Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4434 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE044 34/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO divisione podere SEZIONE SECONDA CIVILE riforma fondiala Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10352/00 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron. 10313 Rep. 1028 Consigliere DURANTE Dott. Bruno FINOCCHIARO Cons. Relatore Dott. Mario Ud. 06/12/01 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 6.20 LA IS, LA AR ER, AG 2 7 MAR. 2002 IL CANCELLIERE LA NI, elettivamente domiciliati in MA, via della Giuliana n. 73, presso l'avv. Massimo Roma, €0,7 L1500 CANCELLERIA Antinucci, che li difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
LA FR, elettivamente domiciliato in Roma, via ARnna Dionigi n. 17, presso l'avv. Mario Santi, che lo difende giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1031510 2403/99 del 10 febbraio 199, deliberata il 17 febbraio 10312824 2114 1 1999 e pubblicata il 22 luglio 1999 (R.G. 1249/92). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Mario Santi per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Aurelio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 30 settembre 1978 LA NI, IS, AR ER, IR, MA e AG MA convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Civitavecchia, LA FR. Chiedevano gli attori che fosse accertata e di- chiarata la validità della scrittura privata 2 di- cembre 1971 intervenuta tra i fratelli LA UI, NI e FR, avente ad oggetto la di- visione del podere n. 1249 dell'Ente Maremma, con- fermativa della volontà che il comune genitore CA- EL PP aveva espresso nella scrittura 21 febbraio 1954. Esponevano gli attori che con provvedimento 10 12 agosto 1972 il tribunale di Civitavecchia, su ricorso dell'Ente Maremma, aveva designato, tra gli eredi del defunto LA PP, LA 2 FR, per l'assegnazione dell'intero podere, che, però, con la precedente scrittura del 2 dicem- bro 1971 i tre fratelli avevano confermato la effet- tuata divisione del podere stesso tra di loro in parti uguali, secondo la piantina allegata e si erano impegnati, chiunque fosse rimasto esclusivo assegnatario dell'intero podere, di procedere alla affrancazione e riscatto del prezzo e, poi, tra- scorsi i termini di legge, dividere il podere tra loro, come già goduto in passato. Costituitosi in giudizio LA FR re- sisteva alle avverse pretese, chiedendo, in via principale, il rigetto dalla domanda attrice e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata nulla la scrittura privata 2 dicembre 1971. Risolto un incidente concernente la giurisdi- zione e riconosciuta quella dell'autorità giudizia- ria ordinaria, l'adito tribunale con la sentenza n. 281 del 1991, dichiarato il difetto di legittima- zione attiva delle attrici LA IR e Ma- tilde, accertava la nullità della scrittura privata inter partes in data 2 dicembre 1971. Gravata tale pronunzia LA IS, LA AR ER, LA NI, CA- EL IR, LA MA e da NI Em- 3 ma, la corte di appello di Roma, con sentenza 10 febbraio 1999 deliberata il 17 febbraio 1999 e pub- blicata il 22 luglio 1999 rigettava l'appello. Osservava, in particolare il giudice di secondo grado che dovendosi decidere della validità, o me- no, della scrittura 2 dicembre 1971 nessuna in- fluenza poteva spiegare la legge sopravvenuta 19 febbraio 1992, n. 191, priva di efficacia retroat - tiva. Per la cassazione di tale pronunzia hanno pro- posto ricorso, affidato a 4 motivi, LA Eli- sabetta, LA AR ER, LA Gio- vanni, LA MA e AG MA. Resiste, con controricorso, LA FR. Le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito, dichiarata la nullità della scrittura privata intercorsa tra le parti in data 2 dicembre 1971, alla luce della normativa all'epoca vigente 1. 3 giugno 1940, n. 1078 (confermata da tutta la legislazione successiva e, in particolare dalla 1. 12 maggio 1950, n. 230 nonché dalla 1. 29 maggio 1967, n. 379, art. 4) e secondo la quale, in parti- colare, le unità poderali costituite in comprensori 4 di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica e assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori «non possono essere frazionate per effetto di trasferimento a causa di morte o per atti tra vivi» (art. 1) e sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unità poderale» (art. 3) hanno rigettato la domanda attrice diretta а sentire accertare e di- chiarare la validità della scrittura de qua, con la quale i tre fratelli UI, NI e FR CA- EL avevano confermato la effettuata divisione del podere tra loro in parti uguali, secondo la piantina allegata e si impegnavano, chiunque doves- se rimanere esclusivo assegnatario dell'interno po- dere, di procedere alla affrancazione e riscatto del prezzo e poi, trascorsi i termini di legge, di- ३ come videre il podere tra loro goduto in passato.
2. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza sopra riassunta denunziando «violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 1376, 1362, 1363, 1367 C.C. in relazione all'art. 360, numeri 3 e 5 C.C.». Si osserva, in particolare, che sin dalla cita- zione introduttiva (del 30 settembre 1978) gli at- tori avevano chiesto «accertare la validità della 5 scrittura privata . del 2 dicembre 1971 con- . . dannare LA FR al riscatto del podere, con termine per l'adempimento congruo all'adempimento e avvenuto riscatto, dichiarare che LA FR sarà tenuto in futuro, scaduto il termine di indivisibilità ... alla divisione del podere con i due fratelli secondo la pianta allegata alla scrittura 21 febbraio 1954 » . ... La Corte, osservano conclusivamente i ri- correnti, ha giudicato in violazione dell'art. 112 c.p.c., sia perché ha emesso sentenza oltre i limi- ti delle domande, sulle nullità della divisione del 1954 e 1971, sia perché non ha pronunciato sulle domande degli attori (riscatto e divisione) errando nel ritenere che gli attori avessero chiesto di procedere alla divisione con la scrittura 2 dicem- riscatto mentre nellabre 1971 о appena dopo il scrittura e nella citazione l'avevano prevista per il futuro, cessato il vincolo di indivisibilità. Con il terzo motivo, intimamente connesSO al precedente e da esaminare unitamente a questo, an- cora, i ricorrenti denunziano nuovamente «violazio- ne dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». 6 Si assume, in particolare, che la scrittura privata 2 dicembre 1971 prevedeva che «con la firma del presente atto ciascuno dei fratelli si impegna e si obbliga a pagare, quale penale la somma di lire sette milioni cinquecentomila a ciascuno degli altri due fratelli qualora divenuto unico assegna- tario del podere non provveda al riscatto del fondo e alla cessione in proprietà ai due fratelli delle quote da loro sempre possedute dopo la morte del padre». Essi attori, evidenziano ancora i ricorrenti avevano espressamente formulato domanda nei seguen- ti termini «in subordine e nel caso di inadempi- condannare LA FR al pagamen- mento ... to della penale di lire 7.500.000 rivalutati dal 1971 all'effettivo pagamento, per ciascuno dei due fratelli o eredi o gruppi di eredi ... » e i giudici del merito non hanno pronunziato su tale richiesta.
3. Le deduzioni, oltre che per più versi inam- missibili (con riferimento, in particolare, al pri- mo motivo non può tacersi, infatti, da un lato, sotto il profilo di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c., che i ricorrenti pur denunziando la violazione, da parte dei giudici di merito, di molteplici disposi- zioni normative si astengono dal riferire quale sia 7 la interpretazione data alle stesse dalla sentenza gravata e quale, invece, la loro corretta lettura, dall'altro, che gli stessi ricorrenti, totalmente prescindendo da quelli che sono i limiti del giudi- zio di legittimità che non è un giudizio di meri- to di terzo grado pretendono nuovi accertamenti di fatto, quanto alla verifica della reale volontà delle parti in sede di sottoscrizione del documento 2 dicembre 1971) sono manifestamente infondate. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 112 c.p.c. «il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pro- nunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti». - a quel che Contemporaneamente non si dubita risulti, né in dottrina né in giurisprudenza - che la «domanda» cui fa riferimento la disposizione so- pra trascritta non è solo quella formulata dall'attore, nella citazione introduttiva, ma anche quella riconvenzionale, ritualmente proposta dalla parte convenuta e acquisita al processo. Non controverso quanto precede si osserva esse- re pacifico in causa che a fronte delle domande de- gli attori («dichiarare la validità della scrittura privata 2 dicembre 1971 condannare LA 8 FR al riscatto del podere [in esecuzione della scrittura de qua] dichiarare che LA Al- fredo sarà tenuto in futuro alla divisione [sempre in esecuzione dello stesso contratto] . in caso . . di inadempimento [della scrittura 2 dicembre 1971] condannare LA FR al pagamento della penale») il convenuto aveva spiegato domanda ricon- venzionale, diretta alla declaratoria di nullità del contratto 2 dicembre 1971. Da ultimo, sempre in linea di fatto, non è con- troverso che i giudici del merito hanno ritenuto fondata la riconvenzionale, e, pertanto, hanno di- chiarato la nullità della scrittura 2 dicembre 1971 con conseguente rigetto di tutte le richieste degli attori, tutte dirette a dare «esecuzione»>> al con- tratto 2 dicembre 1971. Pacifico quanto sopra riferito è di palmare evidenza che non vi è stata violazione, da parte dei giudici del merito del principio della corri- spondenza tra il chiesto e il pronunziato. Non pare, infatti, possa dubitarsi, che in tan- to i giudici del merito potevano dichiarare che CA- EL FR era tenuto a riscattare il podere e porre in essere tutte le altre attività ivi pre- viste, o che lo stesso era venuto meno a tali ob- blighi, con conseguente diritto degli altri a pre- tendere la «penale» pattuita, in quanto in prece- denza avessero accertato la validità»> di quell'accordo. Essendo stata per contro dichiarata la nul- lità della scrittura 2 dicembre 1971 è palese che la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., come anticipato, non sussiste.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza gravata lamentando violazione degli artt. 1, 3 e 4, legge 3 giugno 1940, n. 1078, prima comma e ultima dell'art. 4, e dell'art. 6, legge 29 maggio 1967, n. 379; dell'art. 10, primo e secondo comma, legge 30 aprile 1976, n. 386; degli artt. 1376, 1362, 1363, 1367 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.». Si Osserva, al riguardo che «la divisione di fatto era vietata dalle leggi imperative vigenti all'epoca delle due scritture private, ma non era vietata l'obbligazione di colui che sarebbe stato . di riscattare il unico assegnatario del podere . . cessato il vincolo di podere e, dopo, in futuro, invidisibilità procedere con atto pubblico di divi- sione al trasferimento delle proprietà separate». 10 5. Al pari dei precedenti l'assunto è manife- stamente infondato. Giusta quanto assolutamente pacifico, in dot - trina come in giurisprudenza, e contrariamente a quanto si invoca da parte dei ricorrenti, i requi- siti di validità dei contratti sono regolati dalla legge del tempo in cui essi vengono conclusi (cfr. Cass. 12 ottobre 1979, n. 5349; Cass. 12 aprile 1980, n. 2370; Cass. 16 aprile 1980, n. 2503; Cass. 2 giugno 1980, n. 3601; Cass. 1° agosto 1987, n. 667 tra le tantissime). Alla luce di tale consolidato insegnamento non si dubita, in particolare, che il negozio giuridico nullo, all'epoca della sua perfezione, perché con- trario a norme imperative, non può divenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni, in quanto, perché questo effetto si determini, è necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore (Cass. 21 febbraio 1995, n. 1877. Per l'ipotesi reciproca, nel senso, cioè, che even- tuali contratti validi con riguardo alla normativa in vigore nel momento in cui furono posti in essere non divengono nulli per effetto di una legge so- 11 pravvenuta, Cass. 2 aprile 1996, n. 3028, nonché Cass. 28 marzo 1997, n. 2776). caso di spe- Applicando i riferiti principi al cie si osserva che correttamente i giudici del me- rito, con riferimento al contratto per cui è con- troversia, concluso il 2 dicembre 1971, hanno rite- nuto lo stesso nullo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1418, comma 3, c.c. E' sufficiente, al riguardo, tenere presente la non equivoca formulazione letterale degli artt. 1, 3 e 4 1. 3 giugno 1940, n. 1078 (nel testo in vigo- re alla più volte ricordata data del 2 dicembre 1971): - «le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica e assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi» (art. 1); sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unità poderale ... >>>> (art. 3, comma 1); sono nulle disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unità pode- rale» (art. 4, comma 1). 12 E' evidente, pertanto, che la normativa all'epoca vigente - mutata esclusivamente per ef- fetto dell'art. 1, 1. 19 febbraio 1992, n. 191, se- condo cui «il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui all'art. 1. 3 giugno 1940, n. 1078, ha durata trentennale dalla prima assegnazio- ne», non applicabile alla presente fattispecie, al- la luce dei principi di diritto sopra riferiti e tenuto presente, altresì, che la stessa, pacifica- mente è priva di efficacia retroattiva (cfr. sul punto, Cass. 15 maggio 1997, n. 4285, nonché Cass. 25 settembre 1998, n. 9636) vietando comunque, e senza alcuna limite di durata della «indivisibili- tà», il frazionamento dei fondi in questione, com- minava la relativa nullità sia ai contratti che avessero, immediatamente e direttamente, quale ef- fetto il frazionamento del fondo, sia i contratti preliminari che prevedano detto frazionamento solo in futuro (e con riferimento all'eventualità di un eventuale mutamento della legge positiva). Irrilevante al fine di pervenire a una diversa conclusione del problema ora in esame è quanto pre- visto dalla 1. 29 maggio 1967, n. 379. Quest'ultima, infatti, pur consentendo - in de- roga al divieto stabilito dal secondo comma 13 dell'art. 18 della 1. 12 maggio 1950, n. 230 il riscatto anticipato delle annualità previste dall'atto di assegnazione (art. 1), impone, da un lato, che «il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078 >> (e, quindi, come Osservato sopra, senza alcun momento finale, quanto a detta indivi- sibilità) (art. 4, comma 1), dall'altro, che «fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione il fondo non può essere alienato tranne che all'Ente...». Certo quanto sopra è palese che la summa divi- sio, tra atti consentiti per effetto della legge n. 379 del 1967, e atti vietati (e colpiti da nullità anche a seguito di questa) non è tanto, come si af- ferma in ricorso, tra atti diretti alla divisione immediata dal fondo e atti preliminari alla divi- sione, ma tra atti diretti alla «alienazione>> del fondo, e atti diretti, invece, al suo «frazionamen- to». Mentre, per i primi, certo che questi erano (e sono) leciti e legittimi cessato il termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazio- ne, è giustificata la contrapposizione - in varie occasioni affermata anche da questa Corte - tra at- 14 ti definitivi di trasferimento della proprietà e, quindi, annullabili e atti preliminari, perfetta- mente validi ove da eseguire una volta cessato il divieto di «inalineabilità» (cfr. Cass., 5 febbraio 1993, n. 1459; Cass. 15 marzo 1995, n. 3039, non- ché, da ultimo, Cass. 16 ottobre 2001, n. 12608) altrettanto non può ripetersi con riguardo ai con- tratti conclusi in violazione del diverso e autono- mo divieto di «indivisibilità». Come osservato sopra, non essendo prevista per la cessazione della «indivisibilità»>> (diversamente rispetto a quanto disposto per la inalienabilità) र una data di cessazione di questa non può non conve- nirsi, con la sentenza in questa sede gravata, che il contratto per cui è controversia, era nullo con riferimento alla normativa in vigore alla data del- la sua conclusione [2 dicembre 1971], senza che spieghi alcuna rilevanza che le parti intendessero rinviare la «formale» divisione del fondo a una da- ta futura. Quanto sopra osservato, Occorre ancora eviden- ziare non si pone affatto in contrasto «con le mas- sime della migliore giurisprudenza» ricordate in ricorso. 15 Con riferimento, in particolare, all'inse- gnamento contenuto in Cass. 5 maggio 1998, n. 3333, a prescindere dal considerare che la massima uffi- ciale redatta dall'Ufficio Massimario di questa Corte suprema precisa che non è «vietato alle parti concludere un contratto preliminare (per sua natura meramente obbligatorio) in virtù del quale l'obbli- gazione di trasferimento debba adempiersi alla sca- denza 0 sia condizionata alla cessazione del vincolo d'inalienabilità [e non di indivisibilità, come trascritto in ricorso]>>, si osserva che la stessa non è stata resa come nella specie in una vicenda in cui si discuteva con riguardo a con- tratto concluso prima della legge n. 19 febbraio 1992, n. 191, se fosse consentito, o meno, un pre- liminare di «divisione >>> di un podere assegnato in sede di riforma fondiaria. Nella specie, infatti, il contratto oggetto di controversia prevedeva non il frazionamento, come nella specie, di un podere di riforma fondiaria, ma la sua totale «cessione» da un soggetto all'altro: è palese, pertanto, specie alla luce delle precisa- zioni fatte sopra la non riferibilità dei principi ivi enunciati (come anche nelle altre pronunzie ri- cordate in ricorso) alla presente fattispecie. 16 6. Con il quarto, e ultimo motivo, i ricorrenti denunziando, infine, «violazione dell'art. 6, legge 29 maggio 1967, n. 379, [nonché violazione] dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.>>>, censurano la sentenza gravata atteso nella comparsa conclusionale innanzi alla Corte di appello di Roma 7 dicembre 1983, essi concludenti avevano rilevato che la violazione delle norme di cui all'art. 4, della legge n. 379 del 1967 compor- che si prescrive neita azione di annullamento cinque anni e poiché sono trascorsi i cinque anni dal 2 dicembre 1971 (al 30 settembre 1978, inizio della lite), la scrittura rimane perfettamente va- lida. Il tribunale di Civitavecchia, proseguono, an- cora i ricorrenti, stante l'eccezione in questione, non poteva dichiarare la nullità della scrittura senza accennare all'eccezione di prescrizione. Anche a prescindere da quanto precede si osser- va ancora, che per effetto dell'abrogazione dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950 n. 230, sancita dal terzo comma dell'art. 10, 1. 30 aprile 1976, n. 386, l'azione di nullità era da rigettare, mentre quella di annullabilità era prescritta. 17 7. La deduzione per un verg. è manifestamente inammissibile, per altro, totalmente infondata. Sotto il primo profilo, inammissibilità, si os- serva che l'eccezione di prescrizione non può esse- re sollevata, per la prima volta, in sede di legit- timità e, pertanto, deve dichiararsi inammissibile. Né, al riguardo, può affermarsi che l'ecce- zione fosse stata prospettata innanzi al tribunale di Civitavecchia, о che questo avesse l'onere di esaminarla. Certo, in particolare, come ammettono gli stes- si ricorrenti, che la eccezione in questione è sta- ta prospettata innanzi alla Corte di appello di Ro- ma in sede di esame della diversa questione della di giurisdizione (del giudice ordinario a conoscere della presente controversia) è evidente, da un la- to, che gli atti di quel giudizio non facevano par- te del diverso giudizio sul merito della vertenza, ancora innanzi al tribunale, dall'altro, che a pre- scindere dalle statuizioni adottate dalla Corte di appello in merito alla eccezione de qua era senza ombra di dubbio onere degli attuali ricorrenti pro- spettare nuovamente la questione in sede di rias- sunzione del giudizio innanzi al tribunale, doven -- dosi ritenere, in difetto, la eccezione stessa 18 rinunziata [il tutto a prescindere dal principio fondamentale di diritto, completamente ignorato in ricorso e in forza del quale nelle comparse conclu- sionali non possono proporsi nuove domande né nuove eccezioni, non rilevabili ex officio dal giudice, e le stesse, se proposte, devono ritenersi tamquam non essent]. Anche a prescindere da quanto precede, inoltre, l'assunto dei ricorrenti, «poiché [al 30 settembre 1978, inizio della lite] sono trascorsi i cinque anni dal 2 dicembre 1971 la scrittura rimane per- fettamente valida [essendo prescritta l'a-zione di annullamento] » contrasta con il precetto, fondamen- tale, di cui all'art. 1442, comma 4 c.c. Giusta quest'ultima disposizione, in particola- re «l'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere». Certo che il presente giudizio è stato promosso il 30 settembre 1978 proprio per l'esecuzione del contratto del 2 dicembre 1971 è palese che legitti- mamente il convenuto ha opposto, in sede di compar- sa di risposta, la invalidità del contratto, senza prescrizione opporglisi l'intervenuta che possa quinquennale. 19 Quanto, da ultimo, all'affermazione che nella specie il contratto era, al più annullabile e non nullo, come ritenuto dai giudici del merito, l'assunto non può seguirsi. Come osservato sopra, la 1. 3 giugno 1940, n. 1078, che contiene, appunto, norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a con- tadini diretti coltivatori», sanziona, espressamen- te, con la nullità «gli atti tra vivi, che abbiano per effetto il frazionamento dell'unità poderale» (art. 3, comma 1) e tale normativa (con la previ- sione di un termine di prescrizione di cinque anni, cfr. art. 3, comma 2) è rimasta ferma pur dopo la 1. 29 maggio 1967, n. 379 [che, come osservato SO- pra, disciplina il (diverso) divieto di alienazio- ne, sino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, delle unità poderali in questione].
8. Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese di que- sto giudizio di legittimità. 0 20 2
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese di questo giudizio di legittimità sono compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 6 dicembre 2001. Il Consigliere relatore est. eye flen Il Presidente in lions Depositata in Cancelleria oggi, 24·3.07 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Gina Gasoli 1097 129.11 456T 61,47 TOT. 191,08 AGENZIA DELLE ENTRAL Registrato in data. 5 APR 2002 din 142.66. versota € 191,08 Sene 22/08 : • p. Il Dirigente Area Sere!! (euro to (Dott.ssa AR Cruz - Il Responsable P) M (D 21