Sentenza 3 febbraio 2004
Massime • 1
Anche in sede di c.d. patteggiamento in appello, il giudice deve controllare l'inesistenza di una delle situazioni indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e deve quindi, enunciare, con motivazione anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge, che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento di cui alla citata norma, analogamente per quanto stabilito per l'ipotesi di applicazione della pena sull'accordo delle parti a norma dell'art. 444 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2004, n. 14023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14023 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 3/02/2004
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 182
Dott. BESSON Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 16063/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
nell'interesse di NE CL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 6 marzo 2003;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
l'applicazione della pena su richiesta ("se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.") l'apprezzamento dell'accoglibilità, o meno, dell'accordo tra imputato e Pubblico Ministero non può prescindere tuttavia da un previo giudizio su questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e pertanto anche sull'inesistenza di cause di non punibilità, indipendentemente dalle limitazioni del "devolutum " derivate dalla rinuncia a taluni motivi di appello. Tale verifica che va correlata comunque con le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado - deve essere compiuta anche in assenza di iniziativa delle parti ed in applicazione di principi generali che rendono incompatibile un patteggiamento sulla pena, in ordine a fatti penalmente irrilevanti o non punibili (cfr. Cass. 2.5.1995, Riv 201996).
Ne consegue che il manifesto errore in cui è incorso il giudice di secondo grado sull'oggetto dell'imputazione (non correggibile, anche perché contenuto nei motivi, anziché nel dispositivo della sentenza) va ritenuto inequivocamente significativo di una totale assenza della verifica in parola.
La decisione deve essere pertanto annullata e gli atti vanno trasmessi ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004