Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9652 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLI0 9 6 5 2 / 0 2 AULA "A" oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 02717/2000 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Est. Consigliere Cron..25995 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 24.04.2002 da I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
CASA DI CURA PRIVATA “PIERANGELI” s.r.l. in persona del suo rapp.te p.t., dott. Luigi Pierangeli, rapp.to e difeso dagli avv.ti prof. Vito Bellini e Osvaldo Galizia, presso il primo dei quali elett.te domicilia in Roma, via orazio, n. 3, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo,
- controricorrente -
1784 1 q per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pescara n. 00162/1999 del 14.10/10.11.1999, R.G. n. 00285/98, notificata 1'01 gennaio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti C. Pulli, in virtù di delega dell'avv. Antonino Sgroi, per l'NP, e Vito Bellini per la Casa di cura "Pierangeli s.r.l."; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza del Pretore di Pescara n. 1743 del 07 luglio 1998, dichiarava la illegittimità della determinazione dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso NP) in data 15 ottobre 1993 con la quale era stata variata la iscrizione della Casa di Cura "Pierangeli s.r.l." dal settore commercio a quello industria ai fini previdenziali, nonché il diritto della società all'inquadramento per gli stessi fini nel settore commercio e/o terziario;
spese del doppio grado di giudizio a carico dell'NP. Osservava il Tribunale che, premessa in linea di principio la possibilità del cd. doppio inquadramento, nella specie doveva applicarsi la norma dettata dall'art. 49 della legge n. 88 del 1989, e, in relazione all'inizio dell'attività dell'azienda in epoca antecedente alla entrata in vigore della detta disposizione legislativa, in virtù della disciplina transitoria ai sensi del terzo comma, parte seconda, del citato art. 49, doveva riconoscersi alla stessa l'inquadramento ai fini previdenziali, già impostole ai sensi dell'art. 33 del T.U. assegni familiari n. 797 del 1955, nel settore commercio-terziario. Ricorre per l'annullamento della predetta sentenza l'NP affidandosi ad unico motivo di censura. Q 2 La Casa di cura privata "Pierangeli s.r.l. si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'NP denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2195 c.c., 18 della legge n. 1089 del 1968, 49 della legge n. 88 del 1989, e 33 del d.p.r. n. 797 del 1955, nonché vizio di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamentando l'applicazione di principi tutti in contrasto con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità del doppio inquadramento, stante, da un lato, l'unicità del criterio di inquadramento, fondato sul dettato dell'art. 2195 c.c., dall'altro, il carattere meramente ricognitivo della natura dell'impresa degli atti di classificazione, anche antecedenti alla legge n. 88 del 1989, suscettibili di rimozione e disapplicazione amministrativa o giudiziale sulla scorta della reale attività dell'azienda. Il ricorso è fondato. Va preliminarmente rilevata la insostenibilità della tesi di parte oggi resistente circa un'asserito giudicato che sarebbe intervenuto per effetto di precedente sentenza definitiva che riconosceva alla Casa di cura in argomento il diritto alla iscrizione al settore commercio ai fini assistenziali e previdenziali. In proposito Questa Corte, recentemente e con la particolare autorità della formazione collegiale (Cass. S.U. 07 novembre 1997, n. 10933), proprio in tema di obbligazioni contributive, nell'escludere la sussistenza del giudicato si è pronunciata nel senso che "la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, dal che segue, a sua volta, che il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggia in un determinato modo, giacché per questa parte egli giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti, e pertanto in assenza di un interesse delle parti alla relativa pronunzia, configurandosi quindi una tale decisione, per questo aspetto, quale meramente interpretativa della astratta volontà di legge e 3 non, come è invece coessenziale al giudicato, come affermazione della volontà di legge nel caso concreto". In base a tale principio, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, la tesi sostenuta dalla Casa di cura di introdurre una preclusione da giudicato deve essere disattesa. Quanto all'inquadramento preteso dall'NP nel settore industria anche ai fini previdenziali e assistenziali, come da determinazione del 15 novembre 1993 impugnata con successo dalla Casa di cura, deve farsi di nuovo riferimento al maggioritario indirizzo, ancora una volta da confermarsi, della giurisprudenza di legittimità. Allorquando l'NP procede, nelle fattispecie come quella in oggetto, all'inquadramento ai fini previdenziali delle imprese, mette in atto dei meri atti ricognitivi, con la conseguenza che deve essere riconosciuta in materia la competenza dell'a.g.o. (cfr. ex plurimis: Cass. 13 giugno 1996 n. 5419; Cass. 18 maggio 1994 n. 4837; Cass. 16 novembre 1992 n. 12254; Cass. 20 gennaio 1992 n. 663). In realtà, nel procedere alla classificazione delle imprese l'NP è tenuto a rispettare rigorosamente il disposto della legge, con la conseguenza che la sua condotta è priva di qualsiasi discrezionalità, sicché ogni controversia sull'inquadramento si risolve in un controversia sull'obbligo di iscrizione e/o di contribuzione, cioè su un elemento del rapporto giuridico previdenziale ( o assicurativo) che attiene a diritti soggettivi. A tale riguardo va anche ricordato come in fattispecie non sottoposte ratione temporis alla normativa della legge 9 marzo 1989 n. 88, la giurisprudenza ha già incluso tra le imprese industriali, quelle produttrici di servizi, facendo riferimento costante al disposto dell'art. 2195 c.c., che tra dette imprese, annovera appunto quelle produttrici di beni e di servizi (cfr. ex plurimis: Cass. 23 novembre 1990 n. 11308; Cass. 8 agosto 1990 n. 8036; Cass. 14 gennaio 1980 n. 303), rifiutando così la tesi che attribuiva rilevanza generale ai fini previdenziali alla classificazione operata ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797 testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari). La definitività del provvedimento amministrativo di classificazione non è stata, poi, ritenuta ostativa alla sua disapplicazione da parte del giudice ordinario in caso di riscontrata non corrispondenza tra la classificazione operata dall' NP ed il settore nel 4 quale doveva invece essere inquadrato il datore di lavoro in ragione della natura e delle oggettive caratteristiche dell'attività spiegata (cfr. al riguardo Cass., sez un., 18 maggio 1994 n. 4837). E' evidente allora come non possa in alcun modo, in relazione alla classificazione dell'impresa da attuarsi alla stregua del disposto dell'art. 2195 C.C., parlarsi di intervenuto giudicato sull'inquadramento della stessa impresa operato ai sensi della normativa sugli assegni familiari, attesa la già ricordata irrilevanza generale di tale inquadramento. Né, sotto altro versante, può sostenersi che, una volta operata da parte dell'NP un inquadramento (ad esempio come impresa commerciale non possa più il giudice ordinario, o lo stesso istituto, riconoscere come corretta una diversa qualificazione ai fini previdenziali, dovendo questa qualificazione, quale atto ricognitivo, riflettere l'obiettiva natura dell'attività spiegata dalla impresa. Quanto sinora detto non viene, in alcun modo, smentito dal disposto del terzo comma dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, che riconosce “comunque validi gli inquadramenti già in atto al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina" da intendersi però riferiti a quelli "che spettano ai datori di lavoro in base alle attività svolte” prima della nuova normativa, risultando "irrilevante il fatto che in relazione a detti inquadramenti, alla entrata in vigore della legge, siano pendenti 0 ancora instaurati procedimenti amministrativi 0 giudiziari", volti ad non individuare l'esatto inquadramento cui il datore di lavoro ha diritto alla stregua dei criteri normativi di classificazione previdenziali all'epoca vigenti (Cass. 13 giugno 1996, n. 5419, cit.; Cass. 20 maggio 1996, n. 4637; Cass. 20 aprile 1995, n. 4420; Cass. 18 maggio 1994, n. 4837, cit.). Pertanto, in tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, i criteri di classificazione dettati dall'art. 49 1. 9 marzo 1989 n. 88 non sono applicabili con riguardo ad attività iniziate prima dell'entrata in vigore della legge predetta, in quanto per le attività già iniziate vige nel rispetto però dell'efficacia del regime -ne transitorio ora fissato dall'art. 1, comma 234, della legge n. 662 del 1996, nonché negli 5 stessi termini dall'art. 2, comma 215 della stessa legge - il principio dell'ultrattività degli inquadramenti, da operarsi sulla base della normativa previgente, non essendo riferibile alle sole attività plurime di cui alla prima parte del terzo comma del citato art. 49 la previsione (di permanente validità) contenuta nella seconda parte di questo stesso comma (in tal senso Cass. 20 maggio 1996, n. 4637; Cass. 27 febbraio 1995, n. 2240). Da ciò consegue che nella fattispecie in esame ai fini della classificazione delle imprese ai fini previdenziali, deve tenersi conto, pur dopo l'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, dei generali criteri di classificazione applicabili prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, ed alla cui stregua le imprese produttrici di servizi, come in genere tutte le case di cura, vanno inquadrate tra le imprese industriali stante il disposto dell'art. 2195 c.c.. Il Tribunale nel modificare la sentenza appellata ha argomentato in termini di assoluta violazione dei principi innanzi indicati, ed ha riconosciuto la natura commerciale della società ai fini contributivi previdenziali, giustificando tale errata conclusione con l'erronea affermazione della compatibilità di un diverso inquadramento ai detti fini rispetto a quella della disciplina agevolativa sugli sgravi contributivi. Tale argomentazione merita, pertanto, le censure ad essa mosse con il ricorso in esame, che, quindi, va accolto;
la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di L'Aquila, che provvederà al riesame della vertenza nel rispetto dei principi sopra indicati, nonché al regolamento, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 24 aprile 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente l - Giovanni Mapparella Mercuria Ettore Mercuria fo tore Critic 6 LUG CIGANCEL