Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso per cassazione "per saltum", di sentenza di condanna pronunciata dal giudice di pace, il giudice del rinvio va individuato nel Tribunale in composizione monocratica, atteso che questi è il giudice competente per l'appello sulle sentenze del giudice di pace ex art. 39 del D.Lgs. n. 274 del 2000. (Nell'occasione la Corte ha qualificato ricorso "per saltum" l'impugnazione avverso sentenza di condanna alla permanenza domiciliare che va considerata pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria - arresto - ex art. 58 del citato D.Lgs. n. 274)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2004, n. 41694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41694 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 20/09/2004
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1160
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 8577/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte d'appello di Bologna;
avverso la sentenza in data 26.11.2002 del giudice di pace di Faenza resa;
nei confronti di:
SPORTELLI STEFANO, n. Putignano il 4.9.1973;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Iannelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 17.12.2002 il P.G. presso la Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 26.11.2002 del giudice di pace di Faenza che ha condannato per il reato p. e p. dall'art. 186, co. 2 e 4, cod. str. SPORTELLI STEFANO alla pena di gg. 20 di permanenza domiciliare.
Lamenta il ricorrente con l'unico motivo la violazione della legge penale per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Osserva questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 186, comma 2, suddetto, recita: "Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo 2^, sezione 2^, del titolo 6^" Orbene, la sanzione va obbligatoriamente irrogata, non integrando una pena accessoria ne' una misura di sicurezza, e non può questa Corte supplire all'omissione del giudice a quo, spaziando la sanzione amministrativa tra un minimo ed un massimo, e non essendovi quindi possibilità di applicazione dell'art. 620, lett. L).
Circa l'identificazione del giudice di rinvio, va detto che manca una norma specifica che ne consenta la determinazione, ma si può enucleare la soluzione al problema dagli artt. 569, co. 4 e 623 c.p.p., da cui si desume il principio che nel caso di ricorso per saltum, regolata dall'art. 569, comma 4, giudice di rinvio è il giudice competente per l'appello, mentre negli altri casi è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza impugnata. Ed il fatto che il legislatore in tema di impugnazioni non si sia voluto discostare dai criteri generali che presidiano la materia trova conferma nell'art. 39, comma 2, d. lgs. 274/00 che per i casi di annullamento della sentenza da parte del giudice d'appello si riporta all'art. 604 c.p.p., come archetipo, ampliando la casistica. Orbene, nel caso di specie, essendo stata emessa condanna alla pena della permanenza domiciliare, che - ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. 274/00 - si considera pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (id est: arresto), il ricorso per Cassazione deve considerarsi per saltum, essendo la sentenza appellabile ex art. 36 d. lgs. 274 cit, e dunque giudice di rinvio è il tribunale in composizione monocratica, giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ex art. 39 d. lgs. 274/00, ed in conformità ai principi dinanzi enunciati il giudice di rinvio va identificato nel Tribunale monocratico di Ravenna.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale monocratico di Ravenna.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004