuto essere ai sensi dell'art. 491 c.p.p., formulata non oltre la fase di apertura del dibattimento di primo grado;
il che non risulta avvenuto, con conseguente preclusione alla successiva proposizione;
III) nessuna ipotesi di nullità (tenuto conto del principio di tassatività al riguardo dettato dall'art. 177 c.p.p.) è configurabile in relazione alla tarda ora di svolgimento del dibattimento, che, peraltro, risulta iniziato (alle ore 15,25) entro l'orario (15,30) fissato nella circolare, citata dal ricorrente, del Presidente del Tribunale di Napoli e regolarmente portato a termine con tutte le garanzie difensive;
IV) anche corretto è da ritenersi il rigetto della doglianza attinente allo stralcio, in considerazione della non impugnabilità dei provvedimenti ordinatori e discrezionali disponenti la riunione o separazione dei processi ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.p. (v., tra altre, Cass. sez. 1^, n. 2675/93, sez. 2^, ord. n. 1611/94, sez. 5^, ord. 13/6/92, sez. 1^ sent. n. 5953/96, nella quale ultima viene anche evidenziata la non configurabilità di alcuna sanzione di nullità, in caso di mancata audizione delle parti, ostandovi, al pari dell'impugnabilità, il relativo principio di tassatività), nonché della mancata specificazione dei motivi che, secondo la difesa sarebbero stati, nella specie, ostativi. Quanto all'ulteriore e nuova censura di carattere processuale, formulata per la prima volta nel ricorso per cassazione, relativa all'assunta mancanza di sottoscrizione dell'ausiliare in calce al "decreto di citazione al giudizio", a parte l'infondatezza della stessa a termini della più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve rilevarsene in concreto, la non rispondenza alla realtà processuale, considerato che, dall'esame degli atti di primo grado (reso necessario dalla natura della censura) il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p., emesso in data 21/11/1994 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli,
contrariamente all'assunto, reca in calce, oltre alla sottoscrizione del magistrato, anche quella dell'ausiliare di cancelleria (tale Amato).
Non miglior sorte meritano i successivi motivi di impugnazione. Per quanto riguarda quello deducente la mancata assunzione di una prova decisiva, va rilevato che correttamente la Corte d'Appello ha disatteso le richieste istruttorie formulate (nuova audizione del verbalizzante ufficiale della G. di F., confronto tra lo stesso e l'imputato, esame testimoniale degli autisti e di tale Notarianni), osservando come la lunga dettagliata ed esauriente deposizione del suddetto teste d'accusa, che aveva illustrato al Tribunale "con estrema lucidità e precisione i molti fatti appresi nel corso dell'indagine", non consentisse dubbi di sorta in ordine alla, pur complessa, vicenda, essendo emersi da quella testimonianza e dai confermati atti di p.g. come le due società, al di là della formale distinzione, costituissero un unico organismo aziendale, facente capo essenzialmente all'odierno ricorrente, presso il quale, non a caso, fu ritrovata anche la documentazione inerente la s.r.l. Largas, di cui pure il medesimo non risultava essere legale rappresentante. La Corte di merito ha inoltre evidenziato anche la genericità delle richieste istruttorie, non essendo precisate le circostanze sulle quali i testi avrebbero dovuto deporre, ne' la qualità dell'unico nominato teste a discarico (tale Notarianni, che solo nel ricorso di legittimità, viene indicato quale dirigente della Longas). In siffatto contesto processuale non può configurarsi la decisività delle prove richieste e non ammesse, e le doglianze avverso le ragioni di diniego della sentenza di appello si traducono in inammissibili censure attinenti ai profili di merito della vicenda penale, in ordine ai quali la motivazione si appalesa esauriente e corretta sotto ogni profilo logico-giuridico.
Per analoghe ragioni deve essere disatteso il motivo sub c), non palesando la motivazione della sentenza di secondo grado alcuna carenza o vizio logico, reso evidente dal testo della stessa, nella valutazione dell'elemento psicologico del reato, in termini di consapevolezza della destinazione finale del prodotto, immesso al consumo per autotrazione anziché a quello domestico, desunta da una nutrita serie di elementi indiziari, chiari precisi e concordanti, quali l'eccezionale consumo di gas riservato ad uso domestico nella Regione, pari a tutto quello consumato nel resto del Territorio nazionale ed alimentato dalla Longas, la ragionevole riferibilità di tale abnorme richiesta, proveniente da una miriade di piccoli operatori, all'effettiva diversa illecita destinazione, la creazione di una seconda società "esistente solo sulla carta", in funzione di paravento dell'attività di fraudolenta distribuzione, la circostanza che i soggetti riforniti fossero tutti intestatari di partita I.V.A., che avevano indicato al fisco sedi dei rispettivi esercizi commerciali diverse dai luoghi in cui avvenivano effettivamente le consegne, eseguite dagli autisti della società, consistenti, nella maggior parte dei casi, in baracche site in località extraurbane, la sistematica discordanza tra i luoghi di effettiva consegna e quelli (le fittizie sedi dei dettaglianti) indicati sulle bolle di accompagnamento.
Da tutti i suesposti elementi la Corte partenopea ha desunto che logli imputati ben lieti del grosso giro di affari che si era ormai creato ai danni dell'erario, vi abbiano preso parte continuando a fornire il gas a chi sapevano che non l'avrebbe certamente venduto per uso domestico", così adeguatamente e coerentemente motivando in ordine alla sussistenza del dolo, nei termini, essenzialmente, della consapevolezza della destinazione finale del g.p.l. venduto, che vanamente il ricorrente tenta di rimettere in discussione nella presente sede di legittimità, senza evidenziare vizi logici dell'apparato argomentativo, che solo se di testuale e macroscopica evidenza possono inficiare agli effetti di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., la decisione (v., ex plurimis, e tra le più recenti, Cass.
S.U. 16/11/1999 n. 24, Spina, e Sez. 3^ 11/1/99 n. 215). Passando al motivo sub c),relativo ad un non meglio precisato, "condono", di cui si assume essere stata "provata documentalmente la presentazione ... e la congruità della cifra pagata", motivo di gravame del quale si lamenta che la Corte di merito, rinviando all'eventuale sede esecutiva, avrebbe, indebitamente omesso di pronunziarsi, deve osservarsi che la censura, a parte la mancanza di alcun riscontro documentale in atti, si appalesa inconferente, considerato che nel corrispondente motivo di appello (il n. 4) fu dedotto l'avvenuto "condono" relativamente al solo reato di cui al capo b) vale a dire all'imputazione di cui all'art. 4 n. 5 della L. n. 516/82 e non anche a quella più grave e non contemplata in alcun provvedimento di "clemenza fiscale" di cui al capo a) della rubrica, oggetto del presente ricorso. Poiché la Corte di merito ha prosciolto, per intervenuta prescrizione, gli imputati dall'addebito di frode fiscale, irrilevante risulta l'omesso esame della richiesta di cui al menzionato motivo di appello, mentre la considerazione finale "il condono, se spettante, sarà applicato in sede esecutiva" deve ritenersi riferita all'indulto di cui D.P.R. 394/90 (in virtù del quale sono state condonate, in primo grado, le intere pene detentive), e legittima, considerata la necessità di dover valutare le altre condizioni ed i precedenti ai fini della parziale condonabilità (entro il limite massimo di L. 10.000.000 di cui al citato provvedimento) delle multe, di gran lunga eccedenti, irrogate per il reato in esame.
Palesemente infondati infine, sono i rimanenti motivi di ricorso, sub e) ed f), con i quali, rispettivamente, vengono dedotte la prescrizione del reato e la nullità della sentenza per mancata specificazione nella stessa, del "l'epoca di commissione del presunto reato".
Contrariamente alla doglianza, invero, la risalenza delle condotte, unificate nel reato continuato ascritto, risulta inequivocamente precisata, nelle date terminali, nel capo di imputazione della sentenza (dal 20/9/1979 al 24/3/1983 e dal 20/6/1984 al 31/7/1987) e ribadita nella motivazione della stessa (quanto meno relativamente alla data finale, v. pag. 6 ultimo rigo), traendone poi la corretta conclusione dell'insussistenza, anche per tale reato, della prescrizione (a differenza che per quello di cui al capo b), in ragione della pena edittale (reclusione fino a cinque anni) e della correlativa applicazione del termine decennale (di cui all'art. 157 n. 3 C.P.), aumentato a 15 anni per le interruzioni, che neppure oggi
è ancora maturato, e della data di cessazione (v. art. 158/I cp) della continuazione.
Con il secondo dei "motivi nuovi" di cui alla memoria difensiva in atti, ribadito anche nella discussione orale dal nuovo difensore del ricorrente, si sostiene che alla declaratoria estintiva per prescrizione si potrebbe pervenire in sede di merito ed a seguito di auspicato annullamento con rinvio della sentenza, previa concessione delle attenuanti generiche, da dichiararsi quanto meno equivalenti all'aggravante di cui alla legge speciale, essendo venuto meno uno dei motivi ostativi alla concessione di tali attenuanti, individuato dal giudice di merito nei precedenti penali dell'imputato; ciò in quanto tutti i reati per i quali il La CA ha riportato le precedenti condanne, annotate nel certificato penale, sarebbero stati "depenalizzati".
La tesi non è meritevole di accoglimento.
Anzitutto deve rilevarsi che i precedenti penali del La CA non riguardano tutti reati oggetto di successiva depenalizzazione, figurando tra gli stessi una condanna per contrabbando doganale (di tabacco lavorato estero), delitto che per giurisprudenza consolidata di questa Corte non è da ritenersi depenalizzato ai sensi dell'art.2 della L. 562/93, essendo punibile nelle ipotesi aggravate, anche con pena detentiva (v., tra le altre S.U. n. 7930/95, sez. 3^ n. 10356/95); sicché quanto meno inesatta è l'affermazione che il La CA avrebbe riacquistato la qualità di "incensurato". D'altra parte deve osservarsi che dette condanne (unitamente alla oggettiva gravita del reato ed all'ingente danno erariale) sono state valutate, ai fini della negazione della attenuanti generiche (a sostegno delle quali, peraltro, nessun motivo preciso risultava addotto), quale componente della capacità a delinquere del reo, ai sensi dell'art. 133 c II n. 2 c.p., che non contempla solo i "precedenti penali" veri e propri, ma anche quelli "giudiziari" ed, "in genere.. la condotta e.. la vita del reo, antecedenti al reato". In tale quadro il "precedente penale", unitamente alle altre componenti soggettive enunciate, rileva, essenzialmente, quale fatto storico evidenziante la propensione del soggetto a violare la legge e non anche per la sua ostatività intesa in senso tecnico-giuridico che si sostiene venuta meno ex art. 2 c. 2^ c.p., al pari degli "effetti penali" veri e propri della condanna (quali ai fini della recidiva, della concedibilità dei benefici di cui agli artt. 163 e 174 c.p. e simili Il ricorso va, in definitiva, respinto.
Conseguono la condanna dei due ricorrenti al solidale pagamento delle spese processuali, nonché quella del solo SC, alla sanzione per l'inammissibilità di cui all'art. 616 c.p.p., il cui importo si reputa equo determinare in L. 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di SC VI e rigetta quello di La CA PA, condannando i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché, il solo SC, della somma di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 15 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2000