Sentenza 9 febbraio 2001
Massime • 2
Quando la legge consente alle parti di notificare un atto in più luoghi diversi, è sufficiente che entro il termine previsto intervenga una rituale notificazione, non rilevando che sia stata effettuata la notificazione anche presso un altro dei luoghi possibili e questa si sia perfezionata oltre il termine previsto, atteso che nessuna norma processuale prevede che la parte, di fronte alla possibilità di notificare in luoghi diversi, debba sceglierne uno soltanto, decadendo dalla facoltà di notificare in altri luoghi. (Nella specie, la parte aveva eletto domicilio fuori dal circondario del Tribunale procedente, legittimando così la notifica presso la cancelleria ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934; la S.C. ha ritenuto valida la notifica tempestivamente effettuata presso la suddetta cancelleria, benché in precedenza fosse stata effettuata notifica a mezzo posta presso il domicilio eletto fuori del circondario del giudice adito e tale notifica si fosse perfezionata oltre il termine prescritto).
In tema di notificazione di atti al difensore che eserciti fuori distretto, non può dichiararsi la nullità della notifica al procuratore costituito effettuata nel suo domicilio, ancorché non a mani proprie, invece che nel domicilio eletto nel luogo ove ha sede l'autorità competente per il giudizio, salvo che il suddetto difensore non deduca di non aver avuto, per qualsiasi ragione, tempestiva conoscenza dell'atto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALÌ MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UT RE, domiciliato in ROMA in PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRIGUGLIO LETTERIO, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 280/98 del Tribunale di RAGUSA, depositata il 31/03/98 R.G.N. 1624/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato BRIGUGLIO LETTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Grammichele del 10/11 maggio 1985 il dott. RE AP esponeva che, assunto dalla Cassa Centrale di Risparmio delle Province Siciliane in data 19.12.1960, aveva diritto, in virtù dei compiti svolti e delle note di qualifica riportate, alla promozione al grado di capo ufficio di terza con decorrenza 2.1.79; chiedeva, pertanto, il riconoscimento di tale diritto e la condanna della Cassa al pagamento del relativo trattamento economico, previa dichiarazione di nullità delle delibere di promozione adottate dalla Cassa il 15.10.1978, il 5.1.1980 ed il 5.3.1981, per violazione dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. La convenuta si costituiva contestando la domanda.
Con sentenza del 19.6.1987 il Pretore accoglieva il ricorso. Su appello della Cassa il Tribunale di Caltagirone, riformando la decisione di primo grado, con sentenza del 28.2.1992 rigettava la domanda.
Avverso la decisione il AP proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva, con controricorso, la IL s.p.a., successore della Cassa.
Con sentenza n. 8010 del 22 luglio 1995 questa Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza e rinviava la causa, per nuovo esame, al Tribunale di Ragusa, indicando i principi ai quali attenersi. Espletata consulenza tecnica di ufficio e rilevata la inottemperanza della banca all'ordine di produzione documentale impartito con ordinanza del 29.5.1997, con sentenza del 19/31 marzo 1998 il Tribunale di Ragusa confermava la decisione pretorile e condannava la Banca a rimborsare al dott. AP le spese dei giudizi successivi a quello di primo grado.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, la IL s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.
Il dott. RE AP ha depositato solo procura, svolgendo le proprie difese all'udienza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata alla udienza di discussione dal difensore del resistente, per asserita tardività della notifica del mezzo di impugnazione.
Dall'esame degli atti risulta che la sentenza del Tribunale di Ragusa è stata notificata alla IL l'8 aprile 1998 e che il ricorso per cassazione è stato notificato al signor RE AP, presso la cancelleria del giudice a quo, il 4 giugno 1998, entro il termine breve di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c.. Del resto, nella stessa procura speciale depositata dal resistente si dà atto che il ricorso della IL è stato notificato il 4.6.1998; trattasi di notifica rituale, atteso che il AP, nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale ragusano, aveva eletto domicilio in Niscemi, fuori del circondario del giudice adito, come risulta dall'epigrafe della sentenza qui impugnata, legittimando quindi le notifiche presso la cancelleria (cfr. artt. 170 c.p.c. e 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37). Del tutto irrilevante è la circostanza che la IL abbia tentato anche una notifica a mezzo posta presso il domicilio eletto di Niscemi, e che tale notifica, avviata con la spedizione postale del 2 giugno 1998, si sia perfezionata oltre il termine di sessanta giorni.
Per la tempestività della impugnazione è sufficiente che una notifica sia stata ritualmente effettuata nel termine;
ed è ciò che è avvenuto nella fattispecie.
Del tutto priva di fondamento è la tesi, sostenuta dal difensore del resistente, che la parte, di fronte alla possibilità di notificare in luoghi diversi, ne debba scegliere uno e decada, una volta effettuata tale scelta, dalla facoltà di notificare in altri luoghi. Nessuna norma processuale prevede tale regola;
quello che rileva, invece, è che nel termine per impugnare sia stata effettuata una rituale notificazione.
Infondata è anche la eccepita carenza di procura del difensore della banca ricorrente. La procura speciale all'avv. Michele Alì, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva visto la IL soccombente, risulta depositata unitamente al ricorso. Si tratta di una procura conferita dal legale rappresentante della banca, la cui firma è stata autenticata dal notaio Maria Armanno in data 22.5.1998. L'indicazione della procura è ritualmente contenuta nel ricorso, come prescrive l'art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito.
Il ricorso è, pertanto, tempestivo e va esaminato.
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 170, primo comma, c.p.c. e dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la difesa della IL deduce la nullità della sentenza a causa della nullità delle notifiche riguardanti: 1) l'ordinanza del Presidente del Tribunale dell'1.6.1996, di correzione/modifica della data di un'udienza dal 10.10.1996 al 22.6.1996; 2) l'ordinanza istruttoria del 29.5.1997, con la quale si disponeva una produzione documentale a carico della IL.
Espone che nel giudizio di riassunzione il procuratore della IL, non appartenente al distretto di Ragusa, si era costituito nominando domiciliatario l'avv. Biagio Ciarcià del Foro di Ragusa, con domicilio legale in Ragusa, via Roma 200, "come risulta dal relativo albo degli Avvocati di Ragusa"; e che le ordinanze sopra indicate non erano state notificate presso il domicilio eletto, bensì presso lo studio di Catania del procuratore, ma non in mani di quest'ultimo, con violazione dell'art. 170 C.P.C.. Le udienze erano state, quindi, trattate senza la presenza del procuratore della IL.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 84, terzo comma, c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la difesa della IL rileva che con decreto del Ministro del Tesoro del 5 settembre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 1997, la IL è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
Assume che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la improseguibilità dell'azione ai sensi dell'art. 83 del D. Leg.vo 1^ settembre 1993 n. 385.
Con il terzo motivo, denunciando omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, e all'art. 384 c.p.c., la difesa della banca deduce che il giudice del rinvio non ha tenuto conto del fatto che il AP distava ben 158 posizioni dall'ultimo degli 85 promossi;
avrebbe dovuto, quindi, non limitarsi a considerare che il AP avrebbe raggiunto una posizione utile alla promozione se gli fosse stato attribuito un punteggio variabile "medio", ma valutare se tale posizione sarebbe stata ugualmente raggiunta anche nel caso i 158 soggetti che lo precedevano avessero conseguito un uguale punteggio variabile.
Il ricorso non è fondato.
In ordine al primo motivo, dall'esame degli atti processuali, consentito alla Corte quando venga denunciato un error in procedendo, risulta che la IL, essendo rappresentata e difesa dall'avv. prof. Michele Alì del Foro di Catania (città sita fuori della circoscrizione del Tribunale di Ragusa, ma nello stesso distretto di Corte di Appello), era elettivamente domiciliata "in Ragusa via Vivaldi n. 1 presso lo studio dell'avv. Biagio Ciarcià" (cfr. memoria difensiva in riassunzione nell'interesse della IL). Risulta inoltre che, con istanza dell'1.6.1996, l'avv. Saverio Adamo, procuratore del AP, chiedeva al Presidente del Tribunale di correggere un errore materiale che aveva comportato il rinvio della causa all'udienza del 10 ottobre 1996, mentre era stata già fissata l'udienza del 27.6.1996; e che il Presidente accolse tale istanza, confermando l'udienza del 27.6.1996 e onerando il ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte entro il 10.6.1996. La relazione di tale notifica non è presente nel fascicolo di ufficio, avendo il Tribunale omesso di acquisirla. La stessa è rimasta presumibilmente nel fascicolo di parte del AP (e la circostanza è stata confermata all'udienza dal difensore del resistente, che avrebbe voluto inammissibilmente produrla in questa sede, quando il termine per il deposito del controricorso e degli atti relativi era abbondantemente scaduto).
Dopo l'udienza del 27 maggio 1996 il procuratore della IL non ha più partecipato ad alcuna udienza. L'ordinanza istruttoria del 29 maggio 1997, con la quale si disponeva una produzione documentale a carico della Cassa, non risulta pronunciata fuori udienza, ma nel corso dell'udienza tenuta lo stesso giorno.
Il difensore della banca ricorrente ammette, peraltro, che sia il provvedimento di anticipazione/correzione di udienza che l'ordinanza istruttoria del 29.5.1997 gli sono stati notificati, ma non presso il domiciliatario avv. Biagio Ciarcià, "in Ragusa, via Roma 200, come risulta dal relativo albo degli Avvocati di Ragusa", ma presso il proprio studio di Catania, però non nelle proprie mani. Rileva la Corte che la dichiarata erroneità della ubicazione dello studio legale dell'avvocato domiciliatario, come indicata in memoria, avrebbe dovuto comportare la notifica del provvedimento del 1^ giugno 1996 presso la cancelleria del Tribunale (art. 82 del r.d. n. 37 del 1934), qualora fosse stata tentata senza esito la notifica in via Vivaldi 1.
Atteso, però, che la controparte, anziché notificare presso lo studio dell'avvocato esclusivamente domiciliatario o presso la cancelleria, ha provveduto a notificare il ricorso e il decreto 1.6.1996 presso lo studio del procuratore costituito, ancorché sito fuori della circoscrizione del Tribunale di Ragusa, e il procuratore costituito della IL da una parte ammette tale notificazione e, dall'altra, non adduce di non avere, per qualsiasi ragione, avuto tempestiva conoscenza dell'atto notificato, ecco che non può essere dichiarata la nullità di una siffatta notifica, avendo la stessa raggiunto lo scopo cui era destinata (art. 156, terzo comma, c.p.c.). Risulta, infatti, rispettato il disposto del primo comma dell'art. 170 c.p.c., secondo il quale, dopo la costituzione in giudizio,
"tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti"; l'eccezione riguarda, come osserva concorde la dottrina, i casi di notifica personale alla parte: artt. 237, 286, secondo comma, 288, terzo comma, 292 c.p.c., 125, 129 disp. att. c.p.c.. Va pertanto affermato che, ove il procuratore che esercita il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, riceva la notificazione di un atto, per il quale non è prevista la notificazione personale alla parte, nel suo domicilio, anche se non personalmente, anziché nel domicilio eletto nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, tale notificazione non può essere dichiarata nulla ove il procuratore non abbia dedotto di non avere avuto, per qualsiasi ragione, tempestiva conoscenza dell'atto.
Lo stesso discorso vale per la ordinanza istruttoria del 29 maggio 1997, tanto più che tale ordinanza, in quanto non risulta emessa fuori udienza, non abbisognava di essere notificata alla parte costituita.
Anche il secondo motivo è infondato.
L'art. 83, terzo comma, del D.Leg.vo 1^ settembre 1993 n. 385, come modif. con l'art. 64 del D.Leg.vo 23 luglio 1996 n. 415, dispone che dalla data di insediamento degli organi liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo alla emanazione del provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta, nessuna azione può essere proposta o proseguita contro la banca, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3 (opposizioni allo stato passivo, impugnazioni della sentenza che decide tali opposizioni, contestazioni del piano di riparto).
Il precedente comma due dispone, peraltro, che dalla stessa data "si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare".
Si tratta di una disposizione che ricalca sostanzialmente il disposto del primo comma dell'art. 201 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, relativo alla liquidazione coatta amministrativa ordinaria ("Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66").
Va perciò ritenuto che, anche nella liquidazione coatta amministrativa delle banche, è applicabile, per effetto del richiamo dell'art. 52 della legge fallimentare, la disposizione dell'art. 95, comma 3, della stessa legge;
il che significa che, anche nel caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca, opera il principio secondo il quale non si verifica temporanea improponibilità della domanda inerente ad un credito verso l'impresa quando, prima dell'instaurarsi di detta procedura, sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato, e che la controversia deve essere decisa secondo le regole ordinarie, previa riassunzione del processo nei confronti del commissario liquidatore, e non dal tribunale fallimentare, ancorché la liquidazione coatta amministrativa sia intervenuta nel giudizio di appello o in quello di rinvio (cfr. Cass., S.U., 26 luglio 1971 n. 2487; 12 giugno 1990 n. 5709; Sez. Lav., 23 novembre 1991 n. 12606). È appena il caso di ricordare, poi, che, ove la liquidazione coatta amministrativa, come altri eventi interruttivi, siano intervenuti o dichiarati in pendenza del giudizio di cassazione, non si verifica alcuna interruzione del processo.
La interruzione del processo presuppone, peraltro, che la liquidazione coatta amministrativa sia stata comunicata o notificata da parte del procuratore costituito della impresa (Cass., S.U., 20 febbraio 1971 n. 443). La carenza di una rituale comunicazione o notificazione non può essere superata dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto ministeriale che dispone la liquidazione.
Atteso che nessuna comunicazione o notificazione della l.q.a. è stata effettuata dal procuratore della IL, la sentenza qui impugnata risulta ritualmente emessa dal Tribunale di Ragusa. Infondato, infine, è anche il terzo motivo.
Non è vero che il Tribunale si sia limitato a considerare che il AP avrebbe raggiunto una posizione utile alla promozione se gli fosse stato attribuito un punteggio variabile "medio", omettendo di valutare se tale posizione sarebbe stata ugualmente raggiunta anche nel casi i 158 soggetti che lo precedevano avessero conseguito un uguale punteggio variabile.
Il Tribunale ha dato atto che "il CTU, in mancanza di documentazione idonea, ha applicato il massimo punteggio discrezionale a tutti i candidati indistintamente, ricavando che il AP avrebbe raggiunto la posizione n. 34 in luogo di quella n. 243 e sarebbe rientrato nella fascia dei promossi". È evidente che attribuendo a tutti i candidati il punteggio discrezionale massimo si perviene allo stesso risultato che si raggiungerebbe attribuendo a tutti i candidati un punteggio discrezionale medio. Vi è poi da aggiungere che il Tribunale ha tentato anche una indagine più approfondita, diretta a valutare la posizione dei candidati che si fossero trovati nelle stesse condizioni del AP con riferimento alle mansioni e agli uffici ricoperti. E ha dato atto che tale accertamento non si era potuto effettuare per la inottemperanza della banca all'ordine di produzione di tutte le schede personali dei concorrenti esaminati e di tutti gli altri documenti, comunque utilizzati negli scrutini, valutando anche il contegno processuale della banca ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (pur non espressamente menzionato).
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e la ricorrente banca va condannata al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la IL s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del resistente, spese che liquida in lire 18.000,oltre, lire 3.000.000 (tre milioni) per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2001