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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 926/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1759/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00359774 23 000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00359774 23 000 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00359774 23 000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6035/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 16.03.2025 contro l' Agenzia delle Entrate- IO di Messina e l' Resistente_1 Spa, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00359774 23 000,notificata a mezzo posta in data 23/01/2025 ,perTARSU anni 2010, 2011, 2012 dell' importo complessivo pari ad euro
€ 1.317,88, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- decadenza;
- prescrizione;
- mancata emissione e notifica delle prodromiche fatture ed insussistenza del presupposto impositivo;
Con vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva con controdeduzioni l' Ader, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva riguardo l' attività della fase di formazione dei ruoli;
la legittimità della procedura di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva con controdeduzioni l' Resistente_1 Spa in liquidazione, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorrente depositava memorie insistendo per l' accoglimento del ricorso.
All' odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. L' Resistente_1 Spa non ha dato prova della regolare notifica degli atti presupposti all' atto impugnato, con particolare riferimento alla notifica delle fatture relative alla tassa richiesta. Parimenti l' ADER non ha fornito in giudizio prova documentale della notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Non risulta pertanto provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella impugnata che riguarda l' asserito mancato pagamento della raccolta rifiuti 2010-2011-2012.
E' principio ormai consolidato secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La mancata notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità della iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale impugnata.
Con riferimento alle intimazioni richiamate dall'ATO n. 024683/16 del 05.12.2016 e n. 271888 del 29.07.2019 questa Corte, reputa che non sia predicabile una assimilazione agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs.
546/92: difatti non si è quivi al cospetto di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo.
La presente intimazione condivide, pertanto, con l'intimazione ex art. 50 co. 2 DPR 602/73 esclusivamente il nomen juris attribuitogli dall'emittente.
E neppure pare possa sostenersi che si sia di fronte ad un atto avente la natura giuridica di un avviso di accertamento, limitandosi quivi l'ATO a richiamare le precedenti fatture e ad ingiungere il pagamento al contribuente, senza compiere alcuna attività valutativa e senza alcun impegno motivazionale ulteriore rispetto al mero richiamo delle precedenti fatture. D'altro canto, assimilare tale intimazione all'avviso di accertamento non gioverebbe alle ragioni dell'ATO, non essendo stato rispettato l'art. 1 co. 163 l. 296/06, che impone di notificare il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Né risulta rispettato il termine di cui all'art. 72 d.lgs. 507/93, che abilita gli enti locali a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto o, in caso di denuncia tardiva, entro l'anno successivo alla proposizione della denuncia (v. Cass. Civ., Sez.
5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024:
“In tema di TARSU, il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente, sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia, mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi
161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”).
In ultima analisi, concludendo la disamina relativa alla natura giuridica dell'intimazione quivi in esame, deve ritenersi che l'ATO non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al predetto art. 72 d. lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06. D'altro canto, il testo dell'intimazione non richiama alcuno dei menzionati referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita.
Trattasi, in buona sostanza, di un atto atipico, avente quale unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Ciò implica, tuttavia, che ove la prescrizione, pacificamente quinquennale, sia già maturata all'atto della notifica di tale intimazione – e questa conclusione si impone nel caso di specie, avendo riguardo all'anno di inerenza del tributo, in assenza della prova della notifica delle fatture o di altri atti interruttivi precedenti l'intimazione – il contribuente, che non abbia impugnato l'intimazione in via facoltativa, è pur sempre legittimato ad insorgere avverso la cartella, anche per far valere la prescrizione già maturata all'epoca della notifica dell'intimazione.
Va rilevato inoltre, che la documentazione prodotta in allegato dalla società Ato, riguardo la prova documentale della corretta notifica delle fatture al ricorrente, gli avvisi di ricevimento prodotti risultano incompleti e privi di sottoscrizione valida da parte del soggetto ricevente.
Il ricorso è pertanto accolto per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2010-2011-2012.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato Messina 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto (essendo a questa estraneo l'agente della riscossione)con distrazione in favore del difensore antistatario che ha reso la necessaria dichiarazione di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina,sezione 12, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.065,00 oltre accessori di legge se dovuti e cu se assolto in favore del difensore antistatario di parte ricorrente. Compensa per ADER.
Così deciso in Messina il 17/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1759/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00359774 23 000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00359774 23 000 TARSU/TIA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00359774 23 000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6035/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 16.03.2025 contro l' Agenzia delle Entrate- IO di Messina e l' Resistente_1 Spa, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00359774 23 000,notificata a mezzo posta in data 23/01/2025 ,perTARSU anni 2010, 2011, 2012 dell' importo complessivo pari ad euro
€ 1.317,88, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- decadenza;
- prescrizione;
- mancata emissione e notifica delle prodromiche fatture ed insussistenza del presupposto impositivo;
Con vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva con controdeduzioni l' Ader, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva riguardo l' attività della fase di formazione dei ruoli;
la legittimità della procedura di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva con controdeduzioni l' Resistente_1 Spa in liquidazione, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorrente depositava memorie insistendo per l' accoglimento del ricorso.
All' odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. L' Resistente_1 Spa non ha dato prova della regolare notifica degli atti presupposti all' atto impugnato, con particolare riferimento alla notifica delle fatture relative alla tassa richiesta. Parimenti l' ADER non ha fornito in giudizio prova documentale della notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Non risulta pertanto provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella impugnata che riguarda l' asserito mancato pagamento della raccolta rifiuti 2010-2011-2012.
E' principio ormai consolidato secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La mancata notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità della iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale impugnata.
Con riferimento alle intimazioni richiamate dall'ATO n. 024683/16 del 05.12.2016 e n. 271888 del 29.07.2019 questa Corte, reputa che non sia predicabile una assimilazione agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs.
546/92: difatti non si è quivi al cospetto di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo.
La presente intimazione condivide, pertanto, con l'intimazione ex art. 50 co. 2 DPR 602/73 esclusivamente il nomen juris attribuitogli dall'emittente.
E neppure pare possa sostenersi che si sia di fronte ad un atto avente la natura giuridica di un avviso di accertamento, limitandosi quivi l'ATO a richiamare le precedenti fatture e ad ingiungere il pagamento al contribuente, senza compiere alcuna attività valutativa e senza alcun impegno motivazionale ulteriore rispetto al mero richiamo delle precedenti fatture. D'altro canto, assimilare tale intimazione all'avviso di accertamento non gioverebbe alle ragioni dell'ATO, non essendo stato rispettato l'art. 1 co. 163 l. 296/06, che impone di notificare il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Né risulta rispettato il termine di cui all'art. 72 d.lgs. 507/93, che abilita gli enti locali a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto o, in caso di denuncia tardiva, entro l'anno successivo alla proposizione della denuncia (v. Cass. Civ., Sez.
5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024:
“In tema di TARSU, il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente, sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia, mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi
161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”).
In ultima analisi, concludendo la disamina relativa alla natura giuridica dell'intimazione quivi in esame, deve ritenersi che l'ATO non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al predetto art. 72 d. lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06. D'altro canto, il testo dell'intimazione non richiama alcuno dei menzionati referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita.
Trattasi, in buona sostanza, di un atto atipico, avente quale unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Ciò implica, tuttavia, che ove la prescrizione, pacificamente quinquennale, sia già maturata all'atto della notifica di tale intimazione – e questa conclusione si impone nel caso di specie, avendo riguardo all'anno di inerenza del tributo, in assenza della prova della notifica delle fatture o di altri atti interruttivi precedenti l'intimazione – il contribuente, che non abbia impugnato l'intimazione in via facoltativa, è pur sempre legittimato ad insorgere avverso la cartella, anche per far valere la prescrizione già maturata all'epoca della notifica dell'intimazione.
Va rilevato inoltre, che la documentazione prodotta in allegato dalla società Ato, riguardo la prova documentale della corretta notifica delle fatture al ricorrente, gli avvisi di ricevimento prodotti risultano incompleti e privi di sottoscrizione valida da parte del soggetto ricevente.
Il ricorso è pertanto accolto per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2010-2011-2012.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato Messina 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto (essendo a questa estraneo l'agente della riscossione)con distrazione in favore del difensore antistatario che ha reso la necessaria dichiarazione di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina,sezione 12, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.065,00 oltre accessori di legge se dovuti e cu se assolto in favore del difensore antistatario di parte ricorrente. Compensa per ADER.
Così deciso in Messina il 17/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)