Sentenza 14 giugno 2011
Massime • 1
Viola il principio di correlazione con l'imputazione la condanna in ordine al reato di vendita di prodotti alimentari adulterati (art. 5, comma primo, lett. a), l. 30 aprile 1962, n. 283), a fronte della contestazione di tentativo di frode in commercio. (Nella specie, si trattava di mangimi per animali contenenti soia geneticamente modificata in percentuale superiore al limite di tollerabilità, informazione non riportata nell'etichetta del prodotto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2011, n. 29613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29613 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2011 |
Testo completo
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29 6 13 / 1 1 таTIA 13
REPUBBLICA ITALIANA
Udienza pubblica IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
del 14/06/011
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
N. 13JP1359 Dott. Ciro Petti Presidente 1. Dott. Claudia Squassoni Consigliere REGISTRO GENERALE 2. Dott. Mario Gentile Consigliere N. 43990/010 3. Dott Luca Ramacci Consigliere
4. Dott Alessandro Maria Andronio Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA of Sul ricorso proposto da
AT AN, nato il [...]
Avverso la Sentenza
Tribunale di Alessandria, emessa il 07/04/010
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Tindari Baglioni
che ha concluso per Rigetto e spese
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
1
NN.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza emessa il 07/04/010, dich iarava AT
AN colpevole del reato di cui agli artt. 5, comma 1° lett. a), 6, comma 3°, L.
283/62 e lo condannava alla pena di € 3.000,00 di ammenda, pena sospesa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b), c) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che la modifica dell'imputazione nei termini ritenuti in sentenza aveva determinato la violazione della norma di cui all'art. 521 cpp;
2. che, comunque, nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi,
soggettivo ed oggettivo, del reato come ritenuto in sentenza;
3. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza im pugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/06/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
2 "
Ad AT AN è stato contestato il reato di cui agli artt. 56, 515 cp perché, quale rappresentante dell'impresa "Eurofiocchi spa" esercente l'attività commerciale di produzione e vendita di mangimi, compiva atti idonei, diretti, in modo non equivoco,
a consegnare alla clientela un mangime per vitelli denominato "Vitelfioc V15" lotto
F00955 ed un mangime per pecore denominato "Ovenfioc 18" lotto F00945,
of contenenti soia O.G.M. Roundy Ready;
mangimi diversi per qualità rispetto a quell dichiarate in etichetta, dove era indicato che per la produzione di detti mangimi erano state utilizzate esclusivamente materie prime non dichiarate manipolate geneticamente, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà,
segnatamente per l'intervento dei tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL
20 di Alessandria.
In Borgorallo (AL), accertato con prelievi del 04/08/06.
All'esito del giudizio di merito AT AN veniva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 5, comma 1° lett. a), 6, comma 3°, L. 283/62, per aver posto in commercio mangime per vitelli, denominato "Vitelfioc V15" lotto F00955, nonché
mangime per pecore, denominato "Ovenfioc 18" lotto F00945, prodotti che erano adulterati poiché contenevano soia geneticamente modificata in percentuale superiore al limite di tollerabilità (pari all'1%).
Tanto premesso, va affermato come eccepito dal ricorrente - che il fatto/reato posto a base dell'affermazione di responsabilità dell'AT, costituisce fatto/reato nuovo e diverso da quello relativo all'imputazione originaria, sia per quanto attiene alla componente obiettiva, sia quanto all'elemento soggettivo.
In riferimento specie a tale ultimo profilo (la colpa, quanto al reato ex art. 5 L.
283/62), l'imputato non è stato posto in grado di espletare nella sua interezza il diritto di difesa.
3 Invero, l'AT, non essendogli stata contestata in modo univoco ed esplicito la condotta colposa che avrebbe determinato la sua responsabilità, non ha avuto la possibilità di dedurre prove e produrre documenti tali da essere, quantomeno potenzialmente, idonei a contrastare l'accusa.
Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza al Tribunale di Alessandria in data
07/04/2010 con trasmissione degli atti al PM presso detto Tribunale per quanto di sua competenza.
P. Q. M.
La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al PM
presso il Tribunale di Alessandria.
Così deciso in Roma il 14/06/2011
Il Presidente
(dott. C. Petti)Ein Telg. L'Estensore
( dott. M. Gentile )
Mario Gentil
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 2 5 LUG. 2011
IL CANCELLIERE SS CA UA AR
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