Sentenza 3 aprile 2000
Massime • 3
In tema di simulazione di reato, ai fini della rilevanza della ritrattazione, occorre che questa avvenga "continenter", e cioè subito dopo la falsa denuncia, dato che, se le indagini sono state già avviate, la resipiscenza del simulatore del reato interviene comunque tardivamente, in quanto il turbamento all'amministrazione della giustizia si è già realizzato. Tale comportamento può comunque integrare la circostanza attenuante del pentimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., che può riguardare anche le conseguenze penalistiche del reato, nel senso che il comportamento dell'agente, successivamente al fatto, può incidere in senso attenuativo sulla gravità della lesione del bene giuridico considerato dalla norma, che può essere più o meno accentuata in relazione alla dimensione, anche temporale, dell'attività di indagine conseguente alla falsa denuncia.
La circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., richiede che la condotta resipiscente dell'agente sia spontanea. Tale requisito non è escluso qualora l'indagato abbia reso confessione in presenza di prove evidenti della sua responsabilità; essendo sufficiente che il soggetto si sia adoperato senza pressioni o costrizioni a elidere o a attenuare le conseguenze del reato.
Ai fini della configurabilità della simulazione di reato, di cui all'art. 367 cod. pen., che, essendo un reato di pericolo, risulta integrato allorché la falsa denuncia di reato determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta al suo accertamento, non è necessario che l'autorità sia stata in concreto ingannata ne' che un procedimento penale sia stato realmente iniziato, bastando che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini. Ne consegue che la sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la non verosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2000, n. 5786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5786 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 03/04/2000
1. Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 701
3. Dott. ILARIO S. MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 50181/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DE LO IO, n. a Milano il 3.11.1965
avverso la sentenza in data 22 ottobre 1999 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo B e per il rigetto nel resto.
Fatto
Con sentenza in data 5 maggio 1998, il Pretore di Torino condannava DE LO IO, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi nove di reclusione, quale responsabile dei seguenti reati, unificati dalla continuazione: A) del reato di cui all'art. 61 n. 2, 367 c.p., perché, con denuncia presentata in data 17 settembre 1997
alla Stazione CC. di Poirino, denunciava falsamente il furto della propria autovettura al fine di assicurare l'impunità a UR AN per il reato di guida senza patente della medesima autovettura;
B) del reato di cui all'art. 110 c.p. e 116 comma 3 c.d.s per avere consentito a UR AN (concorrente nel medesimo reato) di guidare il proprio veicolo essendo consapevole che la stessa non aveva mai conseguito la patente di guida (in Poirino, il 17 settembre 1997). A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 22 ottobre 1999, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, il quale, con un primo motivo, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento del fatto, in punto di ritenuta insussistenza della fattispecie del reato impossibile ex art. 49 comma secondo c.p.; con un secondo motivo, l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 49 secondo comma e 367 c.p., in punto di ritenuta insussistenza della offensività del fatto in relazione all'avvenuta ritrattazione, avvenuta in un unico contesto di azione a solo un'ora e venti minuti dalla denuncia;
con un terzo motivo, la erronea mancata applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso, di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Diritto
Al di là della inammissibile censura di travisamento del fatto addebitato alla sentenza impugnata, il ricorrente, con il primo motivo, censura la valutazione operata dalla Corte di appello circa la inapplicabilità al caso concreto della fattispecie di cui all'art. 49 comma secondo c.p.: si sostiene al riguardo che fin dall'inizio l'attività di indagine fu finalizzata ad acquisire elementi sulla simulazione di reato e non sul furto denunciato, ritenuto subito non credibile dai carabinieri.
La doglianza è infondata. Quello di cui all'art. 367 c.p. è un reato di pericolo, che è integrato allorché la falsa denuncia di reato determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta al suo accertamento. Non è quindi necessario che l'autorità sia stata in concreto ingannata ne' che un procedimento penale sia stato realmente iniziato, bastando che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini. Ne consegue che la sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la non verosimiglianza del fatto denunciato appaia prima facie ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale.
Nel caso in esame, come perspicuamente messo in rilievo dalla Corte di merito, la denuncia non si presentava palesemente inverosimile, a nulla rilevando che erano subito sorti negli organi inquirenti sospetti al riguardo. Ma, quello che appare nella specie risolutivo, è che in concreto un'attività di indagine si sia effettivamente dispiegata a causa della denuncia, così che la questione sulla inverosimiglianza di essa viene ad essere in radice superata. Il ricorrente ha obiettato che le investigazioni avviate non concernevano il reato di furto (inverosimilmente) denunciato ma, fin dall'inizio, quello di simulazione. Una simile impostazione appare il frutto di un paralogismo, atteso che la verifica sulla sussistenza della ipotizzata simulazione implicava, a contrario, quella della insussistenza del reato denunciato. Solo dopo che i Carabinieri ebbero positiva conferma che nel torno di tempo in cui, secondo il De LL, era avvenuto il furto l'imputato era stato visto in realtà in possesso della sua autovettura essi ebbero conferma della ipotizzata simulazione. Furono dunque gli esiti delle indagini, e quindi un post factum rispetto alla denuncia, a rendere soggettivamente certa la sua falsità.
Per analoghe considerazioni deve essere disatteso il secondo motivo di gravame. La ritrattazione, nell'economia del reato di cui all'art. 367 c.p. (come di quello di calunnia), è idonea a privare il fatto della sua offensività, e cioè a impedire in assoluto la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, quanto questa avvenga continenter, e cioè subito dopo la falsa denuncia. Se le indagini sono state già avviate, la resipiscenza del simulatore di reato interviene comunque tardivamente, in quanto il turbamento all'amministrazione della giustizia si è già realizzato. In una simile situazione, dunque, la disquisizione circa il continuum temporale tra denuncia e ritrattazione appare del tutto sterile, diversamente da quanto potrebbe dirsi nella ipotesi in cui le indagini non siano state ancora iniziate.
È invece da accogliere il terzo motivo di ricorso. Il
pentimento operoso considerato dall'art. 62 n. 6 c.p. può riguardare anche le conseguenze penalistiche del reato, nel senso che il comportamento dell'autore di esso, successivamente al fatto, può incidere, in senso attenuativo, sulla gravità della lesione del bene giuridico specificamente considerato dalla norma. ora, nel caso in esame, l'imputato, messo a conoscenza degli esiti delle prime indagini, ammise la falsità della denuncia, contribuendo così al pieno accertamento dei fatti, dal che derivò prontamente la conclusione della attività investigativa. Sotto questo aspetto, appare dunque che la condotta posta in essere dall'imputato sia stata "efficace" nel senso di attenuare le conseguenze del reato, in quanto la fattispecie criminosa tende appunto a reprimere condotte dalle quali possa derivare un turbamento all'amministrazione della giustizia, che può essere più o meno grave in relazione alla dimensione, anche temporale, dell'attività di indagine conseguente alla falsa denuncia.
La Corte di merito ha ritenuto peraltro che difettasse il requisito della spontaneità, posto che l'imputato si limitò a confessare a fronte delle prove evidenti della sua responsabilità. Interpretando tale requisito alla lettera, si dovrebbe concludere che l'attenuante non può mai essere riconosciuta una volta che l'imputato sia stato reso edotto degli indizi a suo carico. Appare invece conforme alla ratio della previsione ritenere che il requisito della spontaneità ricorra in ogni caso in cui il soggetto agente si sia adoperato senza pressioni o costrizioni ad elidere o ad attenuare le conseguenze del reato.
La sentenza impugnata va pertanto annullata su tale punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che, all'esito di nuovo giudizio, ove riconosca, in base ai principi di diritto sopra enunciati, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., assumerà le conseguenti determinazioni in punto di pena. Va poi rilevato che la fattispecie contravvenzionale di cui al capo B è stata depenalizzata ad opera dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sicché su tale capo la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena di un mese di reclusione. Con riferimento alla presente statuizione, la Cancelleria provvederà a trasmettere copia degli atti relativi al capo B al Prefetto di Torino, a norma dell'art. 102 comma 3 d. lgs.30 dicembre 1999, n. 507.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente al fatto di cui al capo B dell'atto di imputazione perché non previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione, mandando alla Cancelleria di trasmettere copia degli atti relativi al suddetto capo al Prefetto di Torino a norma dell'art. 102 comma 3 d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Annulla altresì la medesima sentenza in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2000