Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2000, n. 703
CASS
Sentenza 3 febbraio 2000

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Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4, decimo comma, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 l. 1423/56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2000, n. 703
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 703
    Data del deposito : 3 febbraio 2000

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