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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. F. Di Natale
-ricorrente -
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
-convenuto-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il giudice del lavoro di Taranto chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 7.772,49 per tutti i motivi esposti in
premessa, ovvero di quella minor somma che risulterà dalla effettuanda istruttoria;
2) Per l'effetto, condannare l' alla restituzione degli importi trattenuti in ragione CP_2
dell'illegittimità dell'indebito;
Il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
CP_ Si costituiva l' rappresentando che dal riesame della posizione reddituale effettiva del ricorrente era emerso che il sig. ha rispettato il limite reddituale per percepire la maggiorazione nella Pt_1
misura corrisposta. Pertanto, l'indebito era stato annullato e quanto trattenuto restituito.
1
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente, prendendo atto di quanto riconosciuto dall' , si associava alla richiesta di CP_2
declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite in proprio favore.
Istruita documentalmente, la causa, all'odierna udienza, è stata decisa.
*
Dalle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione,
risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere nei propri confronti, annullando l'indebito CP_2
oggetto di causa e ripristinando la prestazione.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, essendo avvenuti, l'annullamento ed il ripristino della prestazione, in data successiva al deposito del ricorso, le stesse devono essere poste a carico dell' , parte CP_2
virtualmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e competenze di CP_2
giudizio che liquida in complessivi €900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente,
dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 6 maggio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
2
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. F. Di Natale
-ricorrente -
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
-convenuto-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il giudice del lavoro di Taranto chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 7.772,49 per tutti i motivi esposti in
premessa, ovvero di quella minor somma che risulterà dalla effettuanda istruttoria;
2) Per l'effetto, condannare l' alla restituzione degli importi trattenuti in ragione CP_2
dell'illegittimità dell'indebito;
Il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
CP_ Si costituiva l' rappresentando che dal riesame della posizione reddituale effettiva del ricorrente era emerso che il sig. ha rispettato il limite reddituale per percepire la maggiorazione nella Pt_1
misura corrisposta. Pertanto, l'indebito era stato annullato e quanto trattenuto restituito.
1
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente, prendendo atto di quanto riconosciuto dall' , si associava alla richiesta di CP_2
declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite in proprio favore.
Istruita documentalmente, la causa, all'odierna udienza, è stata decisa.
*
Dalle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione,
risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere nei propri confronti, annullando l'indebito CP_2
oggetto di causa e ripristinando la prestazione.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, essendo avvenuti, l'annullamento ed il ripristino della prestazione, in data successiva al deposito del ricorso, le stesse devono essere poste a carico dell' , parte CP_2
virtualmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e competenze di CP_2
giudizio che liquida in complessivi €900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente,
dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 6 maggio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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