Sentenza 29 ottobre 2004
Massime • 2
Il ridimensionamento dell'indulto applicato più volte in sede di cognizione da giudici diversi in misura complessivamente superiore al limite legale è possibile in sede esecutiva allorché debba ritenersi che l'indebita applicazione sia stata dovuta a difetto di informazione e conoscenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che tale ipotesi non potesse essere esclusa dalla circostanza che il secondo giudice avesse applicato il beneficio a distanza di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza che già lo aveva concesso, in quanto il ricorrente non aveva formulato alcuna censura specifica al riguardo, né risultava se la più risalente condanna fosse stata annotata sul certificato del casellario giudiziale e se quest'ultimo fosse stato acquisito o, comunque, esaminato dal secondo giudice).
La data di commissione dei reati di bancarotta prefallimentare coincide con quella di pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento o, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, con quella della dichiarazione dello stato di insolvenza. Ne consegue che, qualora nella sentenza di condanna manchi l'indicazione della data del commesso reato, legittimamente il giudice dell'esecuzione la individua nella data della sentenza di fallimento, ricavandola dagli atti del procedimento, qualora la circostanza sia rilevante ai fini della decisione. (Fattispecie relativa a incidente di esecuzione proposto avverso provvedimento di cumulo riduttivo dell'indulto, del quale il ricorrente lamentava l'illegittimità anche con riferimento alla avvenuta commissione del più risalente reato entro il termine di efficacia del decreto di clemenza approvato con d.P.R. n. 413 del 1978, la cui applicazione avrebbe escluso quella duplice dell'indulto elargito con il d.P.R. n. 744 del 1981)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 46023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46023 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 29/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4193
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 012928/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR HI FO N. IL 20/01/1950;
Avverso ORDINANZA del 05/02/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. O. Cedrangolo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, respinse le richieste di AR AR RO volte, secondo quanto affermato nel provvedimento, ad ottenere l'eliminazione del ridimensionamento, operato in sede di formazione del cumulo, dell'indulto di cui al D.P.R. n. 394/1990, applicato più volte in sede di cognizione in misura complessivamente superiore al limite previsto, ed a far dichiarare condonata la pena inflitta con la sentenza 27 novembre 1989 della suddetta corte d'appello non, come già disposto, ai sensi del D.P.R. n. 744/1981, ma ai sensi del D.P.R. a 413/1978 (peraltro erroneamente indicato nel ricorso come D.P.R. n. 218/1978);
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma (poi seguito da memoria illustrativa a firma del difensore), il AR AR, lamentando, in sintesi (e per quanto è dato intendere), che: a) sia stata indebitamente riconosciuta la legittimità del ridimensionamento dell'indulto, nonostante che l'applicazione di esso in eccedenza fosse avvenuta quando già era passata da tempo in giudicato la sentenza con la quale il medesimo beneficio era stato precedentemente applicato su altra pena;
b) sia stata indebitamente esclusa l'applicabilità, sulla pena inflitta per bancarotta con la sentenza 27 novembre 1989, dell'indulto di cui al D.P.R. n. 413/1978 (non soggetto a revoca, nella specie, a differenza di quello di cui al D.P.R. n. 744/1981), nonostante che la condotta presa in considerazione in detta sentenza si fosse esaurita entro la data del 15 marzo 1978, indicata nello stesso D.P.R. n. 413/1978 come quella ultima per l'applicabilità dei benefici ivi previsti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, richiamato anche nel ricorso, il c.d. ridimensionamento dell'indulto applicato più volte in sede di cognizione in misura complessivamente superiore al limite legale è sempre possibile in sede esecutiva, quando debba ritenersi che l'indebita applicazione sia stata dovuta a difetto di informazione e conoscenza;
ipotesi, questa, che, nella specie, non risulta in alcun modo che dovesse essere esclusa, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che, alla data del 14 novembre 1996, in cui vennero pronunciate dalla corte d'appello di Bologna le sentenze contenenti l'applicazione dell'indulto del 1990, era già divenuta irrevocabile, a far tempo dal 16 novembre 1994, la sentenza 13 febbraio 1991 del tribunale di Parma, con la quale era pure stata disposta l'applicazione, sulla pena da essa inflitta, del medesimo beneficio;
il che non equivale a dimostrare, che di ciò dovesse necessariamente avere contezza il collegio giudicante dal quale vennero pronunciate le sentenze del 14 novembre 1996, non essendo dato sapere - ne' deducendosi al riguardo alcunché di specifico da parte del ricorrente - ne' se a tale data la precedente condanna fosse già stata annotata sul certificato del casellario giudiziale ne' se, comunque, il certificato aggiornato fosse stato acquisito ed esaminato dal suddetto collegio giudicante;
- che, pertanto, la prima delle proposte doglianze non appare meritevole di accoglimento;
- che parimenti non appare accoglibile la seconda doglianza, dal momento che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale (pur se notoriamente avversato dalla prevalente dottrina) il collegio non vede ragione di discostarsi, la data di commissione dei reati di bancarotta prefallimentare deve ritenersi coincidente con la data di pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento o, nel caso di liquidazione coatta amministrativa (al quale si riferiva, secondo quanto si evince dal ricorso, la sentenza in questione), con la data della dichiarazione dello stato di insolvenza (in tal senso, specificamente, Cass. 5^, 9 dicembre 1999 - 23 febbraio 2000 n. 2136, Tuttolomondo, RV 215477); e tale data, come esplicitamente riconosciuto nel ricorso, era, nella specie, quella stessa del 10 maggio 1978 che figura indicata nel provvedimento di cumulo del 26 giugno 2002, avverso il quale fu promosso l'incidente di esecuzione deciso con l'ordinanza impugnata;
nè, ciò posto, può rilevare in contrario il fatto che nella sentenza di condanna, come sostenuto nel ricorso, mancasse l'indicazione della data di commissione del reato giacché, proprio sulla base del principio affermato con la sentenza della sez. 1^ di questa Corte 6 luglio - 21 settembre 1995 n. 4076, RV 202430, richiamata, a sostegno del proprio assunto, dal ricorrente (principio secondo cui, quando nel capo d'imputazione riportato nella sentenza di condanna non vi sia una precisa indicazione della data del commesso reato, "è consentito al giudice dell'esecuzione, nell'ambito dei poteri di interpretazione spettantigli, prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavare tutti quegli elementi dalla cui valutazione sia possibile determinare il tempus commissi delicti, qualora tale circostanza sia rilevante ai fini della decisione"), deve ritenersi del tutto corretto che, nella specie, rilevata dalla sentenza o dagli atti la data di dichiarazione dello stato di insolvenza, quella data, e non altra, in linea con il già ricordato orientamento giurisprudenziale, sia stata assunta come quella di commissione del reato;
- che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere respinto, in quanto privo di giuridico fondamento, con le conseguenze di legge in ordine alle spese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004