TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
La Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 7453/2020 R.G.A.C.C. tra
rappresentato e difeso dall' avv. David Loi Mojtehadi, in virtù di procura Parte_1 rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di citazione
-attore/appellante-
Contro
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giuseppe IA, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto/appellato-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****** FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE*****
Il Giudice di Pace di Cagliari con sentenza n. 676/2020, pubblicata il 29.9.2020, ha rigettato la domanda proposta da di condanna del alla rifusione delle Parte_1 Controparte_1 spese stragiudiziali sostenute dallo stesso, pari ad € 982,80, a causa del comportamento omissivo dell'ente nella liquidazione dei compensi a lui dovuti. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto non dovuto il compenso al procuratore di parte attrice per la fase stragiudiziale stante la non necessarietà dell'attività svolta, atteso che la mancata liquidazione dei diritti di rogito spettanti al fosse imputabile non a mera inerzia dell'ente ma ad Pt_1 orientamenti contrastanti della Corte dei Conti, risolti con la risoluzione del 30.7.2018.
Il ha proposto appello con atto notificato il 9.11.2020 chiedendo, in riforma della Pt_1 decisione, l'accoglimento della domanda lamentando il malgoverno, da parte del Giudice di
Pace, delle risultanze processuali, stante la copiosa documentazione (ovvero 15 diffide) da cui poter evincere la natura indispensabile dell'intervento del procuratore. Il si Controparte_1
è costituito in data 2.2.2021 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata, dal magistrato precedente assegnatario del fascicolo, all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti hanno depositato gli scritti defensionali conclusivi, insistendo, ciascuna, per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Riassegnato il fascicolo, con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, all'odierna udienza, per la quale era stata disposta con decreto del
3.6.2025, la trattazione in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note scritte e la causa
è stata decisa nei modi di legge.
In via assolutamente preliminare deve osservarsi che l'appellante non ha depositato il fascicolo di parte di primo grado. Tale omissione impone alla scrivente di decidere il gravame in base agli atti a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (in tal senso, Cass., ord., 17.1.2025, n. 1161).
Ciò posto il giudizio è stato instaurato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2006, il cui art. 1 ha introdotto l'attuale art. 339 co. 3 cpc, in base al quale le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 co. 2 cpc sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia e nella specie non si configura alcuna ipotesi prevista per legge.
Il credito per cui l'appellante ha agito è pari ad € 982,80. Pertanto, la domanda appare ricompresa nei limiti previsti dall'art. 113 comma 2 cpc. Inoltre, la clausola di stile “oltre rivalutazione ed interessi” che potrebbe eventualmente far ritenere che la domanda ecceda il limite stabilito dall'art. 113 co. 2 cpc non evidenzia alcuna ulteriore indicazione idonea a generare, alla luce della prospettazione dei fatti di causa, una cifra superiore a quella espressamente indicata e/o comunque superiore a € 1.100,00. Dunque, in base al decisivo criterio del valore della causa (cfr. Cass.,ord., 12.2.2018, n. 3290) deve conclusivamente ritenersi che il GdP abbia espresso un giudizio di equità “necessaria”. Di talchè l'appello è inammissibile in quanto proposto per motivi esorbitanti da quelli deducibili ai sensi dell'art. 339 co. 3 cpc (peraltro neppure adombrati nell'atto di gravame).
Sotto altro aspetto, poi, non ci si può esimere dal rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia, ampiamente citata nella stessa. Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, il ritardo nella liquidazione dei c.d. diritti di rogito era addebitabile più che ad un'inerzia colposa della pubblica amministrazione, all'incertezza interpretativa della fattispecie in oggetto, risolta dalla Sezione Autonoma della Corte dei Conti con la risoluzione del 30.7.2018.
Successivamente a tale data, il Comune avviò l'istruttoria che culminò nella determina dirigenziale del 5.12.2018 di liquidazione dei compensi del Pt_1
Come precisato dalla Suprema Corte “pur non essendo assimilabili le spese di assistenza legale stragiudiziale a quelle giudiziali vere e proprie, avendo natura di danno emergente, tuttavia, la loro liquidazione, in quanto riferibile ad attività svolta dal professionista legale,
è disciplinata egualmente dalle tariffe forensi, ed è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass., 685/19). Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito prova della natura indispensabile e necessaria dell'attività stragiudiziale svolta dal suo difensore.
L'appello, dunque, non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
113/2002.
PQM
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del GdP di Cagliari n. 676/2020, nei confronti del
[...] [...]
così provvede: CP_1
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
dle presente grado di giudizio che liquida in € 462,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario del 15%, ed oneri, fiscali e previdenziali, se dovuti;
3. dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 113/2002 con condanna dell' appellante al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari il 14.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
La Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 7453/2020 R.G.A.C.C. tra
rappresentato e difeso dall' avv. David Loi Mojtehadi, in virtù di procura Parte_1 rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di citazione
-attore/appellante-
Contro
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giuseppe IA, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto/appellato-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****** FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE*****
Il Giudice di Pace di Cagliari con sentenza n. 676/2020, pubblicata il 29.9.2020, ha rigettato la domanda proposta da di condanna del alla rifusione delle Parte_1 Controparte_1 spese stragiudiziali sostenute dallo stesso, pari ad € 982,80, a causa del comportamento omissivo dell'ente nella liquidazione dei compensi a lui dovuti. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto non dovuto il compenso al procuratore di parte attrice per la fase stragiudiziale stante la non necessarietà dell'attività svolta, atteso che la mancata liquidazione dei diritti di rogito spettanti al fosse imputabile non a mera inerzia dell'ente ma ad Pt_1 orientamenti contrastanti della Corte dei Conti, risolti con la risoluzione del 30.7.2018.
Il ha proposto appello con atto notificato il 9.11.2020 chiedendo, in riforma della Pt_1 decisione, l'accoglimento della domanda lamentando il malgoverno, da parte del Giudice di
Pace, delle risultanze processuali, stante la copiosa documentazione (ovvero 15 diffide) da cui poter evincere la natura indispensabile dell'intervento del procuratore. Il si Controparte_1
è costituito in data 2.2.2021 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata, dal magistrato precedente assegnatario del fascicolo, all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti hanno depositato gli scritti defensionali conclusivi, insistendo, ciascuna, per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Riassegnato il fascicolo, con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, all'odierna udienza, per la quale era stata disposta con decreto del
3.6.2025, la trattazione in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note scritte e la causa
è stata decisa nei modi di legge.
In via assolutamente preliminare deve osservarsi che l'appellante non ha depositato il fascicolo di parte di primo grado. Tale omissione impone alla scrivente di decidere il gravame in base agli atti a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (in tal senso, Cass., ord., 17.1.2025, n. 1161).
Ciò posto il giudizio è stato instaurato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2006, il cui art. 1 ha introdotto l'attuale art. 339 co. 3 cpc, in base al quale le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 co. 2 cpc sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia e nella specie non si configura alcuna ipotesi prevista per legge.
Il credito per cui l'appellante ha agito è pari ad € 982,80. Pertanto, la domanda appare ricompresa nei limiti previsti dall'art. 113 comma 2 cpc. Inoltre, la clausola di stile “oltre rivalutazione ed interessi” che potrebbe eventualmente far ritenere che la domanda ecceda il limite stabilito dall'art. 113 co. 2 cpc non evidenzia alcuna ulteriore indicazione idonea a generare, alla luce della prospettazione dei fatti di causa, una cifra superiore a quella espressamente indicata e/o comunque superiore a € 1.100,00. Dunque, in base al decisivo criterio del valore della causa (cfr. Cass.,ord., 12.2.2018, n. 3290) deve conclusivamente ritenersi che il GdP abbia espresso un giudizio di equità “necessaria”. Di talchè l'appello è inammissibile in quanto proposto per motivi esorbitanti da quelli deducibili ai sensi dell'art. 339 co. 3 cpc (peraltro neppure adombrati nell'atto di gravame).
Sotto altro aspetto, poi, non ci si può esimere dal rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia, ampiamente citata nella stessa. Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, il ritardo nella liquidazione dei c.d. diritti di rogito era addebitabile più che ad un'inerzia colposa della pubblica amministrazione, all'incertezza interpretativa della fattispecie in oggetto, risolta dalla Sezione Autonoma della Corte dei Conti con la risoluzione del 30.7.2018.
Successivamente a tale data, il Comune avviò l'istruttoria che culminò nella determina dirigenziale del 5.12.2018 di liquidazione dei compensi del Pt_1
Come precisato dalla Suprema Corte “pur non essendo assimilabili le spese di assistenza legale stragiudiziale a quelle giudiziali vere e proprie, avendo natura di danno emergente, tuttavia, la loro liquidazione, in quanto riferibile ad attività svolta dal professionista legale,
è disciplinata egualmente dalle tariffe forensi, ed è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass., 685/19). Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito prova della natura indispensabile e necessaria dell'attività stragiudiziale svolta dal suo difensore.
L'appello, dunque, non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
113/2002.
PQM
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del GdP di Cagliari n. 676/2020, nei confronti del
[...] [...]
così provvede: CP_1
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
dle presente grado di giudizio che liquida in € 462,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario del 15%, ed oneri, fiscali e previdenziali, se dovuti;
3. dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 113/2002 con condanna dell' appellante al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari il 14.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra