Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
La trattazione, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'articolo 43-bis, comma terzo, lett. b), dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), e cioè riferito a reati non previsti nell'articolo 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari. (Fattispecie relativa a convalida d'arresto ed emissione di misura cautelare della custodia in carcere disposte da tribunale in composizione monocratica).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2009, n. 13573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13573 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 487
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 038393/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE IA N. IL 07/04/1969;
avverso ORDINANZA del 06/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 6.10.08, il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame, proposta da NE OM avverso il provvedimento del giudice monocratico del Tribunale di Modica del 22.9.08, con il quale era stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato del reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, (violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno).
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di gravi esigenze cautelari, tali da giustificare l'adozione della misura cautelare inframuraria, essendo stato il ricorrente sorpreso con altri tre pregiudicati all'interno della propria agenzia d'affari corrente in Scicli e tenuto conto dei suoi precedenti penali.
Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Catania, NE OM ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguenti due motivi di ricorso:
1) - violazione di legge per incapacità del giudice;
nullità dell'ordinanza di custodia cautelare: l'ordinanza applicativa della misura cautelare era stata emessa da un giudice onorario, che, ai sensi dell'art. 43 bis dell'ordinamento giudiziario, non poteva svolgere le funzioni di G.I.P. e di G.U.P., nonché trattare provvedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p., fra i quali non rientrava il delitto attribuito ad esso ricorrente, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e quindi sanzionato in misura eccedente al limite di 4 anni di reclusione fissato dal citato art. 550 c.p.p.; pertanto l'ordinanza applicativa della misura di custodia cautelare era nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. a);
2) - omessa motivazione:
dal testo dell'ordinanza applicativa della misura cautelare impugnata emergeva che il giudice nulla aveva aggiunto in relazione ai fatti concreti, tali da poter condurre ad una qualificata probabilità di colpevolezza di esso ricorrente;
nulla il giudice aveva riferito delle concrete e specifiche ragioni tali da giustificare la misura cautelare inframuraria adottata e neppure era stata descritta la condotta posta in essere da esso ricorrente.
L'impugnata ordinanza doveva essere pertanto annullata. Entrambi i motivi di ricorso proposti da NE OM vanno respinti siccome infondati.
Col primo di essi il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 43 bis ordinamento giudiziario, per avere un giudice onorario effettuato la convalida del suo arresto, attività che la norma anzidetta gli vietava, essendo il delitto a lui ascritto punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e quindi in misura eccedente il limite di 4 anni di reclusione, indicato dall'art. 550 c.p.p., richiamato dall'art. 43 bis di cui sopra.
Col secondo di tali motivi, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla convalida di arresto effettuata nei suoi confronti dal giudice di pace anzidetto.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero la convalida d'arresto dell'odierno ricorrente è stata effettuata dal giudice onorario presso il Tribunale di Modica nel corso del giudizio instaurato nei suoi confronti per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è orientata nel senso che la trattazione in dibattimento, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli indicati dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43 bis, comma 3, lett. b) e cioè dei reati non previsti dall'art. 550 c.p.p., non è causa di nullità, in quanto dalla stessa formulazione letterale della norma ordinamentale sopra indicata è dato chiaramente evincere che trattasi di norma non tassativamente posta a pena di nullità, ma di norma contenente una mera enunciazione di carattere organizzativo, volta a ripartire il lavoro fra i giudici ordinari e quelli onorari (cfr., in termini, Cass. 4A 15.11.06 n. 41988; Cass. 4A 14.12.05 n. 9323). È infondato anche il motivo di ricorso sub 2). Invero il Tribunale di Catania ha adeguatamente motivato in ordine agli indizi di colpevolezza emersi a carico del ricorrente, essendo stato il medesimo nel frattempo condannato per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per la quale la misura cautelare gli era stata applicata.
L'ordinanza ha altresì adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, idonee a giustificare la misura custodiale applicatagli, avendo fatto riferimento alla gravità del fatto (era stato sorpreso a discutere con tre pregiudicati all'interno della propria "agenzia di affari") ed alla personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, con conseguente sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati. Le argomentazioni svolte dal Tribunale di Catania sia per quanto concerne la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia per quanto riguarda la scelta della misura cautelare applicata sono pertanto pienamente idonee a giustificare la custodia in carcere, disposta a carico del ricorrente.
Va peraltro rilevato che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche in tema di misure cautelari personali, allorché venga denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari, questa Corte è tenuta unicamente a verificare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione circa la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Esaminata in quest'ottica, la pronuncia impugnata si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, avendo il Tribunale di Catania adeguatamente dato conto, come sopra riferito, delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato ed avendo congruamente valutato gli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4A,
8.6.07 n. 22500). Il ricorso proposto da NE OM va pertanto respinto. Consegue a detta declaratoria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda all'adempimento, di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009