Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2000, n. 5786
CASS
Sentenza 3 aprile 2000

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Massime3

In tema di simulazione di reato, ai fini della rilevanza della ritrattazione, occorre che questa avvenga "continenter", e cioè subito dopo la falsa denuncia, dato che, se le indagini sono state già avviate, la resipiscenza del simulatore del reato interviene comunque tardivamente, in quanto il turbamento all'amministrazione della giustizia si è già realizzato. Tale comportamento può comunque integrare la circostanza attenuante del pentimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., che può riguardare anche le conseguenze penalistiche del reato, nel senso che il comportamento dell'agente, successivamente al fatto, può incidere in senso attenuativo sulla gravità della lesione del bene giuridico considerato dalla norma, che può essere più o meno accentuata in relazione alla dimensione, anche temporale, dell'attività di indagine conseguente alla falsa denuncia.

La circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., richiede che la condotta resipiscente dell'agente sia spontanea. Tale requisito non è escluso qualora l'indagato abbia reso confessione in presenza di prove evidenti della sua responsabilità; essendo sufficiente che il soggetto si sia adoperato senza pressioni o costrizioni a elidere o a attenuare le conseguenze del reato.

Ai fini della configurabilità della simulazione di reato, di cui all'art. 367 cod. pen., che, essendo un reato di pericolo, risulta integrato allorché la falsa denuncia di reato determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta al suo accertamento, non è necessario che l'autorità sia stata in concreto ingannata ne' che un procedimento penale sia stato realmente iniziato, bastando che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini. Ne consegue che la sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la non verosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2000, n. 5786
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5786
Data del deposito : 3 aprile 2000

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