Sentenza 3 febbraio 2000
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4, decimo comma, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 l. 1423/56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2000, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Aldo Saulino Presidente del 3/2/2000
Dott. Antonio Esposito Consigliere SENTENZA
" Nicola Bottalico Consigliere N. 703
" Donato Danza Consigliere REGISTRO GENERALE
" Secondo Carmenini Consigliere rel. N. 37551/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di
1) RA BA, nato a [...] il [...]
2) SI EP, nata a [...] il [...]
avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo del 23.3.1999 Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmenini, Lette/udite le conclusioni del P.G., in persona del Dr. G. Izzo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
OSSERVA
Col ricorso per cassazione RE GR e l'interveniente US SI impugnano il decreto della Corte di Appello di Palermo, in data, 23.3.1999, confermativo del decreto del Tribunale di Trapani del 31.7.1998. Tale ultimo provvedimento ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno e di cauzione;
nonché ha ordinato la confisca di un immobile e di un certificato di deposito.
Il ricorso poggia su due motivi: 1) violazione ed errata applicazione dell'art.1 L.575/65 ed illogicità della motivazione sul requisito dell'attualità della pericolosità sociale;
2) violazione di legge ed illogicità manifesta delle statuizioni di carattere patrimoniale.
I motivi non sono fondati.
L'orientamento di questa Corte sottolinea che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, giusta la disposizione generale dell'art.4, comma 10, L.1423/1956, richiamata dall'art. 3 ter, comma 2, L.575/1965. Ne consegue che i limiti del sindacato di legittimità
escludono l'ipotesi dell'illogicità manifesta, delineata dall'art. 606, comma 1 lett. e), che evidentemente non coincide con la violazione di legge, se non nelle ristrettissime ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente, le quali si risolverebbero nella violazione dell'obbligo sancito dall'art. 4 cit., comma 9, di provvedere con decreto motivato.
Va, inoltre, ribadito che nel procedimento di prevenzione le fonti di convincimento non debbono necessariamente consistere in acquisizioni probatorie di rilevanza tale da giustificare una sentenza di condanna, essendo sufficiente l'idoneità a supportare il sospetto, razionale ed empirico, che il proposto appartenga all'organizzazione criminosa.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha esaminato tutti gli elementi acquisiti in atti ed ha fondato su di essi un impianto argomentativo logico e coerente, che non si limita ad una mera enunciazione terminologica ("uomo d'onore"), ma enuclea dati concreti e specifici desunti da precedenti sentenze, rivelazioni di collaboranti, riscontri e rapporti di frequentazione con affiliati alla mafia locale.
Quanto agli aspetti patrimoniali del provvedimento, la Corte ha proceduto ad una disamina analitica della situazione reddituale della parte interessata, nel corso degli anni, ed ha dimostrato - anche in correlazione con il difetto probatorio circa l'esistenza di un reddito congruo di origine legittima - la notevole sperequazione tra i redditi apparenti o dichiarati e le acquisizioni patrimoniali, con profili di illecito, sia come provenienza, sia come reimpiego. Si tratta di accertamenti in fatto, congruamente motivati ed esenti da vizi logico-giuridici.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2000