Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 1
La morte dell'imputato, se determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, determina anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quindi, il venir meno sia dell'interesse degli eredi dell'imputato a farle eliminare, sia l'interesse della parte civile a vederle riaffermate. (Affermando il principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile contro la sentenza erroneamente resa dal giudice di appello di estinzione del reato per morte del reo, quantunque il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per essere intervenuta la morte dell'imputato, con conseguente estinzione della procura al difensore e cessazione del rapporto processuale).
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Responsabilità medica penale Con la sentenza n. 7849/22, la Quarta Sezione della Suprema Corte ha affermato che le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi della L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 5 - pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia - non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto …
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La massima In tema responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell' art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24 , sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono regole cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della relazione terapeutica con il paziente. La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 03/02/2022 , n. 7849 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 26 marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa dal …
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Il datore di lavoro risponde di omicidio colposo per la morte del lavoratore esposto all'amianto anche se il decesso avviene in tarda età. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33311/2012, con la quale ha ritenuto “ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che taluna delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte infatti costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa che colposa”. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2003, n. 49457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49457 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO - PRESIDENTE -
1. Dott. BATTISTI MARIANO - CONSIGLIERE -
2. Dott. DE BIASE ARCANGELO "
3. Dott. BIANCHI LUISA "
4. Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Parte civile NI GO;
contro
LI PI N. IL 30/05/1936;
avverso SENTENZA del 20/11/2001 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità dell'appello e, quindi, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La Corte di appello di Venezia con sentenza del 20 novembre 2001, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di LI PI per estinzione del reato per morte dell'imputato, dopo avere premesso che il pretore di Venezia, con sentenza del 23 febbraio 2000, aveva affermato la penale responsabilità del LI condannandolo alle pene di legge e al risarcimento del danno concedendo la richiesta provvisionale, in ordine al reato, accertato in Mestre il 30 giugno 1994 di lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme del codice della strada, in danno di GO NI: il LI aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali senza dare la precedenza alla moto del NI e facendo cadere quest'ultimo che riportava lesioni. 2.- ll difensore della parte civile ricorre per cassazione denunciando "violazione dell'art. 591 in relazione all'art. 568 e ssgg. c.p.p.", deducendo che la corte di appello "avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello perché proposto dopo la morte del LI e non per essere il reato estinto per morte dell'imputato, venendo così ad eliminare sia la condanna generica al risarcimento del danno che la provvisionale e le spese, confiscando un credito che la parte civile avrebbe potuto azionare contro gli eredi del deceduto".
Il difensore, invero, non era legittimato, dopo la morte del cliente, a proporre impugnazione, perché, secondo la costante giurisprudenza della corte di cassazione, "la morte del mandante estingue la procura e lascia privo di qualsiasi potere gestorio il mandatario".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il principio affermato nel ricorso è esatto, ma, per le conseguenze che ne scaturiscono, si impone la declaratoria di inammissibilità della impugnazione.
a - la giurisprudenza è nei termini di cui all'atto di impugnazione, avendo affermato questa suprema corte che, "in ossequio ad un principio vigente in tema di procura, generale o speciale che sia, la morte del mandante estingue la procura e lascia privo di qualsiasi potere gestorio il mandatario" (Cass., 14 dicembre 2000, n. 9801, Cortegiani). Questo supremo collegio si era espresso negli stessi termini già nel 1993 - sentenza n. 1447 - e nel 1999 - sentenza n. 21336 - e, non molto prima della sentenza "Cortegiani", aveva riaffermato - identiche erano state le affermazioni nelle due sentenze del 1993 e del 1999 - che "nel caso di imputato deceduto nel corso del giudizio di merito e di ricorso per cassazione successivamente proposto dal difensore di fiducia che lo aveva assistito, la impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente, dato che il mandato difensivo conferito a suo tempo dall'imputato si è estinto per la morte del medesimo (Cass., 14 gennaio 2000, n. 313, Petralia ed altri).
b - Ma, la morte dell'imputato, se determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, determina anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quindi, il venir meno sia dell'interesse degli eredi dell'imputato a farla eliminare, sia l'interesse della parte civile a vederle riaffermate.
Questo supremo collegio - questa sezione - con sentenza del 9 gennaio 2001, n. 58, Pitruzzella, ha, infatti, ritenuto che, "in tema di azione civile esercitata nel processo penale, la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza;
come nel caso di specie, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le statuizioni civilistiche restano caducate 'ex lege' senza la necessità di un'apposita dichiarazione da parte del giudice penale". "Ne deriva che, in tale ipotesi, è preclusa agli eredi dell'imputato la possibilità di impugnare, in luogo del de cuius, le suddette statuizioni, non potendo essi avvalersi del disposto di cui all'art.574 c.p.p. e neppure potendo trovare applicazione in loro favore l'art. 578 stesso codice, riferendosi questo articolo soltanto all'eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione".
Né tale disciplina si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione lasciando essa aperta la possibilità per gli eredi dell'imputato di far valere le proprie ragioni nella sede civilistica, ove in tale sede venga rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati del reato".
2. - Dalla innegabile mancanza di interesse consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile, la quale dovrà far valere le proprie ragioni in altra sede.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, l'8 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 DICEMBRE 2003.