Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2004, n. 14023
CASS
Sentenza 3 febbraio 2004

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Anche in sede di c.d. patteggiamento in appello, il giudice deve controllare l'inesistenza di una delle situazioni indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e deve quindi, enunciare, con motivazione anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge, che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento di cui alla citata norma, analogamente per quanto stabilito per l'ipotesi di applicazione della pena sull'accordo delle parti a norma dell'art. 444 stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2004, n. 14023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14023
    Data del deposito : 3 febbraio 2004

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